Il contratto a chiamata è un particolare tipo di contratto che è stato introdotto per la prima volta nel 2003 con la legge Biagi, ovvero il D.Lgs. n. 276/2003. Attualmente a regolare questa particolare fattispecie contrattuale è il D.Lgs. 81/2015, in particolare i suoi articoli dal 13 al 18.
Ma in cosa consiste il lavoro a chiamata e in quali casi si usa? Scopri come funziona questa particolare tipologia di contratto e fatti trovare pronto a capire e valutare correttamente le tue future offerte di lavoro.
INDICE DEI CONTENUTI
- Che cos’è il lavoro a chiamata o intermittente
- Come funziona il contratto di lavoro a chiamata?
- Qual è la durata del contratto di lavoro intermittente
- Quante ore settimanali si possono fare?
- Come vengono pagati i contratti a chiamata?
- Quando si usano i contratti di lavoro a chiamata
- Quando non si possono stipulare contratti a chiamata
- Caratteristiche del contratto intermittente
- Quali sono gli obblighi del datore di lavoro
- Pensione, TFR e indennità
- Dimissioni e licenziamento
CHE COS’È IL LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE
Il contratto a chiamata è anche noto come contratto di lavoro intermittente o a intermittenza ed è pensato per consentire ai datori di lavoro di inquadrare correttamente quei collaboratori occasionali che offrono le loro prestazioni solamente su richiesta dell’azienda. Sono in particolare alcuni i settori professionali che sfruttano questo tipo di contratto, quali quello turistico, alberghiero o dello spettacolo, o ancora i ristoranti, i bar, i pub, i negozi, il comparto dell’agricoltura e dei trasporti.
Si tratta, insomma, di settori in cui i picchi di lavoro sono altalenanti, tanto da rendere praticamente indispensabile l’opportunità di assumere un numero extra di dipendenti solamente in alcuni periodi dell’anno.
COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA?
Con un contratto a intermittenza si possono regolare i rapporti di lavoro subordinati, nei quali, a differenza delle prestazioni autonome, è un datore o l’azienda a decidere le tempistiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.
Con i contratti a chiamata vengono assunti lavoratori in numero più elevato rispetto al solito, per periodi di tempo limitati che spesso corrispondono a fine settimana, alle principali festività dell’anno o alle alte stagioni turistiche.
Esistono due tipologie contrattuali di contratto a chiamata:
- i contratti a chiamata con disponibilità, i lavoratori sono tenuti a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma vengono ricompensati per questo con un’indennità che viene stabilita all’interno dei contratti collettivi adottati e che non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato;
- i contratti a chiamata senza disponibilità i collaboratori possono rifiutare la richiesta del datore di lavoro di prestare la loro opera.
Si può trovare lavoro a intermittenza per più aziende contemporaneamente, a patto che queste non siano concorrenti e che la disponibilità per una non comprometta la qualità delle prestazioni rese agli altri datori di lavoro.
QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Possono essere stipulati contratti a chiamata a tempo indeterminato o determinato. Mentre nel primo caso la durata del contratto non è predeterminata, nel secondo è possibile per lavoratori e imprese fissare liberamente la durata della collaborazione, nonché rinnovare o prorogare il contratto, senza periodi di pausa.
È bene sottolineare, però, che chi lavora a chiamata può prestare servizio con il medesimo datore di lavoro per un numero totale di ore limitato a 400 in tre anni solari. Non è possibile salire oltre questa soglia, tranne che in alcuni settori, come quello del turismo, degli esercizi pubblici e dello spettacolo.
QUANTE ORE SETTIMANALI SI POSSONO FARE?
Il lavoro a chiamata può essere svolto per 40 ore settimanali, salvo che in alcuni specifici CCNL, che fissano il termine a 38/39. Oltre questa soglia i lavoratori a intermittenza hanno diritto al pagamento degli straordinari e alle conseguenti maggiorazioni sullo stipendio.
COME VENGONO PAGATI I CONTRATTI A CHIAMATA?
Chi è assunto con un contratto a chiamata ha diritto, per i periodi lavorati, allo stesso stipendio percepito dai lavoratori che svolgono la stessa mansione, ma con contratti tradizionali. Ovviamente, viene rispettato il principio di proporzionalità e con un pagamento che corrisponde alle effettive ore lavorate.
