Il Contratto Collettivo Nazionale per il settore chimico farmaceutico coinvolge tutti i lavoratori impegnati nella produzione e nello scambio di prodotti di natura chimica e, oltre a riguardare le imprese farmaceutiche e chimiche, interessa anche quelle che lavorano detergenti, lubrificanti, sostanze abrasive, GPL e cere.

Si tratta di un comparto estremamente innovativo e in costante evoluzione, nel quale non mancano da un lato offerte di lavoro interessanti dal punto di vista professionale ed economico, dall’altro lavoratori qualificati pronti a mettere a disposizione delle imprese le più solide basi formative.

Il CCNL chimico farmaceutico regola i rapporti di lavoro, nonché i diritti e i doveri dei dipendenti e dei datori di lavoro e risale al 2022 l’ultimo aggiornamento complessivo di questo importante contratto. Ecco come funziona e cosa prevede il documento e quali sono le novità introdotte con l’ultima revisione contrattuale.

 

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO DEL 2022

Il 13 giugno 2022 è stato siglato un nuovo CCNL per il settore chimico farmaceutico, che sostituisce quello rimasto in vigore fino al 30 giugno dello stesso anno. A partecipare all’elaborazione e alla stesura del contratto sono state le associazioni Farmindustria e Federchimica, insieme alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, quali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Ugl Chimici, Uiltec, Fialc-Cisal e Failc-Confail.

Il CCNL copre il periodo dal 1°luglio 2022 fino al 30 giugno 2025, momento in cui andrà sottoscritto un nuovo accordo. Il contratto ha incontrato il favore delle parti coinvolte, puntando su tematiche essenziali quali l’inclusione sociale, il miglioramento della qualità dei rapporti industriali, l’accesso al welfare, la trasformazione digitale, la formazione e la sicurezza.

Ecco le novità principali del nuovo CCNL.

  • L’introduzione delle linee guida per l’agevolazione del cambiamento, nel contesto della trasformazione digitale.
  • L’aumento del Trattamento Economico Minimo (Tem) per la categoria D1 del settore, di 204 euro complessivi, da corrispondere in cinque tranche, così distribuite:
  • 50 euro dal 1° luglio 2022;
  • 30 euro dal 1° gennaio 2023;
  • 36 euro dal 1° luglio 2023;
  • 68 euro dal 1° luglio 2024;
  • 20 euro dal 1° giugno 2025.

Modificato anche l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) per la categoria D1 (lavoratore specializzato che svolge in autonomia la mansione), pari a 23 euro, a partire dal 1° luglio 2022.

  • Un focus chiave sulla parità di genere anche a livello retributivo e nuove basi per una promozione del rispetto della persona e della prevenzione concreta delle violenze e delle discriminazioni.
  • L’aumento di 2,5 giornate per i momenti dedicabili ai progetti formativi collettivi.
  • Il welfare contrattuale inserito nel calcolo del salario e l’attivazione di un meccanismo di accesso al sistema di welfare contrattuale anche per i lavoratori non iscritti.

 

RINNOVO CCNL CHIMICO FARMACEUTICO NEL 2023

Il rinnovo del CCNL chimici 2022-2025 riguarda 210.000 lavoratori dipendenti, assunti sul territorio italiano con contratti a tempo indeterminato e determinato, e ben 3.000 imprese italiane associate a Federchimica e Farmindustria, tra cui non ci sono solamente grandi gruppi del comparto, ma anche PMI e aziende a conduzione familiare.

Dal 1° luglio 2023 sono entrati in vigore alcuni dei cambiamenti previsti su base annuale dal contratto collettivo, come gli incrementi del Trattamento Economico Minimo per la categoria D1 (lavoratore specializzato che svolge in autonomia la mansione) e l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) che era stato previsto dal rinnovo del 13 giugno 2022. Inoltre, sono valide, a partire dalla medesima data del 1° luglio, nuove tabelle retributive aggiornate (sotto riportate).

