La legge italiana riconosce a tutti i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo definito, in occasione della celebrazione del loro matrimonio. Se pianifichi le nozze, è utile conoscere più a fondo questo tema, imparando quali sono le categorie di lavoratori che godono di questa opportunità, chi pagherà la tua retribuzione nei giorni di congedo, come e quando inoltrare la tua richiesta all’azienda.

Chiariamo tutti questi aspetti essenziali in questo approfondimento, in modo da fornirti tutte le informazioni che ti occorrono per pianificare al meglio il tuo matrimonio e le assenze connesse.

 

CONGEDO MATRIMONIALE: COME RICHIEDERLO?

La legge italiana riconosce a tutti i lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo definito, in occasione della celebrazione del loro matrimonio. Se pianifichi le nozze, è utile conoscere più a fondo questo tema, imparando quali sono le categorie di lavoratori che godono di questa opportunità, chi pagherà la tua retribuzione nei giorni di congedo, come e quando inoltrare la tua richiesta all’azienda.

Chiariamo tutti questi aspetti essenziali in questo approfondimento, in modo da fornirti tutte le informazioni che ti occorrono per pianificare al meglio il tuo matrimonio e le assenze connesse.

 

COS’È IL CONGEDO MATRIMONIALE

Ci si riferisce al congedo matrimoniale anche con i termini “ferie matrimoniali” o “licenza matrimoniale” e si tratta di un diritto concesso a tutti i lavoratori per offrire loro l’opportunità di godersi le nozze e l’eventuale luna di miele con più tempo e serenità.

I neo sposi hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per 15 giorni consecutivi, sfruttando questa particolare tipologia di permesso retribuito. Entrambi i futuri coniugi hanno il diritto al periodo di astensione lavorativa, un diritto che è stato previsto per la prima volta dal Regio Decreto Legge n. 1334 del 1937. Inizialmente era esteso solamente agli impiegati, ma nel 1941 fu esteso anche alla classe operaia. Anche la legge 76/2016 ha regolamentato il congedo matrimoniale ed ha difesol’importanza di questo permesso retribuito riconoscendolo  anche per il caso di un’unione civile.

 

A CHI SPETTA IL CONGEDO MATRIMONIALE

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i collaboratori dell’azienda che hanno in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato (in questo caso, ovviamente, il matrimonio e il congedo devono cadere nel periodo contrattuale).

Il congedo spetta ai lavoratori subordinati, inclusi:

  • i dipendenti delle aziende artigiane, industriali e cooperative;
  • agli apprendisti;
  • agli operai;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai marittimi di bassa forza.

Inoltre, può accadere che un dipendente si sposi più di una volta durante la sua carriera lavorativa e può sfruttare più volte anche il suo diritto al congedo matrimoniali. Con la Legge Cirinnà, inoltre, il diritto al congedo è stato esteso anche alle coppie omosessuali che si uniscono civilmente.

Quali lavoratori non beneficiano, invece, del congedo matrimoniale?

  • I lavoratori assunti da meno di una settimana.
  • I lavoratori in prova.
  • Chi si sposa solamente con rito religioso, senza validità civile.
  • Chi non ha la residenza regolare in Italia.

 

QUANTI GIORNI DI CONGEDO MATRIMONIALE, ENTRO QUANDO?

Appena entrato tra i diritti dei lavoratori, il congedo matrimoniale presentava disparità di durata tra operai e impiegati: ai primi spettavano solo 8 giorni, mentre ai secondi 15 giorni.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro successivi hanno progressivamente uniformato la durata del periodo di congedo, riconoscendo 15 giorni consecutivi di assenza anche agli operai. Oggi la durata minima è la medesima per tutti i dipendenti, ma i singoli CCNL possono prevedere estensioni diverse del permesso.

È importante sottolineare che questo tipo di congedo non può essere frazionato e i 15 giorni devono necessariamente essere goduti in maniera consecutiva, includendo nel conteggio anche weekend, festività e giorni non lavorativi che rientrino nel periodo.

Generalmente si ritiene che l’azienda debba concedere il permesso ai suoi dipendenti

che convolano a nozze entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio. L’impresa non può negare il congedo matrimoniale ai suoi collaboratori, tuttavia è possibile slittarne la fruizione, sia per esigenze del dipendente, sia per una necessità produttiva e/o organizzativa dell’impresa..

 

CONGEDO MATRIMONIALE DA QUANDO PARTE?

Nella maggior parte dei casi il matrimonio si celebra di sabato o di domenica e l’inizio del congedo è posto al lunedì immediatamente successivo. Alcune aziende consentono di effettuare una richiesta di congedo che parta da alcuni giorni prima della data delle nozze, in modo da consentire al lavoratore di prepararsi adeguatamente all’evento o semplicemente di rilassarsi in vista della celebrazione.

