La NASpI o Nuova assicurazione sociale per l’impiego è un essenziale supporto per quei lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà. Tale sussidio è temporaneo e decade, inoltre, quando il soggetto trova una nuova occupazione.

É compatibile, però, con la percezione di altri redditi, come quelli derivanti dal lavoro occasionale, a patto che siano rispettati determinati requisiti, limiti e regole. Approfondiamo l’argomento per capire quando la NASpI e le attività di lavoro occasionale sono perfettamente cumulabili.

 

COS’È LA PRESTAZIONE OCCASIONALE?

Iniziamo con il definire cosa si intende per “prestazione occasionale”. La legge definisce prestazioni di lavoro occasionali le attività che portano a percepire, in un anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre specifiche soglie di reddito. Nello specifico:

  • compensi non superiori a 5000 €, per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori (ovvero le imprese che collaborano con prestatori di lavoro occasionale);
  • un compenso di importo complessivamente non superiore ai 5000 € per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei suoi prestatori;
  • importi non superiori ai 2.500 € per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Si tratta, quindi, di una tipologia di lavoro che non offre, da solo, cifre sufficienti per il sostentamento e che risulta, quindi, compatibile con altre entrate, compresa la NASpI.

 

CHE TIPO DI CONTRATTO È COMPATIBILE CON LA NASpI?

Chi beneficia della NASpI può lavorare sia come dipendente, sia come professionista autonomo, anche se in alcuni casi l’attività è cumulabile con la NASpI e in altri comporta, invece, una riduzione o sospensione dell’assegno relativo alla nuova assicurazione sociale per l’impiego.

L’indennità di disoccupazione può essere comunque corrisposta nei seguenti casi:

  • se il soggetto beneficiario riceve compensi derivanti da prestazioni di tipo occasionale, con importo annuo uguale o inferiore a 5000 €;
  • se il beneficiario riceve borse di studio, compensi per stage o tirocini;
  • se il beneficiario ha redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
  • qualora il beneficiario ricevesse redditi che derivano dallo svolgimento di attività lavorative in libera professione, con iscrizione a casse specifiche;
  • nel caso in cui il soggetto percepisca redditi derivanti dallo svolgimento di attività di consigliere d’amministrazione o membri dei collegi sindacali.

 

DISOCCUPAZIONE NASpI E LAVORI OCCASIONALI

Si evince, quindi, che l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non cessa quando il soggetto che percepisce la NASpI svolge lavori di carattere saltuario, che generano redditi annui complessivi inferiori ai limiti previsti dalla legge. L’erogazione termina, invece, quando il soggetto firma un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato che prevede durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.

I soggetti che non sono, quindi, occupati in modo stabile e definitivo possono continuare a percepire la NASpI e svolgere contemporaneamente un lavoro occasionale, usando i contratti di prestazione occasionale, i voucher INPS o il libretto famiglia. Chi svolge lavori di tipo occasionale non è tenuto a informare l’INPS dell’importo esatto della retribuzione, a patto che questa resti entro il tetto dei 5000 € per ogni anno civile.

Durante il periodo di lavoro occasionale, il relativo compenso e la NASpI si sommano, essendo totalmente compatibili e sovrapponibili.

 

IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Chi, dopo aver perso una posizione come dipendente, ha deciso di aprire una partita IVA o sfruttare una già esistente per lavorare, può lavorare in modo autonomo pur percependo la disoccupazione NASpI, se il suo reddito complessivo annuo presunto non superi i 4800 € (quello effettivo è eventualmente soggetto a conguaglio). Qualora si tratti di un’attività preesistente, il reddito annuo presunto va comunicato all’INPS entro 30 giorni dall’invio della domanda.

Inoltre, l’avvio di un’attività autonoma è uno dei casi in cui è possibile presentare richiesta all’INPS perché l’intero importo previsto per l’indennità di disoccupazione venga corrisposto in un’unica soluzione, anziché con rate mensili.

 

NASpI E REDDITI DERIVANTI DA BORSE LAVORO, STAGE E TIROCINI PROFESSIONALI

Risultano compatibili con l’erogazione della NASpI anche gli importi percepiti come borse lavoro, sussidi per lo studio o la formazione professionale, o derivanti da stage o tirocini professionalizzanti. Gli importi non devono comunicati obbligatoriamente all’INPS e risultano totalmente cumulabili con l’indennità di disoccupazione.

Sostanzialmente in tutti questi casi mancano i requisiti basilari per definire le attività al pari di un lavoro subordinato (come un orario o una sede di lavoro fissi, la maturazione di permessi e ferie e così via).

Per quanto riguarda il caso di borse di studio o assegni di ricerca (come i dottorandi di ricerca), l’attività svolta è simile a quella tipica del lavoro subordinato. La NASpI in questi casi viene ridotta e per beneficiare di tale sussidio non bisogna superare l’importo annuale massimo di 8000 € (informando l’INPS del compenso previsto).

 

NASpI E ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Talvolta le attività sportive anche di tipo dilettantistico consentono agli atleti di percepire retribuzioni saltuarie, premi o sponsorizzazioni. Non sussiste, però, alcuna incompatibilità tra questo tipo di entrate e la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Non c’è nemmeno bisogno di comunicare per forza all’INPS tali importi, che sono comunque cumulabili con quelli del sussidio e non hanno un limite massimo annuale.

 

NASPI E LAVORO PART-TIME

Può capitare che chi svolge lavori part-time di tipo subordinato perda solamente una delle sue fonti di reddito. Cosa succede in questi casi? È possibile richiedere la NASpI qualora siano rispettati i classici requisiti per la domanda, come la perdita del lavoro per cause non legate alla volontà del soggetto (compresi i casi di licenziamento che non fanno perdere il diritto alla disoccupazione).

Inoltre, l’indennità di disoccupazione è cumulabile con la retribuzione del lavoro part-time che è rimasto in essere, se tale reddito non supera gli 8145 € annui totali.

 

COME COMUNICARE IL LAVORO ALL’INPS

Qualsiasi variazione della condizione di disoccupazione va immediatamente comunicata all’INPS, innanzitutto per trasparenza e correttezza, ma anche per evitare sanzioni e perché possa essere verificata la compatibilità della nuova situazione con la disoccupazione.

Per comunicare con l’INPS si può usare il modello Naspi COM, predisposto appositamente per la “Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento della indennità di disoccupazione” e scaricabile dall’area personale del portale INPS.

È bene ricordare comunque che, nel caso di prestazione occasionale con limiti di reddito compatibili con la percezione della NASpI, non è obbligatorio effettuare alcuna comunicazione all’ente, mentre diverso è il caso di una prestazione di lavoro autonomo occasionale preesistente.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE
OFFERTE DI LAVORO

Siamo al tuo fianco per supportarti nell’ingresso nel mondo del lavoro e sostenere la crescita della tua professionalità nel tempo!

 

 

 

SCOPRI LE OFFERTE!