 

TESTO DEL CCNL CHIMICI 2022 2025

Tutte le informazioni dettagliate sul CCNL chimico farmaceutico per il periodo 2022-2025 possono essere reperite consultando il testo integrale del contratto, che è possibile trovare sulle pagine ufficiali dei sindacati coinvolti, quali Filctem Cgil.

 

LIVELLI E MANSIONI PREVISTE DAL CCNL CHIMICO FARMACEUTICO

Il CCNL chimico farmaceutico prevede un’elaborata gerarchia di livelli di inquadramento e mansioni previste da ogni ruolo.

Ad esempio:

  • il livello A corrisponde ai quadri;
  • il livello B, C, D, E corrisponde a impiegati e operai;
  • Il livello F corrisponde a impiegati e operai senza competenze specifiche e con mansioni di tipo generico.

Andando più nel dettaglio, ecco i ruoli di ogni singola categoria:

  • A1 responsabile con importante e lunga competenza che lavora in autonomia e coadiuvando l’intero distretto;
  • A2 responsabile di unità o stabilimento;
  • A3 responsabile di area;
  • B1 product manager, informatore scientifico, capo area o capo ufficio;
  • B2 responsabile e coordinatore di settore, progettista, capo reparto;
  • C1 specialista, possibile coordinatore di alcuni lavoratori;
  • C2 assistente, organizza e supporta gli operatori (contabile, programmatore, addetto vendita);
  • D1 lavoratore specializzato che svolge in autonomia la mansione (contabile, disegnatore, addetto al servizio clienti, caposquadra, strumentista, colorista);
  • D2 addetto collaudi, operatore marketing, segretario;
  • D3 addetto contabilità, spedizione, acquisti, reception, operatore manutentore;
  • E1 lavoratori autonomi su procedure definiti e soggetti a un supervisore;
  • E2 addetto alla segreteria, operatore polivalente, operatore controllo delle proprietà prodotto;
  • E3 addetto archivi, magazziniere carrellista;
  • E4 campionatore, spedizioniere.
  • F operai e impiegati non specializzati.

 

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO TABELLE RETRIBUTIVE

Le tabelle retributive per il settore chimico farmaceutico si applicano a tutte le aziende chimiche o chimico-farmaceutiche, nonché, come accennato, a quelle che lavorano fibre chimiche, prodotti abrasivi, ceramiche, lubrificanti e GPL.

Le cifre variano in base all’inquadramento e alla tipologia di impresa ed è previsto un minimo salariale al quale possono aggiungersi l’indennità di posizione organizzativa e l’elemento distintivo della retribuzione (E.D.R). Con il nuovo CCNL resta confermato il modello di verifica degli scostamenti inflattivi (dove l’EDR fa da ammortizzatore) e viene valorizzata l’aliquota mensile Fonchim delle imprese nell’EPS (Elemento Puntuale Settoriale) per il rinnovo successivo.

 

MENSILITÀ

Lo stipendio dei lavoratori coinvolti nel CCNL è calcolato su:

  • 13 mensilità, per chi lavora nel settore fibre chimiche e chimico-farmaceutiche;
  • 14 mensilità per chi si occupa di coibentazione, lubrificanti, GPL, ceramiche e abrasivi.

Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi quando il rapporto cessa o inizia inizio nel corso dell’anno. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 25 giorni, mentre la retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per 175 (per tutti i settori, esclusi ceramiche e abrasivi) o dividendo l’importo della retribuzione mensile per 173 nel settore ceramiche e abrasivi[1] .

 

CONTRATTO CCNL CHIMICO FARMACEUTICO

All’interno del Contratto Collettivo Nazionale per il comparto chimico farmaceutico sono contenute anche le indicazioni circa le ferie, i ROL, gli straordinari, il trattamento della malattia e delle dimissioni dei lavoratori.

Ecco qualche informazione utile per capire come muoverti, se rientri in questo CCNL (ogni dettaglio o diversa specifica può comunque essere reperito dalla copia del contratto che l’azienda ti ha fornito in fase di assunzione).

 

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO FERIE E ROL

È l’articolo 13 del CCNL a disciplinare le ferie per questa categoria contrattuale. I lavoratori hanno diritto ad un numero di giorni di ferie crescente, all’aumentare dell’anzianità di servizio in azienda.

