Il contratto di lavoro part time è una forma flessibile di occupazione, nella quale l’orario di lavoro è inferiore rispetto al normale impiego full-time, che di solito si attesta sulle 40 ore settimanali. Esistono in realtà tre diverse tipologie di questo particolare contratto, ossia quello orizzontale, il part time verticale e quello misto, che è una combinazione dei precedenti.
Avere a disposizione tipologie di contratti part time è spesso conveniente per le imprese, che possono beneficiare di una maggior flessibilità nell’organizzazione dei collaboratori, ma si rivela un’ottima opzione anche per i dipendenti, per via dell’estrema versatilità di questo tipo di rapporto di lavoro.
Ma quali sono le caratteristiche salienti del contratto part time? E cosa cambia tra un part time orizzontale o verticale? Scopriamolo nell’approfondimento!
INDICE DEI CONTENUTI
- Cosa vuol dire contratto part time verticale?
- Che differenza c’è tra part time orizzontale e verticale?
- Part time misto
- Part time verticale e trasformazione
- I diritti del lavoratore nel part time verticale
- Monte ore e retribuzione di un part time verticale?
- Come e quanto viene pagato il part time verticale?
- Chi decide i giorni del part time verticale?
- Straordinari e lavoro supplementare nel part time
- Ferie
- Calcolo ferie part-time verticale stagionale
- Calcolo ferie part-time verticale per giorni
- Compatibilità di più contratti part-time
COSA VUOL DIRE CONTRATTO PART TIME VERTICALE?
I contratti part time sono utili alle imprese per gestire le risorse umane e si rivelano spesso essenziali anche per alcune tipologie di lavoratori che necessitano di un elevato grado di flessibilità di orario, che comprenda giornate parzialmente o totalmente libere da impegni (ad esempio, studenti-lavoratori o neo-mamme).
Se nel contratto a tempo pieno il dipendente è occupato per 8 ore giornaliere e, in genere, per un totale di 40 ore alla settimana, nel part time verticale il dipendente lavora per una giornata intera (8 ore al giorno), ma solamente in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno.
È possibile, ad esempio, essere assunti con un part time verticale per lavorare solo il martedì, il giovedì e il venerdì, oppure per essere impiegati a cavallo del weekend, coprendo turni di 8 ore il venerdì, il sabato e la domenica (è spesso il caso, ad esempio, di chi lavora nella ristorazione o degli addetti alla vendita).
CHE DIFFERENZA C’È TRA PART TIME ORIZZONTALE E VERTICALE?
Diversamente da quanto accade per il part time verticale, nel contratto part time orizzontale il dipendente lavora negli stessi giorni in cui sono impiegati gli altri dipendenti, ma per un numero di ore inferiore rispetto all’orario full-time.
Può essere impiegato per la metà delle ore dei colleghi lavorando solo al mattino dalle 9:00 alle 13:00, oppure può occupare ruoli che richiedono una presenza di 6 ore al giorno. Un impiegato può, ad esempio, presentarsi dal lunedì al venerdì sul posto di lavoro, ma restandoci solamente per 4 ore anziché per le classiche 8 ore.
PART TIME MISTO
Il primo dei consigli per scattare o scegliere la foto perfetta per il tuo CV è quello di assicurarti che il tuo viso occupi gran parte dell’immagine, preferendo un formato a mezzo busto in cui si vedano anche il collo e le spalle. Il formato da usare, quindi, è molto simile a quello delle classiche fototessere per i documenti di identità.
FOTO FRONTALE E NATURALE
Il part time misto è una combinazione efficiente delle due tipologie di contratto appena analizzate e prevede un’elevata flessibilità delle ore di lavoro dei dipendenti, in risposta a un’esigenza dell’azienda o, in alcuni casi, del lavoratore stesso.
Per fare un esempio di part time misto, il dipendente di una struttura ricettiva può essere assunto per lavorare 8 ore al giorno il venerdì e il fine settimana, facendo solamente 4 ore di lavoro dal lunedì al giovedì (sempre nel rispetto dei contratti individuali e collettivi e dei giorni di riposo previsti).
PART TIME VERTICALE E TRASFORMAZIONE
I contratti possono essere trasformati da part-time in full time, ma è possibile anche passare da una modalità di part time orizzontale a un part time verticale. La “trasformazione” consente di modificare gli accordi contrattuali, cambiando gli accordi tra azienda e dipendente quando il contratto è già in essere.
Ovviamente, qualsiasi variazione del contratto dovrà essere espressa in forma scritta e comunicata entro 5 giorni al Centro per l’Impiego di competenza.
I DIRITTI DEL LAVORATORE NEL PART TIME VERTICALE
Chi lavora part time è assolutamente equiparato, in termini di diritti e doveri, a un dipendente a tempo pieno. Ad esempio, ha diritto agli stessi calcoli sulla retribuzione, alle ferie, ai congedi, ai permessi e ai sostegni eventualmente messi a disposizione dall’INPS.
MONTE ORE E RETRIBUZIONE DI UN PART TIME VERTICALE?
Il monte ore di un part time di tipo verticale viene stabilito a livello contrattuale, seguendo eventuali CCNL e gli accordi tra azienda e dipendente. Tuttavia, esistono alcuni settori lavorativi che offrono il cosiddetto MOG (Monte Ore Garantito), ossia la possibilità per le imprese di assumere un lavoratore a tempo determinato:
- per 3 mesi, con una retribuzione minima del 25% rispetto all’orario di lavoro full time applicato in azienda;
- per 1 mese con una retribuzione pari al 30% della base mensile a tempo pieno.
