Nel corso della vita professionale può capitare di avere bisogno di periodi di assenza dal lavoro più lunghi rispetto ai normali permessi o alle ferie, per far fronte a esigenze di salute, familiari, personali o formative.
Oltre a ferie, permessi retribuiti e ROL, l’ordinamento prevede anche l’aspettativa, cioè una sospensione temporanea del rapporto di lavoro che può essere retribuita o non retribuita a seconda del caso concreto.

Ma cos’è esattamente l’aspettativa retribuita, quando si ha diritto a chiederla, quali sono le differenze con l’aspettativa non retribuita e come presentare una corretta richiesta di aspettativa retribuita al datore di lavoro?

 

COS’È L’ASPETTATIVA RETRIBUITA?

L’aspettativa retribuita è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, giustificato da motivazioni specifiche previste dalla legge o dal CCNL, durante il quale la persona dipendente si assenta mantenendo il posto e, in determinate ipotesi, il diritto a una retribuzione totale o parziale.
tutta la durata dell’aspettativa retribuita, la persona lavoratrice non presta attività ma conserva il rapporto di lavoro e rientra in azienda allo scadere del periodo, in linea di principio alle stesse condizioni contrattuali anteriori.

Le forme di aspettativa retribuita sono disciplinate da diverse leggi (ad esempio in materia di cariche pubbliche, assistenza a familiari con disabilità, tutela della maternità e paternità, formazione, volontariato, vittime di violenza, invalidità) oltre che dai contratti collettivi nazionali. Ogni ipotesi ha regole proprie su durata, retribuzione e requisiti.

Accanto all’aspettativa retribuita esistono poi periodi di aspettativa non retribuita che consentono di sospendere il rapporto senza percepire stipendio, ad esempio per motivi personali o familiari non legati a eventi gravi.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA O CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave, previsto dalla legge 104/1992 e da altre norme collegate, è una forma particolare di aspettativa retribuita. Consente alla persona lavoratrice di assentarsi per periodi anche lunghi per prendersi cura di un familiare con disabilità riconosciuta come grave dall’INPS.

 

CHI HA DIRITTO ALL’ASPETTATIVA RETRIBUITA?

Alcune tipologie di aspettativa retribuita sono riconosciute sia alle persone dipendenti del settore privato sia a chi lavora nel pubblico impiego, in genere con contratto a tempo indeterminato. I lavoratori e le lavoratrici a termine hanno accesso solo ad alcune tutele specifiche (ad esempio malattia o congedi previsti dalla legge), ma non sempre possono richiedere le stesse forme di aspettativa retribuita.

Per i dipendenti pubblici, l’aspettativa retribuita è spesso regolata in modo puntuale dal Testo Unico sul pubblico impiego e dai contratti collettivi del comparto: è quindi importante verificare sempre il proprio CCNL di riferimento.

 

QUANDO SI HA DIRITTO ALL’ASPETTATIVA RETRIBUITA?

Il diritto all’aspettativa retribuita sorge solo in presenza di motivazioni previste dalla legge o dal contratto collettivo: non si tratta quindi di un permesso discrezionale, ma di una tutela che scatta in situazioni particolari, come l’assistenza a familiari con disabilità, esigenze di cura per malattie gravi, percorsi di protezione per vittime di violenza, attività di volontariato in emergenza e altre ipotesi normate.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI

Tra le principali forme di aspettativa retribuita per motivi familiari rientrano, ad esempio, i permessi e il congedo straordinario previsti dalla legge 104/1992 per l’assistenza a familiari con handicap grave, i congedi parentali e altri congedi previsti per esigenze di cura dei figli o di familiari in situazioni particolarmente delicate.

Altre esigenze familiari non coperte da specifiche norme possono, in alcuni casi, essere gestite attraverso aspettative non retribuite o accordi aziendali: per questo è sempre utile consultare il proprio CCNL e confrontarsi con il reparto Risorse Umane.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI

La legge 104/1992 riconosce permessi e congedi retribuiti a chi assiste familiari con handicap grave. In particolare, la persona lavoratrice può usufruire di:

  • 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore;
  • Un periodo di congedo straordinario retribuito, fino a un massimo complessivo di 2 anni, fruibile anche in modo frazionato nel corso della vita lavorativa.

Per ottenere questo tipo di aspettativa retribuita è necessario che l’INPS riconosca la gravità della disabilità e la necessità di assistenza continua della persona interessata. La legge individua, inoltre, un ordine di priorità tra i possibili beneficiari (genitori, coniuge o parte dell’unione civile, figli conviventi, fratelli e sorelle conviventi, altri parenti o affini entro il terzo grado in assenza dei familiari più stretti).

