Sono numerosi i motivi che possono portare a doversi assentare dal luogo di lavoro per brevi o lunghi periodi di tempo.

Esistono numerose tipologie di permessi da sfruttare per prendersi una pausa (ferie, ROL e così via), ma in alcuni casi questi non sono sufficienti per soddisfare i bisogni personali o familiari che sono subentrati più o meno improvvisamente nella vita del lavoratore.

Con l’obiettivo di soddisfare queste esigenze è stata creata l’aspettativa, ossia una sospensione del rapporto di lavoro che può essere retribuita o non retribuita, a seconda delle motivazioni che portano a richiederla. Cos’è e come funziona questo tipo di permesso? Quando è possibile ottenerlo e come inoltrare una richiesta di aspettativa al proprio datore di lavoro?

 

COS’È L’ASPETTATIVA RETRIBUITA?

L’aspettativa retribuita è un periodo in cui il rapporto di lavoro viene sospeso per via di motivazioni giustificate.

Durante un lasso di tempo più o meno lungo (a seconda della motivazione alla base della richiesta) il lavoratore può assentarsi dal luogo di lavoro, mantenendo il suo stipendio e senza rischiare né provvedimenti disciplinari, né licenziamenti. Una volta terminato il periodo di aspettativa, inoltre, dev’essere assicurato al dipendente un rientro sul luogo di lavoro alle stesse condizioni che aveva prima della richiesta di aspettativa.

A disciplinare l’aspettativa retribuita sono diverse leggi specifiche, insieme ai contratti nazionali di lavoro per determinate categorie professionali o settori lavorativi. In primis, è la Costituzione stessa a prevedere, all’articolo 51, la possibilità di assentarsi dal lavoro per lo svolgimento delle cariche elettive conservando il proprio posto di lavoro, mentre la legge n. 300/1970 regolamenta l’aspettativa per le cariche pubbliche o per lo svolgimento delle attività sindacali.

Principalmente poi è la legge n.53 del 2000 a normare con precisione i periodi di aspettativa che è possibile ottenere per motivi familiari, personali o per necessità formative e la legge 104/199, insieme al D.lgs 151/2001, forniscono informazioni circa i periodi di aspettativa per i lavoratori che devono assistere familiari portatori di handicap. Il quadro normativo è completato da successive modificazioni delle leggi menzionate e da norme che disciplinano specifici settori o completano le fonti di diritto consultabili.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA O CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario è una tipologia di aspettativa retribuita poiché si tratta di un lungo periodo di assenza dal lavoro, regolarmente retribuito, che viene concesso a chi ha l’esigenza di prendersi cura di familiari stretti con gravi disabilità. Vedremo più avanti i dettagli di questo particolare permesso.

 

CHI HA DIRITTO ALL’ASPETTATIVA RETRIBUITA?

L’aspettativa retribuita può essere richiesta dai dipendenti del settore pubblico o privato, che abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato. Invece, i lavoratori a tempo determinato o con un contratto di formazione e lavoro non hanno diritto a questo tipo di permesso.

Ovviamente poi, perché l’aspettativa retribuita abbia meno conseguenze possibili sulla carriera del lavoratore e sulla produttività aziendale, è bene che la richiesta sia, quando possibile, compatibilmente con le necessità organizzative dell’impresa e dei colleghi di lavoro.

 

QUANDO SI HA DIRITTO ALL’ASPETTATIVA RETRIBUITA?

La richiesta di sospensione dell’attività lavorativa può essere inoltrata dal dipendente per un ampio range di motivazioni, di tipo personale, professionale o familiare. Ogni caso è a sé e comprende condizioni specifiche per l’ammissibilità della richiesta e per la durata massima del periodo di assenza dal lavoro.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI

Il lavoratore può ovviamente chiedere permessi per motivi diversi che riguardano la cura e l’assistenza della sua famiglia, ma tali casi rientreranno in altre fattispecie di permessi (maternità, ROL o altri tipi di congedo retribuiti e non).

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI

È la legge 104/1992 a stabilire che un lavoratore può assentarsi dal lavoro fino a 3 giorni al mese chiedendo un permesso retribuito per assistere un familiare affetto da handicap, anche frazionando l’assenza su più giorni e lasciando il luogo di lavoro per poche ore durante la giornata.

