Anche per il 2019 sono previsti degli incentivi per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato.

 

Misure strutturali

Incentivo occupazione giovanile stabile

Incentivo ai datori di lavoro privati su tutto il territorio nazionale, che assumono dal 1/1/2019 giovani con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

  • Giovani fino a 29 anni compiuti

Il giovane non deve avere avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. Non sono ostativi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato.

Eccezione. Nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni (“portabilità”).

  • Incentivo contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali per 36 mesi fino a un massimo di 3.000€ annui
  • L’esonero spetta anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione
  • L’esonero spetta, per massimo 12 mesi e nel limite di 3.000€ annuo, anche nei casi di prosecuzione, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto nei casi di conferma a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato
  • L’incentivo è cumulabile solo con gli incentivi ANPAL 2019 (Neet e Occupazione Sviluppo Sud)
  • L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
  • Attenzione. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Misura strutturale non soggetta a fondi.

Le procedure operative di attuazione della misura, sono disciplinate dalla circolare INPS n. 40 del 02/03/2018.

Incentivo lavoratori svantaggiati (Legge Fornero)

Incentivo ai datori di lavoro privati su tutto il territorio nazionale, che assumono lavoratori appartenenti al target indicato, a tempo determinato o indeterminato anche a scopo di somministrazione.

  • lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Incentivo contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali, per una durata di:

  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato.

L’incentivo spetta solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Misura strutturale non soggetta a fondi. Le procedure operative di attuazione della misura in commento sono oggetto della circolare INPS n.111 del 27/7/2013.

 

Incentivi ANPAL

Occupazione Sviluppo Sud 2019

Incentivo ai datori di lavoro privati in 8 regioni italiane (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) che assumono dall’1/1/2019 al 31/12/2019, disoccupati con contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

  • Giovani disoccupati tra i 16 e i 34 anni
  • Disoccupati con almeno 35 anni se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Il lavoratore non deve avere avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi col medesimo datore di lavoro, fatta eccezione per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato. Inoltre, in caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato non è necessario verificare il requisito dell’impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi.

  • Incentivo contributivo per 12 mesi fino a un massimo di 8.060€, con esclusione di premi e contributi INAIL
  • L’incentivo è cumulabile con
    • l’incentivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza
    • altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
  • L’incentivo è riproporzionato in caso di part-time
  • L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva

L’incentivo è soggetto al rispetto del limite del «de minimis»; è possibile fruire dell’incentivo anche in caso di superamento del regime «de minimis»  qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e, per i soli lavoratori di età compresa tra 25-34 anni, sia presente anche una delle condizioni di svantaggio di cui all’art 7 comma 6 del decreto istitutivo dell’incentivo.

320 milioni sui fondi PON SPAO.

Le procedure operative di attuazione della misura sono oggetto della circolare INPS n. 102 del 16/07/2019.

Occupazione NEET 2019

Incentivo ai datori di lavoro privati su tutto il territorio nazionale (esclusa la provincia di Bolzano), che assumono dal 1/1/2019 al 31/12/2019, giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani, con contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente. L’incentivo non è ammesso in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

Giovani NEET tra i 16 e 29 anni, disoccupati e iscritti a Garanzia Giovani

  • Incentivo contributivo per 12 mesi, fino a un massimo di 8.060€, con esclusione di premi e contributi INAIL
  • L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione stabile introdotto dalla Legge di Stabilità 2019 (primi 12 mesi con decontribuzione fino al 100%)
  • L’incentivo è riproporzionato in caso di part-time e non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva

L’incentivo è soggetto al rispetto del limite del «de minimis»; è possibile fruire dell’incentivo anche in caso di superamento del regime «de minimis»  qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e, per i soli lavoratori di età compresa tra 25-29 anni, sia presente anche una delle condizioni di svantaggio di cui all’art 7 comma 6 del decreto istitutivo dell’incentivo.

60 milioni su fondi programma PON IOG.

Le procedure operative di attuazione della misura sono oggetto della circolare INPS n.54 del 17/04/2019.

 

Altri incentivi

Incentivo per l’assunzione di cittadini percettori del reddito di cittadinanza

A favore dei datori di lavoro che assumono percettori del cosiddetto reddito di cittadinanza.

  • Valore: fino a 14.040 € per 1 anno

 

Incentivo occupazione giovani eccellenze

Per chi assume giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.

  • Valore: fino a 8.000 € per 1 anno

 

Beneficiari di NASpI

A favore di aziende private che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

  • Valore: incentivo pari al 20% dell’importo dell’indennità residua NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità NASpI.

 

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