In un rapporto di lavoro sono normalmente due i soggetti coinvolti, ovvero il lavoratore e l’azienda che lo assume. Storicamente la normativa relativa ai contratti lavorativi ha cercato di tutelare i dipendenti scoraggiando l’interposizione di soggetti terzi in questo binomio, nel tentativo di evitare comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori.

Nel tentativo di evitare caporalati e forme di sfruttamento poco corretto della manodopera, con la Legge n.1369 del 1960 è stata espressamente vietata l’interposizione di manodopera. Tuttavia, l’evoluzione del mercato ha fatto emergere nuove necessità e nuove tipologie contrattuali, che incontrano le esigenze delle imprese, senza compromessi sulla protezione dei lavoratori subordinati.

In questo contesto ha trovato il suo inquadramento la somministrazione di lavoro: è questo l’attuale nome del “lavoro interinale” e si tratta di una tipologia di contratto che offre ampia flessibilità alle aziende, ma anche tutele garantite alle persone lavoratrici. Scopriamo cos’è e come funziona esattamente.

 

Cos’è il contratto di somministrazione?

L’origine del contratto di somministrazione si trova già nelle prime modifiche alla storica legge 1369/60, come ad esempio quella introdotta nel ‘97 dal “pacchetto Treu”, ovvero delle norme che non abrogano la legge appena citata, ma iniziano a ipotizzare il concetto di lavoro interinale, introducendo il ruolo delle agenzie adibite a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a gestire le relative intermediazioni.

È nel 2003 che viene sdoganato il concetto di somministrazione di lavoro, in particolare con il D. Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276, che procede ad abrogare la legge 1369/1960 e la 196/97, fornendo alle aziende l’opportunità di cercare manodopera attraverso l’aiuto di agenzie specializzate che possano presentare e fornire loro le figure richieste nell’organico. Il contratto di somministrazione è stato quindi introdotto nel 2003 ed è attualmente disciplinato dal D. Lgs. 81/2015.

Tale tipologia contrattuale vede sostanzialmente coinvolti tre soggetti, ovvero:

  • il lavoratore;
  • il somministratore;
  • l’utilizzatore di manodopera.

Tale contratto di somministrazione deve sempre essere stipulato in forma scritta, altrimenti sarà nullo e il lavoratore si potrà considerare assunto direttamente alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice.

Inoltre, deve contenere alcune informazioni basilari, quali:

  • riferimenti all’autorizzazione rilasciata al somministratore di lavoro (l’agenzia);
  • la data di inizio del contratto e la sua durata prevista;
  • il numero di lavoratori da somministrare;
  • le loro mansioni e inquadramenti;
  • luogo e orario di lavoro;
  • le retribuzioni stabilite;
  • gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore (e le misure per prevenirli).

L’agenzia deve sottoporre il contratto al lavoratore, fornendogli tutte le informazioni necessarie per conoscere approfonditamente la proposta di lavoro e la sua cosiddetta “missione” presso l’azienda utilizzatrice.

 

Come funziona il contratto di somministrazione?

Le aziende che sono alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel loro team, possono rivolgersi alla professionalità delle agenzie per il lavoro, che trovano loro la risorsa migliore da integrare nell’organico e agiscono da intermediari.

Per svolgere questo compito, le agenzie di somministrazione devono essere necessariamente iscritte all’albo informatico presso l’Anpal (Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro) che raccoglie i soggetti autorizzati all’attività di somministrazione e intermediazione.

Nel già descritto schema triangolare che si crea tra risorsa, agenzia e impresa esistono due diversi contratti, ovvero:

  • Il contratto di lavoro in somministrazione stipulato tra l’agenzia e la persona lavoratrice, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
  • Il contratto commerciale di somministrazione, stipulato tra l’agenzia somministratrice e l’utilizzatore, che può essere a sua volta indeterminato o a termine.

Sostanzialmente è l’agenzia ad assumere e retribuire una o più persone lavoratrici (diventando il loro datore di lavoro), che provvede poi a fornire all’impresa che necessita di nuove figure professionali al suo interno. L’organizzazione e la direzione delle risorse sono, invece, a carico dell’utilizzatore che dirige sia il personale assunto direttamente sia quello somministrato.

Si viene a creare, quindi, una vera fornitura di manodopera, autorizzata dalla legge e disciplinata da numerose norme presenti nel mondo del lavoro (come il Jobs Act).

Cosa sono i contratti di somministrazione a tempo indeterminato

Quando una persona lavoratrice viene assunta in somministrazione a tempo indeterminato ed inviata in missione presso l’azienda utilizzatrice in virtù di un contratto commerciale a tempo indeterminato stipulato tra l’agenzia e l’azienda stessa, viene a crearsi lo “staff leasing”, un termine inglese che indica un’occupazione di media o lunga durata che fonda la sua esistenza sull’integrazione delle necessità dell’agenzia somministratrice e dell’impresa utilizzatrice.