Molti CCNL, ad esempio, ammettono la fruizione del congedo a partire dai tre giorni antecedenti il matrimonio.

 

CHI PAGA IL CONGEDO MATRIMONIALE

INPS e imprese contribuiscono entrambe al pagamento della retribuzione nel periodo di congedo matrimoniale. In linea di massima è il datore di lavoro a pagare il congedo, ma per alcune specifiche categorie professionali l’INPS interviene coprendo i primi 7 giorni di permesso con un “assegno per congedo matrimoniale”, che l’impresa integra per coprire l’intera durata del congedo.

Questo è valido per:

  • operai;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • marittimi di bassa forza;
  • dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.

Per usufruire di tale assegno, il rapporto lavorativo deve essere iniziato da almeno una settimana e il congedo dev’essere richiesto entro 30 giorni dal matrimonio o dalla data dell’unione civile. Inoltre, i lavoratori devono fornire sempre prova delle avvenute nozze.

É da sottolineare anche che l’assegno spetta anche:

  • ai lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio sono stati impiegati per almeno 15 giorni;
  • ai dipendenti che non sono momentaneamente in servizio per malattia professionale o sospensioni.

Nel periodo di congedo per matrimonio, il dipendente matura ferie, permessi, tredicesima, TFR e anzianità di servizio. Lo stesso vale sia in caso sia il datore di lavoro a retribuire il dipendente, sia nel caso in cui il lavoratore riceva l’assegno INPS per il congedo.

 

LA RICHIESTA DI CONGEDO MATRIMONIALE

La legge prevede che la richiesta di congedo matrimoniale venga inoltrata dal dipendente all’azienda almeno 6 giorni prima dell’inizio del congedo, anche se in alcuni casi il limite previsto è di 10 o 15 giorni. È necessario inoltrare una richiesta formale direttamente al datore di lavoro o al responsabile HR deputato a questo compito.

Non è possibile, però, godere del congedo matrimoniale nel periodo delle ferie e nel periodo di preavviso per licenziamento. Infine, per completare la documentazione relativa alla licenza matrimoniale ogni lavoratore deve consegnare all’impresa il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data della celebrazione.

 

COME VIENE RETRIBUITO IL CONGEDO MATRIMONIALE?

Il congedo matrimoniale è considerato assenza giustificata e retribuita in toto. Come già accennato, tra impiegati e operai sussiste qualche differenza in termini di processi retributivi.

  • Gli impiegati in congedo matrimoniale sono considerati al 100% in servizio e hanno diritto alla retribuzione normalmente percepita. É il datore di lavoro a pagare il congedo direttamente in busta paga.
  • Gli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché gli apprendisti, i marittimi di bassa forza e i lavoratori a domicilio ricevono, invece, un assegno dall’INPS per i primi 7 giorni di congedo, a carico della Cassa unica per gli assegni familiari dell’istituto. Il datore di lavoro provvederà invece direttamente al pagamento del restante periodo.

 

ESEMPI DI CONGEDO MATRIMONIALE

Alcuni CCNL e alcune categorie professionali hanno alcune specificità che vale la pena analizzare più nel dettaglio. Infatti, sono numerosi i CCNL che disciplinano il congedo matrimoniale, rendendolo più favorevole per i dipendenti di quanto lo sia la disciplina di base.

 

CONGEDO MATRIMONIALE CCNL COMMERCIO

Se si analizza il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Commercio e il Terziario, si possono notare alcune particolarità, come il fatto che i 15 giorni consecutivi di congedo e di relativa assenza dal luogo di lavoro, partono del 3° giorno antecedente la data prevista per le nozze.

 

CONGEDO MATRIMONIALE METALMECCANICI

Il CCNL Metalmeccanici prevede i classici 15 giorni di permesso da fruire in maniera consecutiva e dev’essere richiesto almeno 6 giorni prima del giorno delle nozze.

 

CONGEDO MATRIMONIALE OPERAIO

Nonostante le iniziali differenze di trattamento per questa fascia di lavoratori, allo stato attuale a tutti gli operai sono finalmente riconosciuti pari diritti in termini di ferie matrimoniali. Oggigiorno possono accedere a questo tipo di assegno i lavoratori con qualifica di operaio per i settori dell’industria, dell’artigianato e delle cooperative e nella quasi totalità dei CCNL il periodo di licenza matrimoniale è di 15 giorni anche per questi lavoratori dipendenti.

In questo caso il congedo è retribuito da un assegno a carico dell’INPS dell’importo pari a 7 giorni di lavoro, mentre i CCNL impongono ai datori di lavoro di integrare l’importo fino a coprire la normale retribuzione per 15 giorni di congedo.