In sostanza ai collaboratori assunti con MOG viene pagato un monte ore minimo anche se le ore di lavoro effettive mensili risultato a consuntivo inferiori. Il MOG è concesso, ad esempio, nel settore turistico, nel campo dell’assistenza sanitaria, della GDO o nella logistica.
COME E QUANTO VIENE PAGATO IL PART TIME VERTICALE?
I calcoli vengono effettuati con le stesse modalità utilizzate per i dipendenti full time: lo stipendio orario è facilmente ricavabile analizzando i CCNL e il livello assegnato al ruolo ricoperto, considerando che la cifra indicata corrispondente a una retribuzione mensile lorda full time e va ricalcolata in proporzione al monte ore part time.
CHI DECIDE I GIORNI DEL PART TIME VERTICALE?
Su ogni contratto di lavoro part time devono essere riportate la durata dell’accordo (a tempo determinato o indeterminato) e anche la distribuzione dell’orario lavorativo, con precise indicazioni sugli orari e sui giorni in cui al dipendente è richiesta la presenza in azienda.
Le disposizioni presenti sui CCNL possono essere consultate per avere un’idea più precisa delle caratteristiche di ogni contratto part time. Muovendosi nei limiti di ciò che è previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro può organizzare i turni a seconda delle sue esigenze, includendo nell’accordo eventuali “clausole elastiche”.
Si tratta di speciali clausole che offrono la possibilità di modificare l’orario di lavoro senza ricorrere ogni volta a un nuovo accordo scritto con il dipendente. Le ore del part time possono essere modificate sui giorni, sulle settimane e sui mesi e possono essere estese fino a trasformare un part time in un full time. L’unico vincolo è dare al lavoratore almeno 2 giorni di preavviso, salva diversa previsione dei contratti collettivi, e offrirgli l’accesso alle maggiorazioni previste dal CCNL applicato al singolo caso.
STRAORDINARI E LAVORO SUPPLEMENTARE NEL PART TIME
Anche i lavoratori impiegati con part time verticali, misti e orizzontali possono essere chiamati a fare ore supplementari. Tali ore supplementari sono eccedenti a quelle indicate nel contratto part time, ma non possono mai andare oltre le 40 ore settimanali.
Esistono in ogni CCNL (e nei decreti-legge che normano i rapporti di lavoro) specifiche indicazioni di come possono essere organizzate queste ore supplementari per i dipendenti part time, ma in linea generale tali ore non possono superare il 25% di quelle originariamente stabilite, e dovrebbero essere pagate il 15% in più rispetto alla normale tariffa oraria.
Nei casi in cui il lavoro supplementare ecceda le ore stabilite dal singolo CCNL o le tradizionali 40 ore settimanali, non si parlerà più di ore supplementari, ma di lavoro straordinario.
FERIE
Per eseguire il calcolo corretto, è necessario conoscere le ferie annuali previste per il contratto full-time. Se si tratta di un CCNL, occorre controllare il valore stabilito nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Altrimenti, si dovrà considerare il limite minimo stabilito dal regolamento ferie dell’azienda.
CALCOLO FERIE PART-TIME VERTICALE
In caso di contratto di lavoro stagionale part-time verticale, le ferie si calcolano dividendo per 12 i giorni di riposo retribuito previsti dal contratto full-time. Il risultato si moltiplica per il numero di mesi di lavoro previsti.
Ad esempio, il contratto di lavoro full-time prevede 24 giorni di ferie e il contratto stagionale part-time verticale è di 10 mesi.
Si divide 24 per 12 e si moltiplica il valore ottenuto per 10.
Saranno quindi 10 i giorni di ferie di cui potrà godere il lavoratore stagionale con part-time verticale.
CALCOLO FERIE PART-TIME VERTICALE PER GIORNI
In caso di dipendente che presta il proprio lavoro solo qualche giorno a settimana, il calcolo si effettua dividendo i giorni di ferie annuali previsti dal contratto full-time per il totale dei giorni della settimana lavorativa. Il risultato va poi moltiplicato per il numero di giorni in cui il lavoratore presta la sua attività.
Quindi, se i giorni di riposo retribuito previsti dal contratto full-time sono 24 e la settimana lavorativa è di 6 giorni, il risultato sarà 4. Da moltiplicare per il numero di giorni a settimana in cui il lavoratore part-time è impiegato.
Nel caso in cui i giorni lavorati siano 3, le ferie previste saranno 7 giorni all’anno.
COMPATIBILITÀ DI PIÙ CONTRATTI PART-TIME
È possibile per un dipendente svolgere più lavori part time nello stesso momento, a patto che si rispettino alcuni elementi contrattuali. Quali?
- La somma delle ore lavorate in complesso non può comunque superare le 40 ore settimanali.
- I due contratti non possono avere orari che si sovrappongono o si dovrebbero sempre evitare richieste orarie che impedirebbero al dipendente di essere puntuale sul posto di lavoro.
- È necessario prevedere un numero congruo di ore di riposo, di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni lavorati o di 11 ore di riposo ogni 24 ore lavorate.
- Le attività svolte è opportuno che non siano in aperta concorrenza una con l’altra, per evitare problematiche tra competitor e condizioni di conflitto per il dipendente.
SCOPRI TUTTE LE NOSTRE
OFFERTE DI LAVORO
Siamo al tuo fianco per supportarti nell’ingresso nel mondo del lavoro e sostenere la crescita della tua professionalità nel tempo!