Il mercato del lavoro offre un’opportunità interessante se sei un lavoratore con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero il contratto di apprendistato professionalizzante.

Si tratta di una tipologia di rapporto di lavoro che offre numerosi vantaggi sia a te, sia all’azienda che decide di assumerti, ma cos’è e come funziona esattamente?

Analizziamo più nel dettaglio questo contratto e cerchiamo di capire perché dovresti prenderla in considerazione quando vagli le offerte di lavoro nei settori che potrebbero interessarti.

 

COS’È IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Quello di apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato, che prevede una formazione specifica rivolta all’apprendista con l’obiettivo di fargli acquisire approfondite competenze professionali.

L’attività in azienda è sempre svolta sotto la responsabilità di un tutor e l’azienda può corrispondere ai suoi apprendisti (tipicamente meno esperti degli altri lavoratori) una retribuzione ridotta rispetto a quella fornita ai colleghi già formati e in possesso di tutte le skill necessarie all’impresa.

Per evitare abusi di questo particolare tipo di contratto, il legislatore ha introdotto norme stringenti e limitazioni sia temporali, sia nel numero di lavoratori assunti attraverso contratti di apprendistato.

 

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE?

Sono tre i principali tipi di contratto di lavoro in apprendistato previsti dal D.Lgs 81/2015, attuativo del Jobs Act. Differenziali sono le finalità e i destinatari, nonché i profili normativi previsti.

  1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I Livello) è rivolto ai ragazzi dai 15 ai 25 anni ed è finalizzato all’ottenimento di un titolo di una qualifica professionale, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore.
  2. L’apprendistato professionalizzante (II Livello), è rivolto ai lavoratori tra i 18 e i 29 anni e ha la finalità di ottenere una qualifica professionale a fini contrattuali e non un titolo di studio.
  3. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (III Livello) è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni e ha come obiettivo il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica ( ITS) superiore o di titoli universitari e di alta formazione (come i dottorati di ricerca).

Ogni contratto di apprendistato dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere i dettagli circa il piano di formazione individuale, che può essere definito in collaborazione con l’istituzione scolastica o Ente Formativo in caso di apprendistato Duale ( I e III livello).

 

LE ECCEZIONI

È possibile assumere con un contratto di apprendistato anche:

  • gli over 29 che beneficiano di mobilità, di un trattamento di disoccupazione (A decorrere dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale) perché possano qualificarsi o riqualificarsi e reinserirsi nel mondo del lavoro.
  • lavoratori sportivi, con età compresa tra i 18 ed i 23 anni, se assunti da società e le associazioni sportive professionistiche

 

APPRENDISTATO STAGIONALE

Esiste una specifica forma di apprendistato, ovvero quello previsto per lo svolgimento di attività stagionali che prevede la sottoscrizione di contratti di apprendistato a tempo determinato. In questi casi non viene meno l’obbligatorietà di un mirato percorso formativo dell’apprendista, della presenza di un Tutor in azienda e di un concreto obiettivo di qualifica professionale.

Sono generalmente i CCNL di categoria a stabilire la durata massima di questi rapporti di lavoro, che si propongono di offrire ai lavoratori un mix di formazione e apprendimento pratico e tecnico sul campo.

 

DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il contratto di apprendistato professionalizzante ha generalmente una durata minima di sei mesi e una durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva , In genere non supera i 3 anni ma può arrivare a 5 anni in caso di profili professionali nel settore dell’artigianato

La durata del periodo di prova è definita dalla contrattazione collettiva.

I CCNL possono stabilire diverse regole, in base al tipo di qualifica da ottenere e all’età del dipendente. In caso di malattia, infortunio o altro motivo di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore ai 30 giorni, il contratto di apprendistato può essere prolungato per un periodo corrispondente.

Al termine del periodo di formazione, se le parti non esercitano il recesso dal contratto, questo prosegue   come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

STIPENDIO E RETRIBUZIONE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La retribuzione per un apprendistato professionalizzante viene calcolata in maniera differente rispetto a quella dei lavoratori assunti con altre tipologie contrattuali. Un apprendista può, infatti, essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa,  la retribuzione dell’apprendista è prevista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

Gli apprendisti hanno in ogni caso gli stessi diritti e doveri dei loro colleghi, in merito a orari di lavoro giornalieri, mansioni e tutele, comprese le agevolazioni contributive INPS e fiscali IRPEF, gli ammortizzatori sociali dovuti in caso di crisi dell’azienda e le assistenze come l’assegno unico per i figli, i diritti relativi alla maternità, l’IVS, le assicurazioni e così via.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto nelrispetto del preavviso decorrente dal medesimo termine. Non è necessario che in questa fase ci sia una giusta causa o un giustificato motivo.