È possibile ricorrere allo staff leasing per qualsiasi attività e per tutte le categorie di persone lavoratrici, rispettando un limite: salvo diverse disposizioni del CCNL, le persone lavoratrici somministrate non possono essere più del 20% delle persone lavoratrici a tempo indeterminato assunte dall’utilizzatore (con riferimento al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto).

Cosa sono i contratti di somministrazione a tempo determinato

I contratti di somministrazione a termine, così come i classici contratti a tempo determinato, possono essere stipulati con il medesimo utilizzatore per un massimo di 24 mesi, superati i quali la persona lavoratrice non può essere assunta nuovamente a tempo determinato presso l’azienda, nemmeno con un nuovo rapporto di somministrazione.

Se la durata iniziale del rapporto è inferiore ai 24 mesi, il contratto può essere prolungato per un massimo di 6 oppure 8 volte nei due anni, con il consenso della persona lavoratrice e salvo diverse disposizioni degli specifici CCNL. Inoltre, il numero di chi viene assunto/a a termine in somministrazione non può eccedere il 30% delle persone lavoratrici a tempo indeterminato presenti nell’organico dell’utilizzatore, sempre con riferimento alla situazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento del contratto.

Nella pubblica amministrazione è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione di massimo 36 mesi.

Da contratto di somministrazione a contratto a tempo indeterminato diretto

In molti casi, il contratto di somministrazione può rappresentare il primo passo verso un’assunzione diretta in azienda. Quando una persona lavoratrice dimostra competenze solide, affidabilità e buone capacità di inserimento nel team, l’impresa utilizzatrice può decidere di proporle un contratto a tempo indeterminato diretto.

Quando può avvenire questa transizione?

  • Al termine del contratto di somministrazione, con l’assunzione diretta da parte dell’azienda utilizzatrice.
  • Durante il periodo di missione, se l’azienda decide di integrare la risorsa nel proprio organico.
  • Dopo un determinato numero di proroghe o rinnovi, quando si raggiunge il limite massimo di contratti a tempo determinato e l’azienda decide di valutare un’assunzione stabile.

Il passaggio da contratto di somministrazione a contratto a tempo indeterminato diretto può avvenire liberamente se le parti lo desiderano, nel rispetto dei limiti di legge previsti dal già citato D. Lgs. 81/2015.

L’azienda non è obbligata a trasformare il contratto, ma spesso questo passaggio viene favorito quando si crea un buon rapporto professionale e quando l’impresa intende investire sulla continuità e sulla formazione interna. L’eventuale proposta di assunzione diretta può essere eventualmente formalizzata con il supporto dell’agenzia somministratrice, in modo da gestire al meglio la chiusura della missione e l’avvio del nuovo contratto.

 

Quali sono le tutele del lavoro somministrato?

Le persone lavoratrici che sono assunte attraverso contratti di somministrazione godono di numerose tutele, fornite loro dal legislatore e dalle numerose norme a tutela di chi presta le sue competenze professionali presso le imprese. Quali sono le principali tutele a loro favore?

Come avviene per le altre persone lavoratrici, il normale orario di lavoro è fissato dalla legge in 40 ore settimanali.

  • Se il contratto prevede un orario ridotto, le ore extra lavorate fino al limite delle 40 h settimanali sono considerate “lavoro supplementare”, mentre quelle che eccedono le 40 h settimanali sono “straordinari”.
  • L’orario massimo settimanale non può eccedere le 48 ore, anche considerando il lavoro straordinario.
  • Anche le persone lavoratrici somministrate hanno diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni e a un riposo giornaliero di almeno 11 ore.
  • Nei casi di malattia e infortunio viene garantita la conservazione del posto di lavoro nei limiti del cosiddetto periodo di comporto (stabilito dal CCNL).
  • Le ferie e i permessi sono anch’essi regolati dal contratto collettivo di riferimento per la categoria.
  • Per quanto riguarda il sostegno alla maternità, valgono le stesse regole applicate alle madri lavoratrici, tra cui i divieti al licenziamento per il periodo di gestazione e fino all’anno del bambino o la possibilità di richiedere permessi e congedi per l’assistenza del o dei figli.
  • In caso di interruzione del rapporto di lavoro, anche le persone lavoratrici assunte con contratti in somministrazione possono accedere alla Naspi, se rispettano i requisiti previsti dalla legge.
  • Le persone lavoratrici in somministrazione maturano anch’esse il TFR.

In ogni caso, qualora sorgessero dubbi, ogni persona lavoratrice può rivolgersi a chi, in azienda, si occupa della gestione delle risorse umane.

Licenziamento e dimissioni nel contratto di somministrazione

Le persone lavoratrici assunte in somministrazione godono degli stessi diritti dei colleghi assunti e delle colleghe assunte direttamente dall’azienda utilizzatrice, anche per quanto concerne le possibili casistiche di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può essere interrotto anticipatamente dal datore di lavoro, sia nel caso di contratto a tempo determinato che nel caso di tempo indeterminato, senza preavviso o motivazione durante il periodo di prova, ma una volta decorso tale periodo il licenziamento potrà avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo.

