Quello che viene comunemente chiamato CCNL Commercio si definisce correttamente come CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e disciplina tutti i rapporti di lavoro stipulati tra le imprese e i dipendenti del settore. Il contratto collettivo viene sottoscritto da Confcommercio insieme ai sindacati Filcams-Cgil, Uiltucs e Fisascar-Cisl ed è soggetto a periodici rinnovi, anche se gode di una clausola di “ultrattività”, ovvero garantisce il prolungamento anche delle normative scadute fino al rinnovo successivo.

Le trattative per i più recenti rinnovi contrattuali previsti sono state pesantemente rallentate dalla crisi pandemica, prima, e dalla difficile situazione geopolitica internazionale poi, permettendo una ripresa della contrattazione solo a inizio 2023. Prima della fine dello scorso anno però, era stato comunque siglato un protocollo straordinario che riguardava i più importanti aspetti economici del contratto e gli aumenti in busta paga dovuti ai dipendenti.

Ecco le principali indicazioni sul funzionamento del CCNL Commercio e le novità circa gli stipendi di settore.

 

BUSTA PAGA CON CONTRATTO COMMERCIO

La retribuzione oraria, quindi lo stipendio mensile, dei lavoratori del comparto Commercio viene effettuata in base alle tabelle retributive indicate nel CCNL Commercio e varia secondo diversi parametri quali l’inquadramento, il tipo di contratto (a tempo pieno, part-time, e così via) o gli scatti di anzianità.

Con i rinnovi contrattuali vengono rinnovate tali tabelle retributive e, in particolare, gli aumenti relativi alla paga base o “minimo stipendiale”: gli aumenti periodici interessano solamente questo minimo, mentre altri elementi (come EDR, indennità di contingenza, terzo elemento, etc) restano fissi nel tempo. Oltre agli scatti salariali per i lavoratori del settore sono previsti anche aumenti di stipendio non assorbibili rispetto ai minimi tabellari, come quelli connessi alle capacità professionali del dipendente e riconosciuti dall’azienda al di fuori del CCNL di riferimento.

 

CCNL COMMERCIO: TABELLE RETRIBUTIVE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per questo settore stabilisce diverse retribuzioni minime basate essenzialmente sul livello di inquadramento del dipendente. Oltre questa retribuzione annua lorda (RAL) ogni datore di lavoro può scegliere di erogare stipendi più alti ai suoi dipendenti.

Quali sono gli attuali minimi retributivi previsti dal CCNL Commercio?

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Altri elementi Acconto Totale stipendiale
Quadro 1.896,64 euro 540,37 euro 260,76 euro 52,08 euro 2751,92 euro
1 1.708,49 euro 537,52 euro 0,00 euro 46,92 euro 2.295,00 euro
2 1.477,84 euro 532,54 euro 0,00 euro 40,58 euro 2.059,36 euro
3 1.263,15 euro 527,90 euro 0,00 euro 34,69 euro 1.827,81 euro
4 1.092,46 euro 524,22 euro 0,00 euro 30,00 euro 1.648,75 euro
5 987,01 euro 521,94 euro 0,00 euro 27,10 euro 1.538,12 euro
6 886,11 euro 519,76 euro 0,00 euro 24,33 euro 1.432,27 euro
7 758,64 euro 517,51 euro 5,16 euro 20,83 euro 1.304,31 euro

 

COME FUNZIONANO LE RETRIBUZIONI NEL CCNL COMMERCIO

Le retribuzioni annue lorde dei dipendenti del settore Commercio possono essere, quindi, reperite nelle tabelle retributive. Il RAL offerto al lavoratore, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, rappresenta la base imponibile assoggettata a tassazione IRPEF.

Al minimo retributivo si sommano:

  • la contingenza;
  • le eventuali indennità aggiuntive;
  • il terzo elemento;
  • indennità di funzione per i quadri;
  • le retribuzioni differite, come tredicesima e quattordicesima.