Coloro che hanno si sono impegnati contrattualmente a garantire la propria disponibilità hanno diritto, oltre a quanto sopra, anche al pagamento di un’indennità mensile di disponibilità da parte del datore di lavoro.
QUANDO SI USANO I CONTRATTI DI LAVORO A CHIAMATA
Il contratto a chiamata può essere utilizzato solamente se vengono rispettati alcuni specifici parametri di carattere oggettivo e soggettivo. Conoscerli è utile per essere pronti a comprendere e valutare le offerte proposte in un eventuale colloquio di lavoro e verificare che siano congruenti con la normativa vigente.
È bene sapere che:
- possono essere assunti con contratto a chiamata solamente i lavoratori con meno di 24 (in tali casi la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni) o più di 55 anni di età;
- la necessità di un contratto a intermittenza dev’essere reale e concreto, secondo i criteri stabiliti dal CCNL di riferimento;
- tali contratti possono essere utilizzati per coprire carichi di lavoro superiori al solito in alcuni periodi dell’anno.
QUANDO NON SI POSSONO STIPULARE CONTRATTI A CHIAMATA
In alcune casistiche, invece, è vietato attivare contratti a intermittenza, ad esempio:
- tale contratto non può essere attivato se l’azienda ha effettuato licenziamenti in blocco o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione guadagni per i suoi lavoratori dipendenti nei sei mesi precedenti alla decisione di usare il contratto a chiamata;
- non può essere stipulato nemmeno per sostituire uno o più lavoratori in sciopero;
- allo stesso modo, non può essere utilizzato dalle aziende che non hanno effettuato le valutazioni dei rischi come stabilito dal D. lgs. 626/1994 e lgs 81/2008.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO INTERMITTENTE
Il contratto a chiamata ha specifiche caratteristiche, per la gran parte riprese dai normali contratti individuali o collettivi della categoria di riferimento, anche per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, i contributi, le indennità e le dimissioni.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto ad avvisare i suoi dipendenti con un congruo preavviso, tramite le forme e le modalità previste all’interno del contratto a chiamata stipulato con la risorsa.
Inoltre, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente per via telematica all’ispettorato del Lavoro lo svolgimento di una prestazione a chiamata o di più prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni se pianificate. Tale comunicazione può avvenire tramite pec, mail, sms (per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione) o portale cliclavoro. In caso di violazione di tale onere al datore di lavoro si applica una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
PENSIONE, TFR E INDENNITÀ
Essendo a tutti gli effetti lavoratori subordinati, i dipendenti a chiamata hanno diritto alle ferie, alla tredicesima, alla quattordicesima, al trattamento di fine rapporto (TFR), calcolabili sulla base della retribuzione annuale e delle effettive ore lavorate. Oltre a ciò, come accennato, i lavoratori a intermittenza hanno diritto all’indennità di disponibilità che viene stabilita all’interno dei contratti collettivi adottati e che non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato;
Anche i contributi sono calcolati e versati con le stesse modalità che per i lavoratori con contratti subordinati, anche se, data la sua particolarità, il contratto a chiamata genera contributi bassi e probabilmente non sufficienti a costruire un adeguato fondo pensionistico. Ai lavoratori a intermittenza è consentito integrare la contribuzione di base con una volontaria, se la loro retribuzione annua è inferiore ai 10.418,20 Eur o se l’indennità di disponibilità è sotto questa stessa.
DIMISSIONI E LICENZIAMENTO
Anche per quanto riguarda i licenziamenti e le dimissioni, valgono le medesime regole che sussistono per i lavoratori assunti con contratti non a intermittenza, con alcuni casi specifici aggiuntivi. Se il contratto è a tempo determinato, si conclude alla naturale scadenza, mentre se si tratta di un contratto a tempo indeterminato, il lavoratore può dare le dimissioni rispettando il periodo di preavviso (salvo che in caso di dimissioni per giusta causa).
Se è l’azienda a ritenere necessario il licenziamento, può procedere allo stesso modo, ossia licenziando senza preavviso per giusta causa o con preavviso negli altri casi.

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