Per lo stesso motivo, un lavoratore può richiedere anche il periodo di congedo straordinario della durata massima complessiva di 2 anni (fruibile anche in maniera frazionata). Per poter ottenere questo tipo di aspettativa retribuita è necessario che il parente abbia una forma di disabilità ritenuta grave e che l’INPS certifichi la necessità di assistenza continua del soggetto.

Questo tipo di aspettativa può essere richiesto da:

  • i genitori di un soggetto portatore di handicap purchè vi sia mancanza o decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge o della parte dell’unione civile;
  • il figlio convivente;
  • il coniuge convivente del soggetto con handicap (anche se esiste un’unione civile);
  • fratelli o sorelle conviventi;
  • parenti o affini entro il terzo grado, purché siano conviventi e a condizione che gli altri parenti stretti (genitori, figli, conviventi) siano deceduti o anch’essi portatori di handicap.

È possibile concedere questo tipo di aspettativa a un solo lavoratore per ogni persona con disabilità e non è possibile ottenerlo, invece, se il disabile è ricoverato stabilmente presso una struttura specializzata (salvo il caso in cui i sanitari della struttura richiedano l’assistenza del familiare  o qualora il soggetto disabile si trovi in uno stato vegetativo persistente e/ vi sia una prognosi infausta a breve termine od infine qualora vi sia necessità che il soggetto disabile ri rechi fuori dalla struttura per ricevere cure certificate/visite specialistiche)

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI

È possibile per il lavoratore dipendente chiedere un’aspettativa retribuita per motivi di salute. In quali casi? Sostanzialmente il periodo di malattia ottenibile dal lavoratore è una forma di aspettativa retribuita (sebbene essendo la stessa indennizzata di per sé ed indipendente dalla volontà del soggetto non si possa parlare propriamente di aspettativa retribuita) e varia in funzione degli anni di anzianità, andando dai tre ai sei mesi.

Oltre questo limite temporale il datore di lavoro può recedere il contratto con il dipendente, a meno che questo non preveda uno specifico prolungamento dell’assenza sfruttando l’aspettativa per malattia che in questo caso, però, non sarà retribuita.

Recentemente è stata riconosciuta, al pari di qualunque altra malattia invalidante, anche la depressione quale serio ostacolo per lo svolgimento delle normali attività lavorative che può essere causa di assenza retribuita dal luogo di lavoro. In questi casi il lavoratore dovrebbe sempre consultare il suo CCNL per capire le modalità di richiesta dell’aspettativa, le tempistiche e ogni altro dettaglio della richiesta.

Inoltre, tutti i lavoratori a tempo indeterminato possono chiedere un’aspettativa di 12 mesi, non retribuita, per motivi personali o familiari. Si tratta di una particolare forma di permesso che non richiede la presenza di eventi gravi e documentabili, ma che, essendo non retribuita, può essere semplicemente richiesta dal lavoratore e accordata dall’azienda, la quale non dovrà comunque versare stipendio e contributi o calcolare la maturazione di ferie o scatti di anzianità durante il periodo di assenza del collaboratore.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il perfezionamento e l’aggiornamento delle proprie competenze professionali è ritenuto indispensabile per le aziende e anche per la legge, che ipotizza un caso specifico di aspettativa proprio per motivi di studio. I singoli CCNL stabiliscono le modalità di richiesta di questo speciale congedo, che i lavoratori possono usare per partecipare a corsi di formazione sia organizzati dall’azienda, che da altri soggetti esterni.

In alcuni casi è l’azienda stessa a prevedere specifici piani di formazione per i propri dipendenti, ma l’iniziativa può essere presa anche dal dipendente stesso e coadiuvata dall’azienda, che può decidere ci accordarla e anche di finanziarla sfruttando il fondo interprofessionale per la formazione continua.

 

PERMESSI PER I LAVORATORI STUDENTI

Specifici permessi sono rivolti anche ai lavoratori studenti: a questi lavoratori full-time o part-time a tempo indeterminato spettano 150 ore di diritto allo studio annuali presso scuole di istruzione primaria o secondaria (statali o paritarie), enti che erogano corsi di formazione e riqualificazione professionale legalmente riconosciuti o università telematiche.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER FARE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Chi si impegna in attività di volontariato ha diritto a richiedere speciali tipologie di permessi, come l’aspettativa retribuita. Perché ci si possa assentarsi dal lavoro, però, è necessario che vengano soddisfatti particolari requisiti, ad esempio l’associazione o l’ente per il quale si presta servizio dev’essere iscritta ai registri regionali ed essere nell’elenco nazionale del Dipartimento della protezione civile.

