Il contratto a tempo determinato è una forma di lavoro subordinato che avviene in un arco temporale prestabilito, configurandosi come una delle diverse tipologie contrattuali che offrono flessibilità sia ai datori di lavoro, sia ai dipendenti.

 

COME FUNZIONA IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?

Il contratto di lavoro a tempo determinato è anche detto contratto a termine e inquadra un rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore viene assunto per un periodo di tempo definito. Il contratto non presenta solamente una data di inizio, ma anche una data di fine rapporto prestabilita già in fase di sottoscrizione.

La forma considerabile “ordinaria” del rapporto di lavoro è il contratto a tempo indeterminato e la presenza di un termine ai contratti è consentita solamente quando vengono rispettate specifiche condizioni. Inoltre, la presenza di un termine al contratto è priva di effetto se non risulta da un atto scritto (fanno eccezione i rapporti lavorativi di durata inferiore o uguale a 12 giorni).

Per i datori di lavoro esiste un limite al ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato. Sostanzialmente è possibile assumere con questa tipologia di contratto solo il 20% massimo del numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti in azienda al 1° gennaio o al momento dell’assunzione (la violazione delle limitazioni comporta pesanti sanzioni amministrative). Esistono delle eccezioni: i CCNL possono disporre diversamente e chi occupa fino a 5 dipendenti può sempre sottoscrivere 1 (uno) contratto a tempo determinato.

LE NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 in particolare agli articoli 19-29. La normativa che regola questa specifica tipologia contrattuale è stata modificata in seguito dal Decreto Dignità (ovvero il D.L. 87/2018), che ha valore per i contratti che sono stati stipulati in seguito alla sua entrata in vigore, così come alle proroghe contrattuali posteriori al 31 ottobre 2018 e ultimamente dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85).

QUANTO DURA IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?

Al contratto di lavoro a termine può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici (12) mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro (24) mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (quindi, contratti collettivi di ogni livello, purché sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • in assenza di previsioni dei contratti collettivi – e comunque entro il 30 giugno 2024 – per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • per esigenze di natura sostitutiva.

A decorrere dal 5 maggio 2023 è possibile anche rinnovare i contratti a tempo determinato senza l’apposizione di causale nel corso dei primi 12 mesi.

In caso di successione di contratti a termine, il limite temporale (inteso come somma dei periodi di lavoro resi in esecuzione dei contratti a termine) non può superare i 24 o il diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva e comunque fatta eccezione per i contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività stagionali. La durata complessiva del rapporto è calcolata tenendo conto di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il lavoratore e il medesimo datore di lavoro, stipulati per mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e il successivo. Nel conteggio dei 24 mesi sono incluse le missioni in somministrazione per stessa mansione e di pari livello..

Il superamento dei 12 mesi in assenza delle condizioni che legittimerebbero un’estensione dei contratti, oppure il superamento del limite massimo dei 24 mesi, implica una trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento del termine.

ORARI DI LAVORO E COMPENSO

Il contratto a tempo determinato può essere stipulato sia a tempo pieno, sia con modalità part time verticale, orizzontale o mista. Il compenso per il dipendente è stabilito dal CCNL di riferimento per il settore e dipende dalle ore di lavoro effettivamente lavorate.

Il trattamento economico dei lavoratori a tempo determinato è uguale a quella dei lavoratori a tempo indeterminato che svolgono lo stesso lavoro e hanno il medesimo inquadramento.

COSA SUCCEDE ALLA FINE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO?

Alla data di scadenza definita nel contratto a tempo determinato, il rapporto lavorativo si interrompe con effetto immediato e senza la necessità di dimissioni da parte del dipendente, né di licenziamento da parte del datore di lavoro.

PROSEGUIMENTO DEL RAPPORTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE

È possibile, tuttavia, proseguire il contratto oltre il termine previsto, ma in questo caso il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno successivo al termine e del 40% per ogni giorno ulteriore.

Inoltre, se il rapporto di lavoro prosegue oltre il 30° giorno (in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi) oppure oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si

trasforma in un contratto a tempo indeterminato, che parte dalla data di scadenza del precedente contratto a termine.

