Gentile Sig.ra/Egr. Sig.,
in data 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 127/2021 che ha stabilito, per il periodo dal 15 ottobre 2021 e sino al termine dello stato di emergenza (oggi fissato al 31 dicembre 2021), l’obbligo per chiunque svolge un’attività lavorativa e/o formativa, ai fini dell’accesso nei luoghi ove tale attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 52/2021 (il cosiddetto “Green Pass”).
In forza delle disposizioni di cui al menzionato Decreto Legge, dunque, a decorrere dal 15 ottobre 2021, Le ricordiamo che in assenza di una valida certificazione verde Covid-19 (“Green Pass”) non potrà accedere ai luoghi della scrivente ove sarà svolta eventuale attività formativa.
Qualora a seguito di esito positivo del percorso selettivo intraprenderà un’esperienza lavorativa, in assenza della certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, Le sarà vietato l’ingresso e sarà contestualmente considerato assente ingiustificato senza retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, fatta salva l’applicazione di sanzioni nei casi previsti dalla normativa vigente.
Sono esonerati dall’obbligo di esibizione della certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per ulteriori informazioni La invitiamo a rivolgersi al personale di filiale.
Confidiamo nella Sua piena collaborazione al fine di dare puntuale applicazione agli obblighi di cui al Decreto
Legge n. 127/2021, nella consapevolezza che tali obblighi sono stati introdotti al fine di garantire la salute pubblica, nonché la salute e la sicurezza delle realtà aziendali.
Milano, 8 ottobre 2021
Cordiali saluti
Gi Group S.p.A