Il contratto a tempo indeterminato è una forma di lavoro subordinato senza un vincolo di durata. Regola il rapporto tra:
- il lavoratore che si impegna a svolgere un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro;
- il datore di lavoro che a sua volta si impegna a retribuire il lavoratore per le prestazioni svolte, oltre a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
Essere assunti a tempo indeterminato è il risultato desiderato dalla maggior parte delle persone in cerca di lavoro, dato questa tipologia contrattuale offre numerosi vantaggi, tutele e una stabilità economica superiore rispetto ad altri tipi di inquadramenti
INDICE DEI CONTENUTI
- Che cos’è l’assunzione a tempo indeterminato
- Orario di lavoro del contratto a tempo indeterminato
- Il contratto a tempo indeterminato: tre livelli di tutela
- Le condizioni applicabili
- Licenziamento contratto a tempo indeterminato
- Preavviso contratto a tempo indeterminato
- I vantaggi
- Periodo di prova contratto a tempo indeterminato
- Trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato
- Opportunità di assunzione a tempo indeterminato
CHE COS’È L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Il contratto indeterminato è la forma contrattuale che dovrebbe essere utilizzata di base per le assunzioni, salvo particolari esigenze che spingono le aziende a stipulare diverse forme di rapporto con i loro collaboratori. Questa tipologia di accordo non prevede una data di termine e il significato di tempo indeterminato è proprio questo: il rapporto di lavoro non ha limiti di tempo, salvo il raggiungimento dell’età pensionabile del dipendente.
Una volta che il candidato ha superato con successo il colloquio di lavoro e ha risposto alle domande dei selezionatori, l’azienda può decidere di integrare la nuova risorsa nel suo organico, consegnandole una lettera di assunzione a tempo indeterminato, oppure direttamente un contratto di lavoro che formalizzi i dettagli della collaborazione.
Anche nell’ambito della somministrazione di lavoro può concretizzarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: in questo caso, il rapporto di lavoro intercorre tra il dipendente e un’agenzia per il lavoro, anche se il lavoratore svolge la sua attività presso un’azienda terza per un tempo determinato o indeterminato.
ORARIO DI LAVORO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
L’orario di lavoro del lavoratore subordinato dipende dal contratto stipulato con l’azienda o dal CCNL di riferimento per il settore in cui questa è operante. L’orario standard è di 40 ore settimanali, ma alcune specifiche realtà possono prevedere un massimale inferiore.
Chi è assunto a tempo indeterminato può lavorare full time o part time, rispettando le tre tipiche forme di collaborazione, ovvero svolgendo un part-time verticale, orizzontale o misto.
IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO: TRE LIVELLI DI TUTELA
Il contratto a tempo indeterminato è considerato il più ambito e il più solido, per via dei suoi tre livelli di garanzie: individuale, nazionale, settoriale.
A livello individuale, il contratto regola il rapporto tra l’azienda e il lavoratore, fornendo una serie di garanzie e dettagliando gli elementi dello scambio tra prestazione d’opera e retribuzione.
A livello nazionale, sono numerose le tutele fornite ai lavoratori. Esse possono trovarsi anche nella Costituzione, che, ad esempio:
- all’art.4 “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”;
- all’art.35 afferma che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”;
- all’art. 36 conferma la centralità dell’attività lavorativa nella vita di ogni individuo sottolineando che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”;
- all’art.37 ricorda che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.
Il Codice Civile ha un’intera sezione dedicata ai rapporti di lavoro e alla loro regolamentazione, ovvero il Libro V Del Lavoro.
A livello settoriale, infine, esistono numerosi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (ovvero i CCNL) che stabiliscono le norme che disciplinano i rapporti di lavoro in determinate categorie settoriali. In genere tali CCNL sono concordati tra i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro e mirano a codificare i diritti e i doveri di entrambe le parti contrattuali.
LE CONDIZIONI APPLICABILI
Le condizioni specifiche di ogni contratto indeterminato sono stabilite nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro, che contengono le informazioni utili a definire il rapporto di lavoro tra dipendente e azienda. In particolare, non possono mancare:
- i dati anagrafici delle due parti del contratto;
- il luogo e l’orario di lavoro;
- la data di inizio del rapporto;
- l’inquadramento, la qualifica e le mansioni del dipendente;
- la durata dell’eventuale periodo di prova;
- informazioni circa la retribuzione;
- i termini del preavviso per le dimissioni;
- la durata e la fruibilità delle ferie;
- eventuali patti di riservatezza e/o di non concorrenza e le relative penali per le inadempienze;
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LICENZIAMENTO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
La principale caratteristica del contratto di lavoro a tempo indeterminato è quella di non poter essere interrotto se non per specifiche cause, determinate dalla legge.