QUANTE VOLTE SI POSSONO PROROGARE I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO?

Un contratto a tempo determinato può essere prorogato al massimo 4 volte nell’arco di due anni. Si trasforma, invece, in un contratto a tempo indeterminato a partire dalla 5° proroga.

Tale tipologia di contratto può anche essere rinnovata (il rinnovo può intendersi come un nuovo e successivo contratto stipulato tra lo stesso datore di lavoro e stesso prestatore).

Ai fini del rinnovo, però, dev’essere rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti, quantificato in 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi. La violazione delle interruzioni comporta, ancora una volta, la trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

DIRITTO DI PRECEDENZA

Quando un lavoratore subordinato viene assunto con un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate dall’azienda entro i 12 mesi successivi (sempre per le mansioni da lui svolte).

Per la maturazione del diritto di precedenza vanno calcolati i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo per maternità, che avranno anche il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo determinato, per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi alla conclusione del contratto. Le regole sulla precedenza valgono anche per i dipendenti assunti per attività stagionali ma unicamente rispetto ad opportunità di lavoro stagionali.

DIVIETO DEL CONTRATTO A TERMINE

Non è possibile apporre un termine a un contratto subordinato nei seguenti casi (secondo l’art. 20 del D.Lgs. 81/2015):

  • per la sostituzione di lavoratori che stanno esercitando il diritto di sciopero;
  • nelle unità produttive dove quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, per lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo il caso in cui il contratto a termine venga stipulato per la sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o abbia una durata inferiore ai 3 mesi;
  • nelle unità produttive in cui sono in vigore la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione per lavoratori che svolgono le stesse mansioni a cui si vorrebbe riferire il contratto a tempo determinato;
  • da parte di datori di lavoro che non sono in regola con la valutazione dei rischi, secondo la normativa a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ancora una volta, la violazione dei divieti implica una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

LICENZIAMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE

Il rapporto di lavoro regolato dal contratto a tempo determinato termina naturalmente alla scadenza indicata, senza che ci sia la necessità di comunicazioni da parte dell’azienda o del lavoratore.

Nel corso del , tuttavia, le due parti possono recedere dal contratto senza dover specificare motivazioni particolari. Negli altri casi, è possibile terminare il rapporto di lavoro solo per giusta causa (ma non è previsto, invece, un licenziamento per giustificato motivo, né oggettivo, né soggettivo). Il licenziamento e le seguono le stesse regole previste per i contratti a tempo indeterminato.

Se il lavoratore viene licenziato, senza giusta causa, prima del termine contrattuale, il datore di lavoro è tenuto a versargli un risarcimento del danno, pari alla somma delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza naturale dell’accordo. Lo stesso vale per le dimissioni anticipate del dipendente, senza giusta causa: potrebbero essergli richiesto un risarcimento dei danni a favore dell’azienda, nella forma di una trattenuta sull’ultima busta paga.

È sempre possibile, invece, concordare l’interruzione anticipata del rapporto.

SMART WORKING NEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Lo smart working è ormai una forma di lavoro diffuso che prevede lo svolgimento delle mansioni lavorative da postazioni diverse dall’ufficio e/o con più flessibilità sugli orari di lavoro. Per poter lavorare in smart working, anche nel contesto di un contratto a tempo determinato, è necessario che l’azienda e il dipendente stipulino un apposito accordo scritto, da comunicare anche al Ministero attraverso procedure predefinite.

Inoltre, il datore di lavoro deve offrire al collaboratore:

  • adeguati strumenti tecnologici per svolgere la sua attività in remoto;
  • un’apposita assicurazione per l’attività svolta fuori dai locali aziendali;
  • un trattamento normativo ed economico pari a quello dei lavoratori in sede.

Insieme al contratto a tempo indeterminato, all’apprendistato, al contratto a chiamata o in somministrazione, il contratto di lavoro a termine resta una delle tipologie contrattuali più diffuse, anche tra le interessanti e sempre aggiornate offerte di lavoro che puoi trovare su portale Gi Group.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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