In caso non venga esercitato alcun recesso al termine del periodo di formazione il contratto prosegue come un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e valgono le medesime regole previste (in termini di dimissioni, licenziamento, preavviso etc) per i rapporti di lavoro ordinari.

 

CASI DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO

Prima della scadenza del periodo di apprendistato il datore di lavoro può interrompere il rapporto solamente per giusta causa o giustificato motivo.

Com’è la situazione dal punto di vista dell’apprendista?

Il lavoratore può recedere al termine dell’apprendistato ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine oppure, durante il periodo di apprendistato, gli è concesso dare le dimissioni volontarie, rispettando i termini di preavviso stabiliti dal contratto collettivo applicabile.

In caso di interruzione involontaria del contratto di apprendistato professionalizzante il lavoratore ha, inoltre, diritto alla disoccupazione Naspi; così come anche nel caso di dimissioni per giusta causa.

 

APPRENDISTATO E OBBLIGO DI FORMAZIONE

Nell’ambito di un contratto di apprendistato l’azienda è tenuta a erogare una formazione adeguata ai suoi apprendisti, stabilita a seconda l’offerta formativa pubblica o prevista dal CCNL ovvero dalla normativa regionale di riferimento. La durata, le modalità, il percorso, gli obiettivi da perseguire devono essere chiaramente stabiliti e il percorso certificato da enti accreditati a livello regionale.

Il Tutor che affianca gli apprendisti, inoltre, deve avere idonei requisiti, sempre previsti dai CCNL e restare a disposizione dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto per tutta la durata del percorso formativo professionalizzante.

 

MODALITÀ

La formazione può essere svolta sia in azienda, sia esternamente, sia in modalità mista e può essere erogata anche a distanza, sempre che sia in modalità sincrona in modo da verificare in maniera diretta e costante l’effettiva fruizione da parte degli interessati e i loro progressi.

 

SANZIONI

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta l’erogazione di adeguata formazione ai suoi apprendisti incorre sanzioni.

Ad esempio, se la violazione dell’obbligo formativo è di responsabilità esclusiva del datore di lavoro, questi sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

 

QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE APPRENDISTI?

Sia le imprese pubbliche, sia quelle private possono beneficiare dei contratti di apprendistato professionalizzanti, con modalità diverse a seconda del numero di collaboratori hanno nel loro organico:

  • azienda fino a 2 dipendenti qualificati o specializzati: massimo 3 apprendisti;
  • azienda fino a 9 dipendenti qualificati o specializzati: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio;
  • azienda con oltre 9 dipendenti: al massimo 3 apprendisti ogni due operatori specializzati.

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi, le imprese che hanno 50 o più  dipendenti possono assumere collaboratori con contratti di apprendistato professionalizzante solo se almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è stato confermato dopo il periodo di formazione e gode di un contratto a tempo indeterminato.

Per le imprese artigiane, invece, sono previsti limiti numerici ad hoc.

 

I VANTAGGI PER L’AZIENDA

Sono numerosi gli incentivi economici e fiscali concessi alle imprese che assumono lavoratori con un contratto di apprendistato professionalizzante e spesso i datori di lavoro ricorrono a questo contratto per ampliare l’organico sfruttando agevolazioni e costi ridotti. Ad esempio:

  • la possibilità di erogare retribuzioni ridotte, inquadrando ogni apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione al CCNL applicato ai lavoratori addetti a mansioni richiedenti qualifiche corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto;
  • l’opportunità di beneficiare di importanti sgravi contributivi (anche per i 12 mesi successivi alla conferma dell’apprendista), che variano nel corso degli anni in base alle leggi di bilancio e alle manovre che il governo decide di effettuare;
  • la possibilità di accedere a fondi e incentivi per la formazione degli apprendisti;
  • la deducibilità dei costi dalla base imponibile IRAP;
  • l’esclusione degli apprendisti dal calcolo dei limiti numerici, richiesti per l’applicazione di speciali normative (ad esempio quelle relative all’assunzione di categorie protette etc).

I lavoratori che dispongono dei requisiti idonei per candidarsi come apprendisti possono approcciarsi in diverso modo alle imprese che hanno posizioni aperte. Uno dei modi migliori è quello di consultare le offerte di lavoro presenti negli ampi database online, come quello di Gi Group, un metodo sempre efficace per incontrare le occasioni professionali più adatte alle proprie aspettative.

Nulla vieta, però, di fare riferimento direttamente alle imprese di interesse che hanno posizioni vacanti nel ruolo di apprendista, contattando direttamente i loro reparti risorse umane. Oppure, resta una valida opzione anche l’invio di autocandidature presso le aziende di interesse, in modo da sondare anche le opportunità lavorative non espressamente pubblicizzate o non ancora diffuse dalle aziende.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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