La legislazione attuale disciplina tre tipologie di apprendistato.
Per tutti i tre tipi di apprendistato sotto descritti, per i quali sono previsti sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore, interessanti sgravi contributivi, la categoria di inquadramento dell’apprendista non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
L’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, o qualificante o di primo livello, disciplinato dall’art. 48 del D.lgs 276/2003 ( “Riforma Biagi”), è “finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ossia all’acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio consentendo l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso lo strumento dell’alternanza scuola -lavoro“ ( Ministero del Lavoro Circ. 40/2004)
Questo tipo di apprendistato, utilizzabile in tutti i settori di attività, è destinato a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni ma che non abbiano ancora terminato il percorso formativo.
La sua durata non può superare i 3 anni ed è determinata in relazione alla qualifica da conseguire, al titolo di studio ed ai crediti professionali e formativi acquisiti nonché alla valutazione delle competenze realizzata dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere la prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire.
La formazione può essere svolta in parte in aula e in parte in azienda.
La regolamentazione della formazione dovrà basarsi su principi strettamente correlati con la riforma della scuola. In particolare sono da sottolineare anche il rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione in azienda, la previsione di un monte ore di formazione interna ed esterna all’azienda, nonché la registrazione delle competenze acquisite durante la formazione sul “libretto formativo”, che sarà istituito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 c.c.
La concreta attuazione di tale forma di apprendistato è subordinata ad un’intesa tra le Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le parti sociali per la definizione dei profili formativi.
Ad oggi tale forma di apprendistato non sembra aver suscitato l’interesse delle istituzioni regionali. L’accordo, infatti, è stato firmato solo in Lombardia e Veneto.
A fronte di ciò i minori di anni 18 possono essere assunti con il “vecchio” contratto di apprendistato.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dall’art. 49 del D.lgs 276/2003 ( “Riforma Biagi”) è il più comune e la sua operatività è subordinata alla regolamentazione, da parte della Regione in cui si svolge l’attività lavorativa, dei profili formativi.
Esso, a differenza del primo, non consente l’acquisizione di una qualifica professionale del percorso di istruzione e formazione, bensì il conseguimento di una qualificazionevalida a fini contrattuali attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
L’apprendistato professionalizzante è il più utilizzato rispetto alle altre tipologie per svariati motivi:
- è quello che più si avvicina, per finalità, all’apprendistato com’era disciplinato dalla legislazione precedente alla riforma Biagi;
- la finalità, ossia il conseguimento della qualifica valida a fini contrattuali, ha consentito al legislatore di concedere più spazio alla contrattazione collettiva;
- la fascia d’età interessata da questo contratto è quella compresa tra i 18 e i 29 anni (intendendosi per tali 29 anni 364 giorni) fatta eccezione per il giovane che sia in possesso di una qualifica professionale poiché in tale caso il contratto può essere stipulato fin dal diciassettesimo anno di età.
La durata dell’apprendistato professionalizzante è stabilita dalla contrattazione collettiva nel rispetto del limite legale massimo non superiore a 6 anni.
è inoltre possibile cumulare i periodi di apprendistato svolti nelle forme del qualificante e professionalizzante, purché nel limite massimo di durata di sei anni.
Anche questo tipo di contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto, con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, sulla base degli esiti della formazione interna e/o esterna.
Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito secondo tariffe di cottimo e il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c. (con preavviso), In mancanza l’apprendista sarà mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato porta a dei benefici economici, in riferimento alla contribuzione, per datore di lavoro e lavoratore.
In ogni caso, anche se il contratto si risolve prima della scadenza, l’apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato.
Per questa tipologia di contratto, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del D.lgs 276/2003) laregolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano d’intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano regionale e deve seguire una serie di criteri e principi direttivi:
- previsione di un monte ore di formazione formale, esterna ( attraverso strutture accreditate) o interna all’azienda ( secondo percorsi strutturati on the job e in affiancamento certificabili) di almeno 120 ore annue, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, tuttavia la legislazione regionale può prevedere un numero di ore di formazione più elevato;
- rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, per la determinazione “anche nell’ambito degli enti bilaterali” delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione esterna o interna alle aziende. A tal fine si deve tenere conto della capacità formativa interna dell’azienda rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna all’impresa, della qualificazione ai fini contrattuali;
- registrazione della formazione effettuata nel “libretto formativo“;
- presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate che accompagnerà l’apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale.
Anche in assenza della normativa regionale, però, è possibile stipulare il contratto di apprendistato. La legge, infatti, prevede che la contrattazione collettiva possa sostituirsi alle regione nella determinazione degli elementi indicati.
Il contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualificazione, nonché alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, perciò in assenza di specifica comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro che prosegua dopo il termine inizialmente fissato all’apprendistato si considera a tutti gli effetti a tempo indeterminato.
Apprendistato specializzante
Il contratto di apprendistato specializzante, o alto apprendistato è disciplinato dall’art. 50 del D.lgs 276/2003 ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, quali laurea, master, dottorati di ricerca. Tale contratto è utilizzabile in tutti i settori produttivi ed è rivolto ai soggetti di età compresa tra i18 (17 anni se in possesso di qualifica professionale) ed i 29 anni (da intendersi 29 anni e 364 giorni); la regolamentazione e la durata di tale tipologia di contratto è rimessa allaregolamentazione regionale in accordo con le parti sociali, le università e le altre istituzioni formative; in assenza di regolamentazioni regionali l’operatività di questa tipologia di apprendistato si realizza attraverso accordi e convenzioni con le Università e le altre istituzioni formative.
Sono poco significativi i dati di questa tipologia di apprendistato, oggetto finora esclusivamente di sperimentazioni di alcune regioni o usato raramente su iniziative di imprese e istituzioni formative