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI E DI SALUTE

L’aspettativa retribuita per motivi di salute si collega spesso ai periodi di malattia previsti dalla legge e dal CCNL: entro certi limiti di tempo (il cosiddetto “periodo di comporto”) la persona dipendente ha diritto a conservare il posto e a un trattamento economico, totale o ridotto, in base alle regole contrattuali.

Superato il periodo di comporto, alcune norme e contratti possono prevedere, in casi particolari, periodi di aspettativa non retribuita per motivi di salute. Si tratta però di tutele differenti rispetto alla malattia retribuita e vanno verificate nel dettaglio alla luce del proprio contratto.

Negli ultimi anni, crescente attenzione viene riservata anche alle patologie di natura psicologica: in presenza di certificazione medica, condizioni come ansia grave o depressione possono essere equiparate ad altre malattie invalidanti e giustificare assenze dal lavoro retribuite secondo le regole previste.

 

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI (DI NORMA NON RETRIBUITA)

Per esigenze personali o familiari che non rientrano tra i casi coperti da legge (ad esempio progetti personali, esigenze temporanee di conciliazione, trasferimenti volontari all’estero) molte persone lavoratrici possono chiedere un’aspettativa non retribuita, se prevista dal proprio CCNL o da accordi aziendali. La durata e le condizioni variano a seconda del settore.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER LA FORMAZIONE CONTINUA

In alcuni casi i contratti collettivi e le normative di settore prevedono forme di aspettativa, talvolta retribuita, per la formazione continua: corsi di aggiornamento, master, percorsi di riqualificazione. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di nuove competenze utili tanto alla persona quanto all’azienda.

 

PERMESSI PER I LAVORATORI STUDENTI

Per i lavoratori e le lavoratrici studenti sono previsti permessi retribuiti specifici (il cosiddetto “diritto allo studio”), in genere quantificati in un monte ore annuo, utilizzabile per frequentare corsi o sostenere esami. Questi permessi non sono tecnicamente un’aspettativa, ma rappresentano comunque uno strumento importante per conciliare lavoro e formazione.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER FARE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Chi svolge attività di volontariato nell’ambito della Protezione Civile o di organizzazioni riconosciute può avere diritto, in presenza di specifiche condizioni (calamità naturali, emergenze nazionali, esercitazioni), a periodi di assenza dal lavoro considerati aspettativa retribuita. In questi casi la retribuzione è garantita e l’azienda viene rimborsata secondo le modalità previste dalla normativa.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il D.lgs. 80/2015 prevede un congedo retribuito per le lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati dai centri antiviolenza o dai servizi sociali. È possibile richiedere un’aspettativa retribuita fino a 3 mesi, anche in modo frazionato, con un preavviso minimo al datore di lavoro e nel rispetto delle procedure previste.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Le persone lavoratrici mutilate o invalide civili con riduzione della capacità lavorativa oltre una certa soglia possono avere diritto a periodi di congedo retribuito per sottoporsi a terapie, controlli o cure connesse alla patologia, secondo le modalità stabilite dalla normativa e dal CCNL. In modo analogo, sono previste tutele specifiche per chi è affetto da patologie oncologiche.

 

QUANTO TEMPO CI SI PUÒ METTERE IN ASPETTATIVA?

La durata dell’aspettativa retribuita dipende dal motivo per cui viene concessa: pochi giorni nel caso dei permessi, fino a mesi o anni per congedi straordinari o situazioni particolarmente gravi. Oltre questi limiti è talvolta possibile ricorrere a periodi di aspettativa non retribuita, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto delle previsioni contrattuali.

 

LA RICHIESTA DI ASPETTATIVA RETRIBUITA

La richiesta di aspettativa retribuita va sempre presentata per iscritto, seguendo le procedure previste dal CCNL e dalle policy aziendali. In generale è importante:

  • Indicare la motivazione (ad esempio motivi di salute, assistenza a familiare disabile, volontariato in emergenza, percorso di protezione);
  • Specificare la durata richiesta e le modalità di fruizione (continuativa o frazionata);
  • Allegare l’eventuale documentazione necessaria (certificazioni mediche, attestazioni INPS, documenti del centro antiviolenza, ecc.).

Per le aspettative retribuite collegate a motivi di salute propri o di familiari, o a situazioni delicate dal punto di vista giuridico, può essere utile rivolgersi a patronati, consulenti del lavoro o al proprio sindacato, per essere accompagnati nella procedura e nella verifica dei requisiti.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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