 

CONGEDO MATRIMONIALE: SCENARI PARTICOLARI

Esistono alcune situazioni particolare che vanno analizzate, per meglio comprendere la disciplina del congedo matrimoniale.

 

CONTRATTI A PROGETTO O DI COLLABORAZIONE

I lavoratori che hanno all’attivo un contratto a progetto o di collaborazione non hanno diritto a un periodo di congedo matrimoniale. Tuttavia, i datori di lavoro tendono a concedere i giorni di permesso in vista delle nozze, ma la natura non continuativa della collaborazione non impone alle imprese di retribuire i 15 giorni di permesso.

 

FERIE E PERMESSI

È possibile che un lavoratore chieda di fruire del congedo matrimoniale e successivamente delle sue ferie residue, maturate e non godute. L’azienda dovrà se possibile concedere tale richiesta, poiché le ferie e i permessi sono tra i diritti irrinunciabili dei lavoratori: pertanto, chi si sposa può decidere di sfruttare sia la licenza matrimoniale, sia qualche giorno di ferie, per estendere il periodo di riposo o godersi un viaggio di nozze più lungo.

Il buon senso in ogni caso impone, sia all’azienda, sia al dipendente, di trovare un accordo in tal senso che sia compatibile con le esigenze di entrambe le parti, con le necessità del business, con la produttività aziendale e con il ruolo ricoperto dal dipendente.

 

CASSA INTEGRAZIONE

Anche i lavoratori che si trovano in cassa integrazione possono presentare una richiesta di congedo matrimoniale, come chiarito fin dalla circolare INPS n.248/92. Anche in tal caso, si assume che il congedo per matrimonio sia un diritto inviolabile del lavoratore, che si vedrà concedere i 15 giorni di permesso pagato con la normale retribuzione.

 

MALATTIA

Se un dipendente si ammala proprio nel periodo del congedo matrimoniale, è bene consultare immediatamente il CCNL di riferimento per sapere come muoversi, perché CCNL diversi possono dare indicazioni diverse. Generalmente non è possibile sospendere il congedo per malattia e l’azienda non è tenuta a retribuire i giorni di licenza matrimoniale non goduti a causa della sopravvenuta malattia.

Per la parte di retribuzione a carico dell’INPS? L’ente non riconosce la malattia ed eroga al lavoratore solo l’importo del congedo matrimoniale, che è superiore rispetto a quello che sarebbe previsto per i giorni di malattia.

 

MATERNITÀ

La già citata circolare INPS n.248 del 1992 specifica che l’assegno erogato per il congedo matrimoniale non è cumulabile con quello per la maternità.  Nei 15 giorni di congedo al dipendente verrà corrisposta alla lavoratrice la retribuzione prevista per il matrimonio, che è di importo superiore, e non l’indennità prevista per la maternità.

 

MATRIMONIO ALL’ESTERO

Il dipendente è libero di convolare a nozze all’estero, ma se vuole beneficiare del congedo matrimoniale dovrà:

  • avere la residenza in Italia;
  • avere uno stato di coniugato riconosciuto in Italia;
  • presentare tutta la documentazione attestante l’avvenuta celebrazione.

 

INFORTUNIO

Questo è l’unico caso in cui la legge prevede la cumulabilità tra gli assegni per congedo matrimoniale e quello per coprire l’infortunio sul lavoro.  Chi sta ricevendo un’indennità dall’INAIL e presenta richiesta di ferie matrimoniali potrà godere sostanzialmente di una doppia entrata, ossia il permesso matrimoniale retribuito e quanto spettante per l’infortunio.

 

FAC SIMILE LETTERA RICHIESTA CONGEDO MATRIMONIALE

Se ti trovi a compilare la tua richiesta di congedo matrimoniale, ecco un modello che puoi facilmente modificare con i tuoi dati e inviare alla tua impresa.

[Il tuo nome e cognome]

[Il tuo indirizzo completo]

 

Spett. [nome azienda]

[L’indirizzo completo della tua azienda]

Oggetto: C.A. dell’Ufficio del Personale | Richiesta congedo matrimoniale

 

Io sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________ il __________

assunto/a presso di voi dal _____________________________

con la mansione di ______________________, livello ______________________

comunico che in data _______ contrarrò matrimonio.

Chiedo, quindi, di poter usufruire di n.___ giorni di congedo matrimoniale,

con decorrenza dal giorno _____, fino al giorno ____, come previsto dalla legge nonché dal CCNL ______________ applicato.

Sarà mia premura consegnare la certificazione di matrimonio [o la documentazione sostitutiva con traduzione in lingua italiana, nel caso il tuo matrimonio venga contratto all’estero].

In attesa di una vostra cordiale risposta, porgo distinti saluti.

 

Luogo e data

______________

Tua firma

______________

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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