Durante la stesura del curriculum vitae capita di avere qualche dubbio sull’inserimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Probabilmente le domande più comuni riguardano la formula corretta da utilizzare o la reale obbligatorietà di queste diciture nel CV.

Cosa dice la legge a riguardo e cosa succede se non fornisci questa importante autorizzazione all’azienda alla quale invii la tua candidatura? Scopriamo insieme come elaborare un curriculum vitae impeccabile e impariamo a redigere un CV completo di ogni dettaglio che possa facilitare la tua ricerca di un nuovo impiego!

 

COS’È LA CONTINGENZA IN BUSTA PAGA?

L’indennità di contingenza retributiva è legata al vecchio sistema di adeguamento automatico dei salari rispetto all’inflazione, anche conosciuto come “scala mobile” e in disuso da circa 30 anni.

La contingenza in busta paga, anche se non è più calcolata con gli stessi parametri e le stesse procedure di un tempo, può dirsi ancora presente in molti CCNL, i quali si preoccupano di stabilire la retribuzione minima da erogare ai lavoratori dipendenti e che vengono aggiornati periodicamente tramite le contrattazioni collettive.

La base concettuale, che sosteneva e ancora sostiene l’adeguamento dei salari rispetto al corso della vita, può ritrovarsi nella Costituzione, che all’art. 36 riporta: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”

 

QUALI SONO LE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE

Prima di analizzare nel dettaglio l’indennità di contingenza, è utile fare una breve panoramica su quali siano, esattamente, le voci presenti in busta paga che vanno a formare la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori dipendenti. È utile, infatti, che ogni lavoratore possa consultare con cognizione il suo cedolino paga, senza che la sua interpretazione sia prerogativa dei reparti Risorse Umane o dei datori di lavoro.

Generalmente la retribuzione include:

  • la paga base, ovvero il minimo salariale sotto il quale qualsiasi retribuzione risulterebbe illegale;
  • l’indennità di contingenza;
  • il terzo elemento, un componente mensile destinata al settore terziario, stabilito a livello provinciale e regionale;
  • gli scatti di anzianità;
  • il superminimo, ovvero un importo aggiuntivo stabilito dal contratto di assunzione individuale o dai CCNL;
  • l’indennità di mansione, prevista per chi ricopre specifici ruoli e riconosciuta a quadri e alti funzionari oppure a dipendenti che svolgono lavori gravosi o usuranti.

Lo stipendio medio percepito dai lavoratori subordinati in Italia è, quindi, derivante dalla sommatoria di queste voci retributive, che possono essere presenti o meno nelle singole buste paga e che contribuiscono a rendere più o meno ambite determinate posizioni lavorative, imprese o ruoli aziendali.

 

L’INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Come già detto in precedenza, l’indennità di contingenza deriva dal vecchio sistema di adeguamento dei salari all’inflazione che era in vigore nel nostro paese fino al 1992. Il suo scopo era quello di allineare i salari al costo della vita, tutelando il potere d’acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché favorendo indirettamente anche l’andamento complessivo dell’economia.

Il meccanismo è stato congelato dal Protocollo d’Intesa tra parti sociali e Governo del luglio 1992, che stabiliva la fine del sistema di adeguamento automatico dei salari all’inflazione e il pagamento nelle buste paga del solo importo di contingenza maturato fino a quel momento. Da lì in poi, ovvero fino ai giorni nostri, sono stati la contrattazione collettiva e il rinnovo periodico dei CCNL a tutelare la retribuzione dei dipendenti e adattarla all’aumentare del costo della vita.

Tuttavia, pur essendo il sistema di scala mobile tecnicamente scomparso, sono molti i CCNL all’interno dei quali l’indennità di contingenza resta presente, sotto altre forme, tra le voci retributive. L’erogazione di una paga base minima è, infatti, un diritto essenziale, sia per i lavoratori a tempo indeterminato, sia per quelli assunti con contratti a tempo determinato, che non possono in alcun modo essere discriminati, a livello retributivo, rispetto agli altri.

 

COME FUNZIONA LA CONTINGENZA

Un tempo l’indennità di contingenza si basava sul costo della vita, calcolato periodicamente da un’apposita Commissione costituita presso l’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). La base del calcolo erano i prezzi di alcuni beni di uso comune, anche detto “paniere della spesa”.

Una volta stabilito l’indice del costo della vita su base 100, le variazioni venivano considerate punti di contingenza e comportavano un ricalcolo al rialzo dell’indennità di contingenza in favore dei lavoratori subordinati, che vendevano, così, la loro paga incrementare.

Nel 1975, l’Accordo Interconfederale per l’industria, stipulato tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha previsto che gli scatti di contingenza fossero rapportati alla retribuzione di singole categorie di lavoratori e corrisposti poi trimestralmente. Nel 1986, invece, gli adeguamenti hanno iniziato a essere semestrali.

Fino al già citato Protocollo d’Intesa tra Governo e parti sociali del 1992, che ha messo fine al sistema. Da quel momento l’indennità di contingenza non è più né aumentata, né diminuita ed è stato pagato nelle retribuzioni dei dipendenti solo l’importo maturato fino a quel momento (per questo si parla spesso di ex-contingenza).

In molti CCNL questa indennità viene direttamente sommata alla paga base. Inoltre, oggi in busta è presente anche l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), un importo di

10,33 euro lordi mensili (su 13 mensilità) che dal 1992 ha sostituito gli scatti di contingenza e che spetta a tutti i lavoratori, tranne che ai dirigenti. Alcuni CCNL assorbono l’EDR nella sotto il “minimo contrattuale” o lo riportano alla voce Contingenza.

 

CHI HA DIRITTO ALLA CONTINGENZA?

L’indennità di contingenza come prima intesa non è più tra le voci della busta paga, salvo l’importo in essere dal 1992. Tuttavia, è possibile affermare sostanzialmente che i nuovi CCNL integrano l’indennità di contingenza, o perlomeno la sua preziosa funzione, nei minimi contrattuali. Sono queste le voci a variare negli anni a seguito delle ricontrattazioni dei CCNL, ad opera di organizzazioni sindacali e associazioni rappresentanti dei datori di lavoro.

Attraverso tali variazioni si tutela comunque il potere d’acquisto dei lavoratori subordinati e si adeguano, di volta in volta, gli stipendi al costo reale della vita.

 

COME SI CALCOLA LA CONTINGENZA NELLA BUSTA PAGA?

L’indennità di contingenza non viene più aggiornata o ricalcolata, in quando inglobata, per molti CCNL, nella paga base (nei minimi tabellari sono inclusi anche gli importi corrispondenti all’ex indennità di contingenza).

Tuttavia, i sindacati si impegnano perché gli stipendi minimi restino sempre in linea con i tassi di inflazione e con il costo dei beni di consumo essenziali, attraverso vie diverse dalla “scala mobile” ma altrettanto efficaci nel loro scopo. Il potere d’acquisto delle famiglie italiane è sostanzialmente salvaguardato, oggi, dalle ricontrattazioni periodiche dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, frutto a volte di lunghi tira e molla tra le parti in causa, ma sostanzialmente sempre orientati a difendere i diritti dei lavoratori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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