In particolare, il datore di lavoro può licenziare per queste motivazioni:
- per giusta causa
- per giustificato motivo soggettivo (o licenziamento disciplinare)
- per giustificato motivo oggettivo (o licenziamento economico, legato a cause di natura organizzativa, produttiva o tecnica).
Di contro, anche il dipendente può decideredi recedere da un contratto a tempo indeterminato, rassegnando le proprie volontarie dimissioni, senza particolari motivazioni. Tale fattispecie contrattuale termina anche per il raggiungimento dell’età pensionabile del collaboratore.
PREAVVISO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, è generalmente previsto dal contratto un congruo periodo di preavviso, che entrambe le parti devono fornire e la cui durata è prevista dal contratto individuale o dal CCNL di riferimento.
Se una delle due parti decide di recedere dal contratto senza rispettare il preavviso, è tenuta a versare alla controparte una cosiddetta “indennità di mancato preavviso”, ossia una quota pari alla retribuzione che sarebbe stata versata o percepita se il preavviso fosse stato rispettato.
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
Per i casi di interruzione del contratto per cause gravi e improrogabili (come un licenziamento o delle decade l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso. In questi contesti si ravvisa, infatti, una compromissione del rapporto fiduciario tra azienda e dipendente così grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
Esistono altri specifici casi in cui è possibile procedere con un licenziamento o con delle , ad esempio durante il periodo di prova, dimissioni rassegnate per giusta causa o per risoluzione consensuale del contratto. È importante ricordare che, dal 2016, vige l’obbligo di formalizzare le dimissioni per via telematica sul portale www.cliclavoro.gov.it.
I VANTAGGI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevede ampie garanzie per il lavoratore con l’obiettivo di assicurargli stabilità professionale.
Il contratto indeterminato non prevedere una data di fine rapporto ed ha conclusione solo a seguito di dimissioni del lavoratore oppure, quando consentito, di un licenziamento individuale o collettivo che rispetti specifiche motivazioni (giusta causa o giustificato motivo).
Inoltre, in caso di contratto a tempo indeterminato, il dipendente ha facoltà di dimettersi in qualsiasi momento, rispettando il preavviso e senza dover giustificare la sua decisione. In caso di contratto a tempo determinato, invece, la durata breve del contratto implica anche un impegno a mantenere attiva la collaborazione fino al suo termine naturale: le dimissioni sono possibili solo nel periodo di prova, per un accordo bilaterale e per giusta causa. Se il dipendente assunto a termine interrompe il rapporto per altre ragioni prima della sua scadenza, è possibile che sia chiamato a versare all’azienda un risarcimento per danni, in forma di trattenuta sull’ultima busta paga versata.
. Tra i vantaggi del contratto a tempo indeterminato ci sono anche le ferie, la malattia, i diritti previsti dalla legge 104/92 per la cura di persone con disabilità o gli assegni familiari.
PERIODO DI PROVA CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
In un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere previsto un iniziale periodo prova, che consente a entrambe le parti di testare la collaborazione e avere la certezza che possa portare effettivi plus sia per l’azienda che per il lavoratore. La durata massima del periodo di prova è di 6 mesi e la sua lunghezza effettiva è stabilita dal CCNL o dal contratto individuale di lavoro.
Tale periodo dev’essere contenuto in una clausola scritta e sottoscritta dalle due parti contrattuali, pena il considerarsi l’assunzione definitiva fin dal primo giorno di lavoro. Nel il rapporto di lavoro può essere interrotto, senza preavviso e senza oneri né per il dipendente, né per l’azienda.
TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO
Esistono delle motivazioni che possono trasformare un contratto determinato in un rapporto a tempo indeterminato. Quando il contratto determinato diventa indeterminato? Tra le motivazioni ci sono:
- l’assenza di motivazione per una proroga (o un rinnovo) oltre i 12 mesi del contratto determinato;
- il superamento del massimo di 24 mesi complessivi per un contratto a tempo
determinato (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva);
- il proseguimento del contratto determinato oltre il 30° giorno (per contratto sotto i 6 mesi) oppure oltre il 50° giorno (per contratti superiori ai 6 mesi);
- il superamento del massimo di quattro proroghe nell’arco di due anni (nella somministrazione di lavoro le proroghe sono 6 o, in alcuni casi, 8);
- la violazione dell’intervallo stabilito dalla legge tra due contratti a tempo determinato, in caso di rinnovo (non applicabile alla somministrazione di lavoro a termine);
- la violazione dei divieti di apporre un termine temporale a un contratto nei casi previsti per legge.
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