Il periodo di preavviso è il lasso di tempo che trascorre tra l’inoltro delle dimissioni del dipendente, o la lettera di licenziamento da parte del datore di lavoro, e l’ultimo giorno effettivo lavorato in azienda.
Durante le settimane o i mesi di preavviso, il rapporto continua senza particolari modifiche: mentre il dipendente svolge le sue normali mansioni quotidiane, il datore di lavoro è tenuto a erogare la retribuzione e ogni altro corrispettivo economico previsto.
Il mancato rispetto del preavviso nelle dimissioni pone il dipendente nelle condizioni di dover versare all’azienda un indennizzo pari ai giorni di preavviso mancanti e anche l’azienda è tenuta a rispettare i vincoli del preavviso onde non incorrere in inadempienze verso il dipendente.
In alcuni casi, però, il periodo di preavviso può non essere rispettato, configurando una situazione che viene prevista e normata da apposite leggi.
INDICE DEI CONTENUTI
- Quando possono avvenire le dimissioni senza preavviso?
- Dimissioni per giusta causa
- Dimissioni per giusta causa nei rapporti a tempo determinato
- Dimissioni nel periodo tutelato
- Dimissioni incentivate
- Dimissioni in prova
- Cosa succede se ci si licenzia senza preavviso?
- Lettera di dimissioni senza preavviso
- Licenziamento ad nutum
- Licenziamento senza preavviso da parte del datore di lavoro
QUANDO POSSONO AVVENIRE LE DIMISSIONI SENZA PREAVVISO?
Le leggi che normano i rapporti di lavoro prevedono alcuni specifici casi in cui il dipendente può presentare dimissioni volontarie senza preavviso, senza conseguenze economiche. In particolare, ciò avviene in caso di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo di prova, dimissioni nel periodo tutelato e dimissioni incentivate.
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Nel contesto delle dimissioni per giusta causa il dipendente è sollevato dall’obbligo di rispettare il periodo di preavviso previsto dal suo contratto, in quanto le inadempienze del datore di lavoro o le condizioni lavorative rendono impossibile il normale proseguimento dell’attività lavorativa.
Tra le motivazioni ci sono il mancato versamento dello stipendio o dei contributi, il mobbing, le ingiurie e le violenze da parte di colleghi, responsabili o datore di lavoro o le cessioni d’azienda che comportino importanti modifiche delle condizioni di lavoro.
Nel caso di dimissioni per giusta causa in un contratto a tempo indeterminato, il dipendente ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ossia a ricevere dal datore di lavoro la cifra corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito rispettando il normale periodo di preavviso indicato nel contratto.
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA NEI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO
I contratti a tempo determinato prevedono che il contratto possa interrompersi solamente alla sua naturale scadenza, salvo, appunto, il verificarsi di una giusta causa che impedisca la prosecuzione dell’attività. In questi casi il dipendente subordinato che rassegna le dimissioni non è tenuto a rispettare alcun periodo di preavviso (che è riservato ai contratti a tempo indeterminato) e l’azienda, di contro, non deve versare indennità sostitutive del preavviso.
Tuttavia, il datore di lavoro può essere chiamato a erogare un risarcimento del danno patrimoniale, che ammonta alle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito qualora il contratto fosse proseguito fino alla sua naturale scadenza.
DIMISSIONI NEL PERIODO TUTELATO
È previsto il mancato preavviso per le dimissioni, anche quando il dipendente le presenta durante il cosiddetto “periodo tutelato”, ossia quello in cui vige il divieto di licenziamento. I casi sono quelli di:
- una lavoratrice in stato di gravidanza;
- del lavoratore o della lavoratrice nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore in affidamento/adottato o nei casi di adozioni internazionali nei primi 3 anni dalla comunicazione della richiesta di incontro col minore o dell’invito a recarsi all’estero al fine di ricevere la proposta di abbinamento;
- una lavoratrice in caso di matrimonio e nel periodo tra la data delle pubblicazioni e fino a 1 anno dalla data del matrimonio;
- i genitori che domandano o godono del congedo parentale e del congedo per malattia del figlio.
In tutti questi casi, sono previste particolari tutele in caso di dimissioni e il dipendente ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso.
DIMISSIONI INCENTIVATE
Si parla di dimissioni incentivate quando l’azienda spinge il dipendente a dimettersi, proponendo un accordo a riguardo, che lo incentiva a rassegnare le sue dimissioni. In questo caso non è quindi necessario e previsto obbligatoriamente un periodo di preavviso.
