Scopriamo quali obblighi e quali diritti sono previsti in caso di maternità.
In caso di nascita di un figlio, le mamme devono osservare alcuni obblighi di legge per una corretta (e legale) gestione del rapporto di lavoro. Hanno acquisito, però, negli anni, anche importanti diritti. Scopriamo quali.
Quali doveri
In base alla data presunta del parto, ci sono alcuni adempimenti da seguire.
- -2 mesi: termine ultimo per la comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro;
- -2 mesi: inizio del periodo di 5 mesi di congedo (astensione dal lavoro);
- + 30 giorni: termine ultimo per la comunicazione della nascita del bambino;
- + 3 mesi: fine del congedo di maternità.
Il periodo di congedo, sempre di 5 mesi, può anche avere inizio 1 mese prima della data presunta del parto: è importante sottolineare che in caso di malattia ha inizio la maternità obbligatoria. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, per 5 mesi, previo consenso del medico.
Quali diritti
- Mansioni idonee: è previsto il divieto di dare incarichi “gravosi e insalubri” alle lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
- Divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o cessazione dell’attività aziendale.
- Permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche connesse al parto.
- Congedo di maternità per un periodo di 5 mesi (dal 7° mese o previa approvazione del SSN dall’8° mese).
- Congedo di maternità anticipata nei casi di complicazione della gravidanza, da aggiungere al congedo di maternità di 5 mesi.
- Congedo parentale facoltativo per i primi 12 anni di età del bambino, da usufruire in modo continuativo o frazionato, per un massimo di 6 mesi (esistono particolari eccezioni).
- Riposi giornalieri per l’allattamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino (2 riposi di un’ora anche cumulabili se l’orario è di 8 ore, 1 riposo se l’orario è di 6).
- Congedo per malattia dei figli, facoltativo: se il figlio ha un’età non superiore ai 3 anni, non ci sono limiti di assenza; se ha tra i 3 e gli 8 anni, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.