Quando inizi una nuova attività lavorativa ti trovi in un periodo entusiasmante di sperimentazione, che generalmente corrisponde, anche a contratto, con un “periodo di prova”. Il posto di lavoro che hai conquistato grazie alle tue skill e al tuo bagaglio di competenze potrebbe rivelarsi esattamente l’occasione che aspettavi, ma potrebbero anche presentarsi situazioni impreviste. Ad esempio? Un ambiente di lavoro a cui non ti senti affine, mansioni diverse da quelle prospettate in fase di assunzione oppure la chiamata da un’azienda nella quale sognavi di entrare da tutta la vita.

Insomma, sono molte le ragioni che potrebbero spingerti a dare le dimissioni durante il tuo periodo di prova. Ma cosa succede se lo fai? Quali procedure dovresti rispettare, quali diritti rischi di perdere e quali puoi conservare? Scoprilo nell’approfondimento!

 

 

COSA SUCCEDE SE DO LE DIMISSIONI DURANTE IL PERIODO DI PROVA?

Dopo aver vagliato decine di offerte di lavoro, superato brillantemente il colloquio per la posizione che desideri e aver sottoscritto il tuo contratto di lavoro, generalmente ti trovi ad affrontare un periodo di prova, ossia una vera e propria opportunità di test, nel quale sia tu, sia l’azienda capite se siete compatibili, professionalmente parlando.

Tale lasso di tempo può essere previsto da qualsiasi tipologia di contratto, anche se la sua durata varia a seconda di diversi parametri, spesso stabiliti dai CCNL di riferimento:

  • ha una durata tendenzialmente proporzionale alla mansione da svolgere, ovvero più breve in caso di attività elementari e più lunga, invece, per posizioni complesse o dirigenziali;
  • varia in base alla durata del rapporto di lavoro, ossia a seconda che si stipuli un contratto a tempo indeterminato o un rapporto a tempo determinato (un caso a sé sono, invece, le prestazioni di lavoro occasionali, che hanno limiti di durata particolarmente brevi e caratteristiche specifiche di saltuarietà e non continuatività).

In ogni caso, la prova è sempre retribuita e la sua durata massima è di 6 mesi o di 3 per gli impiegati senza funzioni direttive.

Dare le dimissioni durante il periodo di prova è possibile? La risposta breve è sì, in qualsiasi momento, senza dover fornire motivazioni, senza dover versare alcuna indennità e senza preavviso (salvo diverse disposizioni e vincoli tra le parti previste dal contratto). Il Codice Civile all’art. 2096 recita “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine“.

In caso sia previsto un periodo di prova minimo, quindi, le parti possono recedere dal contratto solo alla sua scadenza, salvo la decisione sia maturata per “giusta causa”.

Sia il dipendente, sia il datore di lavoro possono recedere dal contratto durante il periodo di prova, a patto che il lavoratore sia stato messo in condizioni di esercitare la sua attività lavorativa (in caso contrario, il licenziamento è impugnabile in quanto illegittimo). Anche l’azienda può, quindi, licenziare il dipendente durante la prova, beneficiando di una maggiore flessibilità: non è obbligato a fornire motivazioni, né preavvisi, né indennità.

Le dimissioni durante periodo di prova nella pubblica amministrazione funzionano allo stesso modo, ma esiste un vincolo particolare, previsto dall’art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali, il quale prevede che: «il dipendente assunto a tempo indeterminato,vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il suo periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione» e che, inoltre, «in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza».

 

COME COMUNICARE LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA?

Tra i vantaggi della dimissione nel periodo di prova c’è la particolare semplicità del procedimento con cui rassegnarle. Non è infatti necessario seguire la procedura telematica prevista, dal 2016, per le classiche dimissioni.

È sufficiente una lettera scritta per informare l’azienda delle tue intenzioni, che potrai sia consegnare personalmente al reparto HR, sia inviare tramite email.

 

QUALI SONO I PASSI DA SEGUIRE PER DIMETTERSI DURANTE IL PERIODO DI PROVA?

Dopo aver inviato una lettera di dimissioni all’azienda o ai Responsabili delle Risorse Umane, o aver inoltrato un’email ai reparti di competenza, il datore di lavoro dovrebbe:

  • restituirti una copia firmata della tua comunicazione;
  • comunicare per via telematica la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, tramite gli appositi servizi informatici della Provincia e della Regione, entro 5 giorni e usando il Modello Unificato Unilav.

 

QUANTI GIORNI DI PREAVVISO NEL PERIODO DI PROVA?

Nel periodo di prova è possibile dare le dimissioni senza preavviso, senza rispettare quindi il termine eventualmente previsto nel contratto (variabile a seconda del CCNL di riferimento o dell’anzianità del lavoratore). L’unico vincolo, come accennato, si presenta se il contratto riporta un periodo minimo per lo svolgimento della prova in azienda, che obbliga ad attenderne la fine per presentare le tue dimissioni, a meno che non siano dettate da uno dei motivi che configurano una “giusta causa”.

