In un rapporto di lavoro sono normalmente due i soggetti coinvolti, ovvero il lavoratore e l’azienda che lo assume. Storicamente la normativa relativa ai contratti lavorativi ha cercato di tutelare i dipendenti scoraggiando l’interposizione di soggetti terzi in questo binomio, nel tentativo di evitare comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori.

Nel tentativo di evitare caporalati e forme di sfruttamento poco corretto della manodopera, con la Legge n.1369 del 1960 è stata espressamente vietata l’interposizione di manodopera. Tuttavia, l’evoluzione del mercato ha fatto emergere nuove necessità e nuove tipologie contrattuali, che incontrano le esigenze delle imprese, senza compromessi sulla protezione dei lavoratori subordinati.

In questo contesto ha trovato il suo inquadramento anche la somministrazione di lavoro: scopriamo cos’è e come funziona esattamente.

 

COS’È IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE?

L’origine del contratto di somministrazione si trova già nelle prime modifiche alla storica legge 1369/60, come ad esempio quella introdotta nel ‘97 dal “pacchetto Treu”, ovvero delle norme che non abrogano la legge appena citata, ma iniziano a ipotizzare il concetto di lavoro interinale, introducendo il ruolo delle agenzie adibite a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a gestire le relative intermediazioni.

È nel 2003 che viene sdoganato il concetto di somministrazione di lavoro, in particolare con il D. Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276, che procede ad abrogare la legge 1369/1960 e la 196/97, fornendo alle aziende l’opportunità di cercare manodopera attraverso l’aiuto di agenzie specializzate che possano presentare e fornire loro le figure richieste nell’organico. Il contratto di somministrazione è stato quindi introdotto nel 2003 ed è attualmente disciplinato dal D. Lgs. 81/2015.

Tale tipologia contrattuale vede sostanzialmente coinvolti tre soggetti, ovvero:

  • il lavoratore
  • il somministratore
  • l’utilizzatore di manodopera.

Tale contratto di somministrazione deve sempre essere stipulato in forma scritta, altrimenti sarà nullo e il lavoratore si potrà considerare assunto direttamente alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice.

Inoltre, deve contenere alcune informazioni basilari, quali:

  • i riferimenti all’autorizzazione rilasciata al somministratore di lavoro (l’agenzia);
  • la data di inizio del contratto e la sua durata prevista;
  • il numero di lavoratori da somministrare;
  • le loro mansioni e inquadramenti;
  • luogo e orario di lavoro;
  • le retribuzioni stabilite;
  • gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore (e le misure per prevenirli).

L’agenzia deve sottoporre il contratto al lavoratore, fornendogli tutte le informazioni necessarie per conoscere approfonditamente la proposta di lavoro e la sua cosiddetta “missione” presso l’azienda utilizzatrice.

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE?

Sostanzialmente le aziende che sono alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel loro team, possono rivolgersi alla professionalità delle agenzie per il lavoro, che trovano loro la risorsa migliore da integrare nell’organico e agiscono da intermediari.

Per svolgere questo compito, le agenzie di somministrazione devono essere necessariamente iscritte all’albo informatico presso l’Anpal (Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro) che raccoglie i soggetti autorizzati all’attività di somministrazione e intermediazione.

Nel già descritto schema triangolare che si crea tra lavoratore, agenzia e impresa esistono due diversi contratti, ovvero:

  • il contratto di lavoro in somministrazione stipulato tra l’agenzia e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
  • il contratto commerciale di somministrazione, stipulato tra l’agenzia somministratrice e l’utilizzatore, che può essere a sua volta indeterminato o a termine.

Sostanzialmente è l’agenzia ad assumere e retribuire uno o più lavoratori (diventando il loro datore di lavoro), che provvede poi a fornire all’impresa che necessita di nuove figure professionali al suo interno. L’organizzazione e la direzione delle risorse sono, invece, a carico dell’utilizzatore che dirige sia il  personale assunto direttamente siaquello somministrato.

Sostanzialmente si viene a creare una vera fornitura di manodopera, autorizzata dalla legge e disciplinata da numerose norme presenti nel mondo del lavoro (come il Jobs Act).

 

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Quando un lavoratore viene assunto in somministrazione a tempo indeterminato ed inviato in missione presso l’azienda utilizzatrice in virtù di un contratto commerciale a tempo indeterminato stipulato tra l’agenzia e l’azienda utilizzatrice viene a crearsi lo “staff leasing”, un termine inglese che indica un’occupazione di media o lunga durata che fonda la sua esistenza sull’integrazione delle necessità dell’agenzia somministratrice e dell’impresa utilizzatrice.

È possibile ricorrere allo staff leasing per qualsiasi attività e per tutte le categorie di lavoratori, rispettando un limite: salvo diverse disposizioni del CCNL, i lavoratori somministrati non possono essere più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti dall’utilizzatore (con riferimento al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto).

 

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

I contratti di somministrazione a termine, così come i classici contratti a tempo determinato, possono essere stipulati con il medesimo utilizzatore per un massimo di 24 mesi , superati i quali il lavoratore non può essere assunto nuovamente a tempo determinato presso l’azienda, nemmeno con un rapporto di somministrazione.

