Contratto di apprendistato: domande e risposte
Riportiamo di seguito alcune domande ricorrenti per cercare di fugare più dubbi possibili sul tema del contratto di apprendistato.
- Cos’è l’apprendistato?
- Quali sono le norme che disciplinano l’apprendistato?
- Chi sono i destinatari del contratto di apprendistato?
- Quante e quali sono le tipologie di apprendistato?
- L’apprendistato professionalizzante può essere utilizzato sia nel settore privato che nel settore pubblico?
- Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista nel contratto di apprendistato?
- Che forma deve avere il contratto di apprendistato?
- Qual è l’orario di lavoro dell’apprendista?
- E’ possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante part time?
- Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato?
- Durante l’apprendistato, il datore di lavoro può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di apprendistato?
- Quanto dura l’apprendistato professionalizzante?
- Quanti apprendisti può assumere un datore di lavoro?
- Sono previsti incentivi per il datore di lavoro che assuma apprendisti?
- E’ possibile assumere con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilità o un disoccupato?
- Nel caso di mancato recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato il datore di lavoro continua a godere dei benefici contributivi?
- L’apprendista può essere retribuito a cottimo?
- Esistono aree/funzioni aziendali in cui non è possibile inserire apprendisti?
- I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni a quale disciplina fanno riferimento in materia di formazione?
- Che ruolo hanno le Regioni nell’apprendistato professionalizzante?
- Che ruolo hanno gli enti bilaterali nell’apprendistato?
- E’ ammesso l’apprendistato professionalizzante in aziende che svolgano attività organizzate su cicli stagionali?
- Come viene retribuito l’apprendista?
- Cos’è il Piano Formativo Individuale?
- Cosa sono i profili formativi?
- Chi è il tutor?
- Come si svolge la formazione durante il rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante?
- Al termine dell’apprendistato viene consegnata una certificazione?
- Nell’apprendistato in somministrazione chi è responsabile della formazione dell’apprendista?
- E’ possibile ricorrere al finanziamento dei percorsi formativi dell’apprendista?
- In caso di inadempimento degli obblighi formativi quali sanzioni sono previste?
- Qual è la durata massima del piano formativo?
- Le agenzie per il lavoro possono fornire alle aziende apprendisti in regime di somministrazione di lavoro?
- Quali sono le norme che disciplinano la somministrazione di apprendisti?
- Con quale tipo di contratto viene assunto l’apprendista dall’agenzia per il lavoro?
- Quanto dura il periodo di prova dell’apprendista in somministrazione?
- Quanto dura l’apprendistato professionalizzante in somministrazione?
- Che durata deve avere il contratto di somministrazione di un apprendista professionalizzante?
- Quanti apprendisti può assumere un’Agenzia per il Lavoro?
- Chi è il tutor di agenzia?
- Nell’apprendistato professionalizzante, chi deve registrare le competenze acquisite dall’apprendista sul libretto formativo del cittadino?
- In quali casi può essere prorogato il contratto di apprendistato in somministrazione?
L’Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro di speciale natura (c.d. a causa mista), in quanto al suo interno convivono un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato. Il D.lgs 81/2015 (art. 41 comma 1 ) lo definisce “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
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L’apprendistato è regolato dagli artt. 41 ss del D.lgs 81/2015 ss.i.m. (“Disciplina Organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, dellal legge 10 dicembre 2014 n. 183”) nonchè dagli accordi interconfederali, dai contratti collettivi di settore e dalle leggi regionali.
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L’apprendistato, a seconda della tipologia, è un contratto dedicato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
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Il D.lgs 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato:
- Per la qualifica o per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tale contratto è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzione formative. E’ destinato, in tutti i settori di attività, ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni e la durata del contratto -determinata in ragione della qualifica o del diploma da conseguire – non potrà superare i tre anni (4 nel caso di diploma professionale quadriennale) La regolamentazione di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione è rimessa al Ministero del Lavoro e P.S. che vi provvede con propri decreti.
- Professionalizzante o di mestiere: in tutti i settori di attività, pubblici e privati, destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali. Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico – professionali e specialistiche nonché la durata, anche minima del periodo di apprendistato che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano. La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, di competenza regionale (sentite le parti sociali) e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
- Di alta formazione e ricerca: in tutti i settori di attività, pubblici o privati, destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Tale contratto è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del DCM 25/01/2008 e per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni, per i soli profili formativi, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi ad oggetto la promozione di attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Il Dlgs 81/2015, all’art. 47 comma 6, prevede espressamente che il contratto di apprendistato professionalizzante sia utilizzabile anche nel settore pubblico demandando ad un D.P.C.M. (“la disciplina del reclutamento e dell’accesso nonché l’applicazione del contratto di apprendistato.”)
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Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva…) e, in più, attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro nonchè rispettare tutti gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo.
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La legge prevede che il contratto sia redatto in forma scritta ai fini della prova (art. 42 comma 1)
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L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 66/2003 e ss. i .m. Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti, ore lavorative computabili nell’orario di lavoro.
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Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time, valutando, però, che la durata delle prestazioni lavorative sia tale da permettere il conseguimento della qualifica professionale oggetto del contratto.
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Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118 c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Il recesso è sempre possibile “ad nutum” durante il periodo di prova.
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Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato.
Fatto salvo il caso delle attività stagionali, il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Torna all’elenco domande
Ai sensi dell’art. 42 comma 7 del D.lgs 81/2015 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate non può` superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita`. E` in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo` assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.Torna all’elenco domande
Il sistema di incentivazione economica dell’apprendistato è costituito da:
- Incentivi contributivi: Per le aziende sino a 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84 % a carico dell’apprendista) . Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo(con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 la legge di stabilità 2012 (art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo del 100% per una durata massima di 3 anni (Circ. Inps 128/2012).