Inoltre, l’assenza dal lavoro dev’essere giustificata da:

  • necessità di soccorso e assistenza durante eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (l’aspettativa in questo caso dura al massimo 180 giorni, di cui 60 continuativi);
  • l’assistenza in caso di calamità naturali che necessitano di poteri e mezzi straordinari per essere gestire (in questo caso, il periodo previsto è di 90 giorni all’anno, di cui 30 continuativi);
  • la simulazione, la pianificazione o la formazione per la gestione delle emergenze (l’aspettativa dura in questo caso non più di 30 giorni l’anno, di cui 10 continuativi).

Negli altri casi è possibile chiedere l’aspettativa per volontariato, ma non retribuita.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Per le lavoratrici che sono state vittime di violenza o che sono inserite in percorsi di protezione presso case rifugio, servizi sociali o centri antiviolenza, il D.lgs. 80/2015 ha introdotto alcune misure per la “conciliazione delle loro esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

Questi dipendenti possono chiedere un’aspettativa retribuita per massimo 3 mesi, con un preavviso di almeno 7 giorni al datore di lavoro. Nel caso di donne vittime di violenza il periodo può essere prolungato di altri 30 giorni o cumularsi con l’aspettativa per motivi personali o familiari.

 

ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Tra i casi di aspettativa retribuita per motivi di salute c’è quella spettante ai lavoratori mutilati o agli invalidi civili che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Questi lavoratori hanno diritto a 30 giorni all’anno di congedo retribuito (continuativi o frazionati) per potersi dedicare alle cure legate alla patologia che li ha colpiti. Lo stesso tipo di congedo spetta anche a chi è affetto da patologie tumorali, previa attestazione del medico e approvazione della richiesta da parte dell’azienda.

È bene sottolineare che anche il datore di lavoro può sospendere l’attività lavorativa di una o più collaboratori per circostanze straordinarie che richiedono una cessazione momentanea dell’attività produttiva: calamità, incendi, cali di richieste o crisi del mercato sono tutti esempi di eventi che possono spingere un’azienda a lasciare temporaneamente a casa i propri lavoratori, sfruttando permessi e leggi apposite che regolamentano il versamento di stipendi, contributi e ogni altro diritto dei lavoratori.

 

QUANTO TEMPO CI SI PUÒ METTERE IN ASPETTATIVA?

Le tempistiche dell’aspettativa, come visto, variano parecchio a seconda della motivazione che ha spinto alla richiesta di questo speciale permesso retribuito. Oltre i limiti delle specifiche casistiche che danno diritto a chiedere un’aspettativa retribuita si possono comunque sfruttare i periodi di aspettativa non retribuita, previo accordo con il datore di lavoro.

 

LA RICHIESTA DI ASPETTATIVA RETRIBUITA

Le modalità per richiedere l’aspettativa variano a seconda delle casistiche specifiche previste dalle normative in vigore, ma anche in base ai CCNL di riferimento. Consultare il proprio contratto è utile, quindi, per capire come muoversi e come avviare l’iter burocratico di richiesta.

Quando le ragioni che spingono alla richiesta di aspettativa riguardano la salute (propria o di familiari) è necessario prima dimostrare all’INPS o agli organi preposti la sussistenza della condizione medica: per facilitare il processo è possibile rivolgersi a intermediari qualificati, come i patronati, che possono rendere il percorso decisamente più snello e semplificare la comunicazione tra enti, azienda e lavoratore.

Negli altri casi, occorre inviare una domanda di aspettativa retribuita direttamente al reparto Risorse Umane, avendo cura di motivarla, di inoltrarla con un consono preavviso e di inserire nella richiesta le date di inizio e fine del periodo di aspettativa, le modalità di fruizione del periodo spettante (frazionato o continuativo), i riferimenti alle norme e al contratto in essere, una firma del richiedente.

Oltre all’attenzione alle pratiche burocratiche, è sempre utile considerare anche le esigenze aziendali e l’organizzazione lavorativa di colleghi, per chiedere aspettative retribuite senza che queste siano d‘ostacolo all’impresa e a un ritorno sereno in azienda, una volta terminato il periodo di permesso.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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