 

SCATTI SALARI

Per i lavoratori del commercio sono previsti scatti di anzianità con cadenza ogni tre anni per un massimo di dieci scatti. È l’art.205 del CCNL a disciplinare gli scatti di anzianità e, salvo eccezioni, l’anzianità inizia a decorrere nel momento in cui il dipendente viene assunto. Nel momento in cui viene maturato uno scatto d’anzianità, l’importo è corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore completa il suo triennio di anzianità.

Possono esserci anche scatti salariali dovuti al passaggio di livello, un concetto che consente un’ampia flessibilità all’interno del CCNL Commercio e permette ai lavoratori di
sfruttare nuove opportunità di carriera. Tali dinamiche sono disciplinate dall’art.116 del CCNL, il quale stabilisce che la retribuzione del dipendente è legata al suo inquadramento, a sua volta determinato dalla qualifica (non per forza dalla mansione svolta).

Si tratta, in entrambi i casi, di possibilità progettate per consentire ai lavoratori del settore di avanzare con fluidità nella loro carriera, mantenendo saldi i propri diritti a livello di retribuzione.

 

AUMENTI NON ASSORBIBILI

Anche nel caso di aumenti nei minimi retributivi stabiliti nelle tabelle del CCNL Commercio, esistono aumenti non assorbibili, ossia quelli “di merito” concessi dalle aziende per le capacità professionali, o quelli dovuti agli scatti di anzianità.

Gli aumenti che non rientrano in quelli di merito e che non derivano da scatti di anzianità possono essere assorbiti nel caso di aumento dei minimi salariali, solo se tale assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure stabilito all’atto della concessione.

 

ANTICIPO AUMENTI DA APRILE 2023

Per il 2023 sono state stabilite importanti novità per i lavoratori che fanno riferimento al CCNL Commercio, ovvero un’indennità una tantum di 350 euro e un acconto rispetto agli aumenti sulla paga base, in attesa dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali.

  • Il protocollo “ponte” siglato a dicembre 2022 ha stabilito l’erogazione ai dipendenti di un bonus una tantum di 350 euro, riconosciuta in due soluzioni, la prima di 200 euro con la retribuzione di gennaio e la seconda di 150 euro con la retribuzione di marzo.
  • Inoltre, sono stati previsti, a partire da aprile 2023, degli acconti in busta rispetto alla paga base, assorbibile poi dai futuri aumenti contrattuali. Ecco le previsioni, livello per livello:

 

Livello Q          52,08 €

Livello 1           46,92 €

Livello 2           40,58 €

Livello 3           34,69 €

Livello 4           30,00 €

Livello 5           27,10 €

Livello 6           24,33 €

Livello 7           20,83 €

 

 

CCNL COMMERCIO: CALCOLO STIPENDIO NETTO PER OGNI LIVELLO

Per il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi a partire dal RAL si può calcolare il netto in busta paga, tenendo conto di molteplici elementi che consentono di calcolare lo stipendio netto mensile a partire da quello lordo annuale.

Tra questi ci sono:

  • il tipo di contratto;
  • lo scaglione IRPEF;
  • il comune di residenza (che stabilisce le addizionali comunali e regionali);
  • eventuali detrazioni fiscali.

 

ESEMPIO DI STIPENDIO PER LIVELLO

Per calcolare, ad esempio lo stipendio netto di un dipendente con una retribuzione base del 3° livello del CCNL Commercio, si parte dalla cifra di 1.263,15 €, alla quale si aggiungono le indennità, gli acconti stabiliti per il 2023 (in questo caso 34,69 €) e tutte le altre eventuali spettanze dovute (come l’indennità di contingenza). A tale importo si applicano poi contributi previdenziali e assistenziali e la tassazione, le detrazioni spettanti al dipendente.

È generalmente chi si occupa della gestione delle risorse umane, internamente o esternamente all’azienda, a effettuare i conteggi, tenendo conto del complesso mix di fattori che concorrono alla formazione della retribuzione lorda e, di conseguenza, del netto da versare ai dipendenti che hanno siglato un CCNL afferente al settore commercio.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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