- Incentivi economici ovvero la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
- Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
- Incentivi fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
E’ possibile assumere in apprendistato lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. Per essi trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali nonché, per la mobilità, il regime contributivo agevolato e l’incentivo di cui agli articoli 25, comma 9 e 8, comma 4 della legge 223/91.
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I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità e i disoccupati. (art.46 comma 7 D.lgs 81/2015)
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La disciplina generale del contratto di apprendistato prevede, quale principio generale, il divieto di retribuire a cottimo l’apprendista ( art. 42 comma 5 lett. a) D.lgs 81/2015)
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L’individuazione di aree/funzioni di inammissibilità dell’apprendistato è demandata alla contrattazione collettiva.
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Ai sensi dell’art. 47 comma 8 del D.gs 81/2015 i datori di lavoro che hanno sedi in piu’ Regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove e’ ubicata la sede legale.
In forza dell’art. 2, comma 2 D.L.76/2013 con L. 99/2013, a decorrere dal 1 ottobre 2013, in caso di imprese multi localizzate la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale. (Circ. Min. Lav. n. 35 del 29 agosto 2013).
Le Linee guida sull’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014 stabiliscono che “Le imprese che hanno sedi in più regioni per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida e, quindi, dell’uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative”.
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La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita’ della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.
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Con riferimento all’apprendistato gli enti bilaterali svolgono un’attività di programmazione di attività formative e di determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda.
I ccnl di settore posso prevedere un obbligo, per i datori di lavoro, di sottoporre all’ente bilaterale di riferimento, il piano formativo individuale ai fini dell’ottenimento del parere di conformità.
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L’art. 43 comma 8 stabilisce che per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
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La retribuzione dell’apprendista è disciplinata D.lgs 81/2015 che da un lato afferma il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo e dall’altro prevede la possibilità per il datore di lavoro di possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale proporzionata all’anzianità di servizio.
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Il Piano Formativo Individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista.
IL Piano Formativo Individuale è contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica. Il piano formativo individuale è definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
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Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi nell’ambito del contratto di apprendistato.
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Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
La legge stabilisce che il tutor debba avere “formazione e competenze adeguate”, secondo le previsioni della normativa regionale o, in assenza, della contrattazione collettiva.
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Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di tre tipi di percorsi formativi per l’apprendista: uno, con formazione tutta esterna all’azienda; un secondo “misto” , e cioè con formazione sia interna, sia esterna all’azienda; infine uno esclusivamente aziendale.
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Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita deve essere effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005 (. Min La. 35/2013)
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L’agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi dell’apprendista e, per il tramite del Tutor di Agenzia (TDA) svolge le seguenti attività:
- Definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con lavoratore e impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale comunicando il nominativo del tutor
- Monitora lo svolgimento e il rispetto del piano con cadenza semestrale dandone conseguente comunicazione all’utilizzatrice
- Attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e attribuisce qualifica professionale
- Al termine dell’apprendistato attesta l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista della raggiunta qualificazione.
L’art. 42, comma 5 lett. b) stabilisce espressamente la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite di fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e all’articolo 12 del D.lgs 276/2003 anche attraverso accordi con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
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L’art. 47, comma 1 del D.lgs 81/2015 stabilisce espressamente che in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto è previsto l’obbligo di versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
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La durata del percorso formativo dell’apprendista, contenuto nel piano formativo individuale, è rimessa agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva di settore. In ogni caso non potrà essere superiore a 3 anni (ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato).
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Già nel 2005 il Ministero del Lavoro affermava che “Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato è (…) possibile il ricorso al contratto di apprendistato (…) purchè le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione”(Circ. Min.Lav. e P.S. 22 febbraio 2005, n. 7_G.U. 60 del 14 marzo 2005).
Con il D.lgs 81/2015 e il vigente CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato professionalizzante in somministrazione trova una compiuta regolamentazione.
Le Agenzie per il Lavoro possono avviare apprendisti solo nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. “Staff Leasing”).
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La somministrazione di apprendisti da parte delle Agenzie per il Lavoro è disciplinata dal Dlgs 81/2015, dal vigente CCNL della categoria delle agenzie per il lavoro ( art. 26) nonchè dalla contrattazione collettiva applicata dalle aziende utilizzatrici. Torna all’elenco domande
L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro mediante contratto di apprendistato professionalizzante in forma scritta e sulla base di quanto previsto in materia dal D.lgs 81/2015 ss.i.m. nonché dal vigente CCNL della categoria della agenzie di somministrazione di lavoro.
L’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quanto stabilito dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatrice. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista dal vigente CCNL per la categoria delle APL per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed inquadrati in gruppi omogenei di riferimento. (art. 26 comma 3 CCNL per la categoria delle APL 27/02/2014)
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La durata dell’apprendistato è disciplinata dal contratto collettivo applicato dall’azienda utilizzatrice.
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La durata del contratto di somministrazione non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice.
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Il CCNL della categoria delle agenzie per il lavoro non contiene alcuna indicazione, pertanto si ritiene applicabile il limite previsto dal D.lgs 81/2015.
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Durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due Tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro, prima dell’invio in missione, ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
Il tutor di Agenzia è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’Apposito Albo istituito presso Forma. Temp.
Il Tutor di Agenzia deve possedere adeguate competenze professionali così come indicate dal ccnl di categoria.
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La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.
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Nei casi di malattia, infortunio, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto il contratto di apprendistato in somministrazione si intentende prolungato nelle modalità definite dal ccnl applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancanza da quanto previsto dal D.lgs 81/2015.
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