Se la durata iniziale del rapporto è inferiore ai 24 mesi, il contratto può essere prolungato prorogato per massimo di 6 oppure 8 volte nei due anni, con il consenso del lavoratore e salvo diverse disposizioni degli specifici CCNL. Inoltre, il numero di dipendenti assunti a termine in somministrazione non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nell’organico dell’utilizzatore, sempre con riferimento alla situazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento del contratto.

Nella pubblica amministrazione è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione di massimo 36 mesi.

 

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

I lavoratori assunti in somministrazione godono degli stessi diritti dei colleghi assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice, anche per quanto concerne le possibili casistiche di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

, il rapporto di lavoro può essere interrotto anticipatamente dal datore di lavoro, sia nel caso di contratto a tempo determinato che nel caso di tempo indeterminato, senza preavviso o motivazione durante il periodo di prova, ma una volta decorso tale periodo il licenziamento potrà avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo.

Il lavoratore, d’altro canto, può dimettersi durante il periodo di prova senza preavviso o motivazioni, mentre deve rispettare i periodi di preavviso e le scadenze contrattuali in caso siano già stati superati i giorni di prova.

 

QUANTO SI GUADAGNA CON UN CONTRATTO A SOMMINISTRAZIONE?

Anche sotto il punto di vista della retribuzione, il lavoratore in somministrazione ha diritto a ricevere il medesimo trattamento economico dei lavoratori dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice.

I relativi costi per il dipendente sono ripartiti tra azienda e agenzia, che assicurano al lavoratore anche tutte le altre voci di paga e le garanzie solitamente previste, come ferie, permessi retribuiti e ogni altro diritto spettante normalmente ai lavoratori parte dell’organico dell’impresa.

 

CHI PAGA IL LAVORATORE NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE?

Il lavoratore in somministrazione è assunto e retribuito dall’agenzia somministratrice, anche se presta la sua attività presso l’utilizzatore. Sostanzialmente quindi, è il somministratore a dover pagare la retribuzione del dipendente, assicurandosi di fornirgli esattamente gli stessi trattamenti proposti ai colleghi assunti dall’impresa o dall’ente presso il quale quotidianamente lavora.

I contributi assicurativi e previdenziali sono anch’essi in capo al somministratore.. Per il “regime di solidarietà” l’utilizzatore e il somministratore sono responsabili in solido nei confronti del lavoratore, sia a livello di retribuzione, sia per il versamento dei contributi. Se l’agenzia non paga correttamente il dipendente , quindi, interviene l’utilizzatore, per il principio di tutela che il legislatore ha voluto fornire ai lavoratori.

Quando i lavoratori sono assunti in somministrazione a tempo indeterminato spetta loro, per il periodo in cui non sono impegnati in nessuna missione presso le aziende utilizzatrici un’indennità di disponibilità (pagata dal somministratore) il cui importo è stabilito dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

 

QUALI SONO LE TUTELE DEL LAVORO SOMMINISTRATO?

I lavoratori che sono assunti attraverso contratti di somministrazione, godono di numerose tutele, fornite loro dal legislatore e dalle numerose norme a tutela di chi presta le sue competenze professionali presso le imprese. Quali sono le principali tutele a loro favore?

  • Come avviene per gli altri lavoratori, il normale orario di lavoro è fissato dalla legge in 40 ore settimanali.
  • Se il contratto prevede un orario ridotto, le ore extra lavorate fino al limite delle 40 h settimanali sono considerate “lavoro supplementare”, mentre quelle che eccedono le 40 h settimanali sono “straordinari”.
  • L’orario massimo settimanale non può eccedere le 48 ore, anche considerando il lavoro straordinario.
  • Anche i lavoratori somministrati hanno diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni e a un riposo giornalieri di almeno 11 ore.
  • Nei casi di malattia e infortunio viene garantita la conservazione del posto di lavoro nei limiti del cosiddetto periodo di comporto (stabilito dal CCNL).
  • Le ferie e i permessi sono anch’essi regolati dal contratto collettivo di riferimento per la categoria.
  • Per quanto riguarda il sostegno alla maternità, valgono le stesse regole applicate alle madri lavoratrici, tra cui i divieti al licenziamento per il periodo di gestazione e fino all’anno del bambino o la possibilità di richiedere permessi e congedi per l’assistenza del o dei figli.
  • In caso di interruzione del rapporto di lavoro, anche i lavoratori assunti con contratti in somministrazione possono accedere alla Naspi, se rispettano i requisiti previsti dalla legge.
  • Maturano anch’essi il TFR.

In ogni caso, qualora sorgessero dubbi, ogni dipendente può rivolgersi a chi, in azienda, si occupa della gestione delle risorse umane.

 

DIVIETO DI RICORRERE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il già citato D. Lgs 81/2015 all’articolo 32 prevede che il contratto di somministrazione di lavoro non possa essere utilizzato in casi specifici, ovvero:

  • per la sostituzione di lavoratori che stanno esercitando il diritto allo sciopero;
  • nelle unità produttive presso le quali, entro i sei mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi per dipendenti adibiti alle stesse mansioni per cui si vorrebbe stipulare un rapporto di lavoro in somministrazione, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • nelle unità produttive in cui, per i lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui farebbe riferimento il contratto di somministrazione, siano in essere sospensioni del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
  • da parte di aziende che non hanno effettuato una valutazione dei rischi, in conformità con il dlgs. 81/2008.

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