La persona lavoratrice, d’altro canto, può dimettersi durante il periodo di prova senza preavviso o motivazioni, mentre deve rispettare i periodi di preavviso e le scadenze contrattuali in caso siano già stati superati i giorni di prova.

 

Retribuzione nel contratto di somministrazione: quanto si guadagna?

Anche sotto il punto di vista della retribuzione, chi opera in somministrazione ha diritto a ricevere il medesimo trattamento economico delle persone lavoratrici che dipendono direttamente dell’azienda utilizzatrice.

I relativi costi sono ripartiti tra azienda e agenzia, che assicurano alla persona lavoratrice anche tutte le altre voci di paga e le garanzie solitamente previste, come ferie, permessi retribuiti e ogni altro diritto spettante normalmente a chi è parte dell’organico dell’impresa.

Chi paga la persona lavoratrice nel contratto di somministrazione?

La risorsa in somministrazione è assunta e retribuita dall’agenzia somministratrice, anche se presta la sua attività presso l’utilizzatore. Essenzialmente quindi, è il somministratore a dover pagare la retribuzione della persona lavoratrice, assicurandosi di fornirgli esattamente gli stessi trattamenti proposti ai colleghi assunti dall’impresa o dall’ente presso il quale quotidianamente lavora.

I contributi assicurativi e previdenziali sono anch’essi in capo al somministratore. Per il “regime di solidarietà” l’utilizzatore e il somministratore sono responsabili in solido nei confronti della persona lavoratrice, sia a livello di retribuzione, sia per il versamento dei contributi. Se l’agenzia non paga correttamente, quindi, interviene l’utilizzatore, per il principio di tutela che il legislatore ha voluto fornire alle persone lavoratrici.

Indennità di disponibilità: cos’è e a chi spetta?

Quando la persona lavoratrice è assunta in somministrazione a tempo indeterminato le spetta un’indennità di disponibilità per il periodo in cui non è impegnata in nessuna missione presso le aziende utilizzatrici, ma resta comunque a disposizione dell’agenzia.

Tale indennità viene pagata dal somministratore, il suo importo è stabilito dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro e non può essere comunque inferiore a quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Quando è vietato ricorrere alla somministrazione di lavoro?

L’articolo 32 del D. Lgs. 81/2015 prevede che il contratto di somministrazione di lavoro non possa essere utilizzato in casi specifici, ovvero:

  • per la sostituzione delle persone lavoratrici che stanno esercitando il diritto allo sciopero;
  • nelle unità produttive presso le quali, entro i sei mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi per persone lavoratrici adibite alle stesse mansioni per cui si vorrebbe stipulare un rapporto di lavoro in somministrazione, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di persone lavoratrici assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • nelle unità produttive in cui, per le persone lavoratrici adibite alle stesse mansioni a cui farebbe riferimento il contratto di somministrazione, siano in essere sospensioni del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
  • da parte di aziende che non hanno effettuato una valutazione dei rischi, in conformità con il D. Lgs. 81/2008.

 

Vantaggi del lavoro in somministrazione

Il lavoro in somministrazione è una forma contrattuale sempre più utilizzata, soprattutto per coprire esigenze temporanee o per facilitare l’inserimento di nuove figure professionali. Ma conviene davvero? Ecco un riepilogo dei principali pro e contro, utile per valutare se è la scelta giusta e in quale caso.

I vantaggi del lavoro in somministrazione

  • Accesso facilitato al mercato del lavoro
    Le agenzie per il lavoro possono mettere rapidamente in contatto la persona lavoratrice con numerose aziende, anche grandi realtà strutturate, che utilizzano spesso la somministrazione come primo canale di inserimento.
  • Contratto regolare e tutelato
    Lavorare in somministrazione significa avere un contratto a tutti gli effetti, con contributi versati, copertura assicurativa, ferie, TFR, indennità e tutte le tutele previste dal CCNL applicato.
  • Retribuzione allineata
    La legge garantisce il principio di parità retributiva: chi lavora in somministrazione ha diritto allo stesso stipendio e agli stessi benefit delle persone lavoratrici con lo stesso ruolo all’interno dell’azienda utilizzatrice.
  • Formazione e accompagnamento al lavoro
    Vengono spesso offerti percorsi di formazione gratuita per migliorare le competenze della persona lavoratrice e aumentare le possibilità di nuova occupazione tra una missione e l’altra.
  • Indennità di disponibilità nei contratti a tempo indeterminato
    Chi viene assunto/a dall’agenzia con un contratto a tempo indeterminato, ha diritto a un’indennità anche durante i periodi in cui non è assegnato in nessuna missione.

Possibilità di assunzione diretta
Molti contratti in somministrazione si trasformano nel tempo in assunzioni dirette presso l’azienda utilizzatrice una volta concluso positivamente il periodo di missione.

 

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