Per il 2023 ogni lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, a:

  • 4 settimane di ferie retribuite ogni anno, con un’anzianità fino a 10 anni;
  • 5 settimane di ferie retribuite all’anno, con un’anzianità che supera i 10 anni

Invece, i permessi per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti ) sono disciplinati all’art.12 del CCNL e prevedono:

  • 68 ore di ROL per i lavoratori giornalieri e turnisti con una distribuzione dell’orario di lavoro 2×5 e 2×6;
  • 88 ore di ROL per i lavoratori turnisti 3×5 e 3×6.

Sono poi previsti, anche in questo CCNL, i permessi retribuiti particolari concedibili ai dipendenti, quali il congedo parentale, il , il congedo matrimoniale o i permessi per motivi personali.

 

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO STRAORDINARI

Le ore di straordinario disciplinate nel CCNL chimico farmaceutico sono ovviamente calcolate tenendo conto di un orario settimanale di 40 ore, a cui si possono aggiungere fino a 8 ore di lavoro supplementare (arrivando a 48 ore complessive settimanali).

L’importo aggiuntivo previsto sulla busta paga per gli straordinari può andare dal 5% fino al 75%, in base a diversi elementi, quali: il tipo di impresa, l’inquadramento, il lavoro notturno o festivo, le ore di straordinario effettuate. Il CCNL chimico farmaceutico è uno dei più particolareggiati in questo senso.

Nel nuovo CCNL 2022-2025 è previsto anche un nuovo regime di reperibilità per le attività con modalità concordate a livello aziendale, che nessun lavoratore può rifiutarsi di seguire, con un trattamento equivalente delle ore di lavoro straordinario, festivo o notturno. Le maggiorazioni per lavoro festivo domenicale, inoltre, si applicano alla prestazione effettiva svolta nel giorno festivo o di domenica.

 

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO MALATTIA

La è una delle novità introdotte con il Contratto Collettivo dell’industria settore chimico farmaceutico per il periodo 2022- 2025. In sostanza il documento prevede che il trattamento economico per il lavoratore ricominci “ex novo” dal 14° giorno di ricovero ospedaliero (non più i 21 previsti in precedenza).

 

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO PREAVVISO E DIMISSIONI

Le dimissioni nel settore chimico-farmaceutico possono essere presentate in qualsiasi giorno del mese, anche se decorrono il 1° o il 15° giorno dello stesso. Inoltre, anche per i lavoratori coinvolti in questo CCNL è obbligatorio che seguendo la modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo n.151/2015, che ha cercato di arginare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

Il periodo di preavviso previsto per questo settore cambia a seconda dell’inquadramento e dell’anzianità del dipendente.

Gruppo 1 e 2 – Impiegati e Quadri

Categoria A-B

  • fino a 5 anni compiuti: 2 mesi
  • oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti: 3 mesi
  • oltre 10 anni: 4 mesi

Categoria C-D

  • fino a 5 anni compiuti: 1 mese e mezzo
  • oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti: 2 mesi
  • oltre 10 anni: 3 mesi

Categoria E-F

  • fino a 5 anni compiuti: 1 mese
  • oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti: 1 mese e mezzo
  • oltre 10 anni: 2 mesi

Gruppo 3 – Qualifiche speciali

Categoria D

  • fino a 5 anni compiuti: 1 mese
  • oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti: 1 mese e mezzo
  • oltre 10 anni: 2 mesi

Categoria E

  • fino a 5 anni compiuti: 1 mese
  • oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti: 1 mese
  • oltre 10 anni: 1 mese e mezzo

Gruppo 4 – Operai

Categoria E

15 giorni

Ovviamente, restano valide le casistiche di e i casi in cui il datore di lavoro può licenziare in tronco il dipendente, per una grave compromissione del rapporto fiduciario tra le due parti.

 

[1] Fonte: https://www.lavoro-economia.it/ccnl/ccnl-chimico-farmaceutica.aspx

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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