DIMISSIONI IN PROVA
Le dimissioni volontarie senza preavviso sono ammesse anche durante il periodo di prova. In caso di dimissioni in prova è sufficiente un accordo verbale tra dipendente e lavoratore, per far cessare il rapporto di lavoro senza particolari conseguenze da nessuna delle due parti coinvolte.
COSA SUCCEDE SE CI SI LICENZIA SENZA PREAVVISO?
Il periodo di preavviso che il dipendente dovrebbe fornire è pensato per consentire all’azienda di trovare un sostituto o riorganizzare momentaneamente l’attività produttiva, in attesa di una nuova assunzione. Generalmente, quindi, quando il lavoratore dipendente rassegna le sue dimissioni in tronco, il datore di lavoro è legittimato a trattenere dall’ultima busta paga una cifra pari alla retribuzione spettante al collaboratore se il periodo di prova fosse stato rispettato e lavorato.
Tuttavia, se il datore di lavoro non ha bisogno del periodo di preavviso lavorato, può concedere al dipendente il recesso dal contratto senza trattenergli alcun importo in busta paga.
Invece, nei casi sopra menzionati, le dimissioni senza preavviso sono possibili e non comportano alcuna sanzione, trattenuta o conseguenza per il lavoratore.
LETTERA DI DIMISSIONI SENZA PREAVVISO
Anche nei casi in cui le dimissioni del dipendente possono essere presentate senza preavviso, sussiste comunque l’obbligo per lui di formalizzare la decisione attraverso le procedure telematiche, obbligatorie dal 2016 per diverse categorie di lavoratori (sono previste procedure specifiche per, ad esempio, i lavoratori in prova, le lavoratrici nel periodo di gravidanza e i lavoratori genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o affidato).
Le dimissioni possono essere inviate:
- accedendo al sito cliclavoro.gov.it, muniti di PIN, SPID o CIE;
- chiedendo l’aiuto di intermediari abilitati come sindacati, patronati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, commissioni di certificazione e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È sempre prevista la possibilità di revoca delle dimissioni, entro sette giorni dall’invio della pratica. Nei casi in cui è prevista la procedura telematica, non è necessario redigere una lettera formale di dimissioni, anche se può essere utile consegnarla al datore di lavoro o al reparto Risorse Umane.
Nei casi esenti da invio telematico, è sufficiente scrivere una semplice lettera di dimissioni senza preavviso, da consegnare all’azienda o ai suoi rappresentanti abilitati a gestire le pratiche HR.
LICENZIAMENTO AD NUTUM
L’espressione latina “ad nutum” si può tradurre con “secondo la volontà”. Con licenziamento ad nutum si intende infatti una particolare forma di licenziamento che esonera il datore di lavoro dal presentare in forma scritta le motivazioni dello stesso, lo svincola dagli obblighi formali e dalle conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo, fatto salvo il caso in cui vi siano ragioni illecite o discriminatorie.
Tale recesso non può essere applicato a ogni categoria di lavoratori, ma si riferisce solo ad alcuni specifici casi, ossia:
- i lavoratori in prova;
- i dipendenti lavoratori che ricoprono posizioni specifiche, come apprendisti al termine del periodo formativo o collaboratori domestici;
- i dirigenti (che hanno però diritto, anche in caso il licenziamento ad nutum, di un preavviso minimo);
- gli sportivi professionisti;
- i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile.
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
È possibile che sia il datore di lavoro a decidere un licenziamento in tronco del dipendente? Sì, può verificarsi anche questa casistica e, in questo caso, l’azienda che decide di risolve un contratto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso è chiamata a corrispondere al lavoratore una cosiddetta indennità sostitutiva del preavviso.
Tale indennità è dovuta nel caso in cui il dipendente accetti il recesso immediato ma anche se non lo dovesse accettare. Essa viene calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse proseguito la sua collaborazione durante il periodo di preavviso indicato a contratto. Comprende anche eventuali tredicesime e quattordicesime, premi di produzione, partecipazioni agli utili e simili voci.
In alcuni specifici casi il licenziamento senza preavviso è consentito e non obbliga il datore di lavoro a versare l’indennità sostitutiva. Ad esempio, è concesso nel caso di licenziamento per giusta causa, ossia nel caso in cui il recesso del datore di lavoro sia motivato da una mancanza del dipendente così grave da impedire la normale prosecuzione del rapporto.
È altresì possibile che il datore di lavoro interrompa senza preavviso il contratto, senza conseguenze, nel caso di licenziamento durante il periodo di prova, risoluzione consensuale del contratto e, ovviamente, per scadenza naturale del contratto a tempo determinato.
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