Il 15 ottobre 2019 Assolavoro, l’associazione che riunisce le principali agenzie per il lavoro italiane tra cui Gi Group, ha firmato il rinnovo del CCNL di settore caratterizzato da alcuni tratti molto innovativi.
Si tratta di un risultato di grande rilievo che permette a tutto il settore di ottimizzare e rilanciare un sistema di tutele che rappresenta sempre più un modello sul piano nazionale e internazionale.
Il nuovo CCNL di settore andrà ad impattare, in alcuni casi anche da subito, su alcune rilevanti tematiche, con il fine di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori.
Durata massima e successione dei contratti
- in caso di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima del rapporto di lavoro con l’Agenzia sarà individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
- in caso di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non potrà, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
Regime transitorio
Tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra Agenzia e lavoratore saranno conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).
Regime delle proroghe
- Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi;
- in caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, D. Lgs. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8;
- Il contratto potrà essere prorogato nel limite massimo di 8 proroghe per determinate categorie di lavoratori (es: lavoratori svantaggiati).
Monte ore garantito
La somministrazione di lavoro a tempo determinato con monte ore garantito (MOG) viene adottata definitivamente.
Durata minima
In settori tassativamente individuati da determinati codici ATECO sarà possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro a termine con monte ore retribuito e garantito con durata minima di:
- 1 mese, con garanzia retributiva minima per il lavoratore pari al 30%, su base mensile, della retribuzione percepita da un lavoratore con orario di lavoro a tempo pieno presso l’azienda utilizzatrice
- 3 mesi, con garanzia retributiva minima per il lavoratore pari al 25%, su base mensile, della retribuzione percepita da un lavoratore con orario di lavoro a tempo pieno presso l’azienda utilizzatrice
Fascia oraria
Nel contratto di lavoro in MOG, oltre al monte ore garantito, viene indicata la fascia oraria di riferimento secondo la suddivisione:
- antimeridiana (6/14)
- postmeridiana (14/22)
- serale notturna (22/6)
- fascia oraria alternativa: massimo 6 ore, estendibili ad 8 con il consenso scritto del lavoratore da indicare nel contratto di assunzione.
La fascia oraria, previo consenso del lavoratore, può essere poi modificata con un preavviso scritto minimo di una settimana.
Esclusioni
Si esclude l’utilizzo del MOG per la sostituzione dei lavoratori assenti tranne nel caso in cui questi siano lavoratori MOG.
Altre novità rilevanti riguardano:
- maggiore supporto ai lavoratori anche nelle fasi di non lavoro;
- maggiori tutele per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in somministrazione;
- valorizzazione della formazione continua e del welfare di settore;
- regolamentazione dell’apprendistato e del lavoro domestico;
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