Quindi, le tue dimissioni potranno avere effetti immediati e ti è concesso di lasciare il tuo posto anche il giorno stesso in cui  decidi di rassegnare le dimissioni. Ovviamente l’etica lavorativa suggerisce di tenere un comportamento sempre corretto nei confronti di impresa e colleghi, per senso di responsabilità e per evitare di lasciare tracce di scorrettezza nella tua carriera professionale.

 

LETTERA DI DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA: ESEMPIO

Una lettera di dimissioni ha sempre le stesse caratteristiche, anche quando si presenta durante il periodo di prova. Include, infatti:

  • un’intestazione con i riferimenti anagrafici del dipendente;
  • i riferimenti dell’azienda (ragione sociale, indirizzo, recapiti, etc);
  • l’oggetto della comunicazione (in questo caso, appunto, dimissioni durante il periodo di prova);
  • un breve testo che spieghi le tue intenzioni di voler recedere dal rapporto di lavoro, con o senza fornire un breve periodo di preavviso (volontario) per consentire all’azienda di pianificare le sue attività;
  • un ringraziamento per l’opportunità lavorativa che ti è stata concessa;
  • luogo e data;
  • lo spazio per la tua firma e per quella del datore di lavoro.

Ecco un fac simile della lettera dimissioni durante il periodo di prova, senza preavviso, che puoi personalizzare e utilizzare.

Francesca Bianchini
Via della Rinascenza, 47
50124 Firenze

Spett.le Masarelli S.R.L.
Via Azzurri D’Italia, 48
00144 Roma

Oggetto: Dimissioni durante il periodo di prova

Con la presente io sottoscritta Francesca Bianchini rassegno le mie dimissioni dal ruolo di [il tuo ruolo in azienda].

Le medesime hanno effetto immediato in quanto rassegnate entro il periodo di prova che permette a entrambe le parti di recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso.

Colgo l’occasione per ringraziarvi dell’occasione professionale che mi avete concesso e porgo distinti saluti.

Roma, [data]
Francesca Bianchini
[tua firma]

[nome e cognome del datore di lavoro]
[firma e timbro per accettazione]

Nel caso desideri, invece, dare disponibilità per continuare la tua attività rispettando un periodo di preavviso, puoi riformulare il testo in questo modo:

Francesca Bianchini
Via della Rinascenza, 47
50124 Firenze

Spett.le Masarelli S.R.L.
Via Azzurri D’Italia, 48
00144 Roma

Oggetto: Dimissioni durante il periodo di prova

Con la presente io sottoscritta Francesca Bianchini rassegno le mie dimissioni dal ruolo di [il tuo ruolo in azienda].

Dichiaro la mia totale disponibilità a prestare servizio per tutto il periodo di preavviso, come previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il nostro rapporto di lavoro.

Colgo l’occasione per ringraziarvi dell’occasione professionale che mi avete concesso e porgo distinti saluti.

[luogo e data]
Francesca Bianchini
[tua firma]

[nome e cognome del datore di lavoro]
[firma e timbro per accettazione]

 

EFFETTI ECONOMICI DELLE DIMISSIONI IN PROVA

Se decidi di dimetterti durante il periodo di prova non devi avere paura di incorrere in conseguenze economiche o professionali di alcun tipo. Infatti, è tuo il diritto di dimetterti:

  • senza preavviso;
  • senza dover versare alcune indennità sostitutiva;
  • senza sanzioni.

Il periodo di prova concede, infatti, di recedere dal rapporto di lavoro che hai appena avviato con la massima flessibilità d’azione. Un lasso di tempo considerabile una “prova” è pensata proprio per permettere, a te come al datore di lavoro, di capire se la collaborazione può funzionare, interrompendola per tempo qualora si ravvisino incompatibilità di qualsivoglia tipologia.

 

CHI NON SUPERA IL PERIODO DI PROVA HA DIRITTO ALLA NASPI?

I lavoratori che non superano il periodo di prova e vengono licenziati dall’azienda che li aveva assunti, mantengono il diritto a percepire l’indennità NASpI, purché sussistano i presupposti previsti dalla legge, ovvero:

  • la perdita del lavoro dev’essere involontaria;
  • sia rispettato il requisito contributivo stabilito dalla normativa.

Quindi, anche in caso di chiusura del contratto durante il periodo di prova, ti verrà riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI, se vieni licenziato dal datore di lavoro o se ti dimetti per giusta causa.

Invece, se ti dimetti volontariamente durante il periodo di prova (senza una giusta causa che giustifichi la tua scelta) perdi il diritto alla NASpI e non puoi richiedere l’erogazione dell’indennità relativa.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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