Il tempo è un bene fondamentale ed è esattamente la risorsa che, insieme al bagaglio di competenze, i lavoratori scambiano con le aziende con cui decidono di collaborare. È chiaro, quindi, che una gestione del tempo chiara ed equa è essenziale in ogni rapporto di lavoro e che concordare il monte ore in maniera precisa è il primo passo per avviare una collaborazione serena.
Quali sono i diritti dei lavoratori in tal senso? Qual è l’orario di lavoro giornaliero massimo o il quantitativo di straordinari che l’azienda può richiedere? Rispondiamo a tutte le domande più importanti sull’argomento, in modo da fornire un quadro chiaro sui tuoi diritti e doveri!
INDICE DEI CONTENUTI
ORARIO MASSIMO DI LAVORO: COSA DICE LA LEGGE?
L’elaborazione di un contratto di lavoro è un compito delicato, che viene svolto generalmente con un coordinamento tra il datore di lavoro, il reparto HR o consulenti esterni specializzati sulla materia. Tra i punti più sensibili del contratto c’è proprio l’orario di lavoro, che dev’essere concordato tra le parti entro i vincoli stabiliti dalle leggi in vigore.
QUALI SONO I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MERITO?
Innanzitutto la stessa Costituzione della Repubblica Italiana, che all’art.36 individua in via generale i diritti che devono essere garantiti da ogni contratto lavorativo. Ad esempio, una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia “un’esistenza libera e dignitosa”. Inoltre, precisa che le ore massime di lavoro al giorno sono stabilite dalla legge e che il lavoratore “ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
A normare sul tema dell’orario di lavoro è anche il D.Lgs. 66/2003, che segue le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE. Tale decreto stabilisce che debba esserci una regolamentazione organica dei contratti di lavoro, anche in rimando ai CCNL di categoria.
Sono spesso proprio i contratti collettivi di lavoro a stabilire con maggiore precisione le regole circa le ore di lavoro annuali e le eventuali deroghe. Mentre le leggi definiscono un quadro normativo generale, i CCNL entrano nel dettaglio di ogni settore per dare indicazioni strettamente relative ai singoli casi e comparti, che presentano modalità di lavoro ed esigenze da parte di aziende e lavoratori altamente specifiche. È facile intuire che le ore di lavoro settimanali per chi lavora nel trasporto pubblico non possono essere le stesse di chi lavora in ufficio, così come le ore lavorative giornaliere di chi è attivo nel comparto sanitario saranno estremamente diverse da quelle di un impiegato nella ristorazione.
L’ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE
L’orario di lavoro giornaliero non supera tendenzialmente le 8 ore, moltiplicate per i cinque giorni che generalmente vengono lavorati da numerose categorie di professionisti. Le ore in una settimana diventano quindi 40, equivalenti a 2080 ore lavorative in un anno.
Esistono, ovviamente, eccezioni a questa regola, ad esempio nel caso in cui i CCNL prevedano un monte di ore lavorative settimanali diverso da 40, che possono diventare ad esempio 38 o 39 per alcuni tipi di contratto a chiamata, ma anche per altri contratti a tempo a tempo determinato o indeterminato stipulati all’interno di specifici ambiti professionali.
A essere esclusi dalle 40 ore lavorative settimanali, sono ad esempio gli addetti alla creazione e alla spedizione di quotidiani e settimanali, i giornalisti, i lavoratori impiegati nell’informazione radiotelevisiva, nelle poste o nel settore dei rifiuti urbani.
Anche i classici “straordinari” rappresentano l’eccezione alla regola delle 40 ore più conosciuta e applicata nel mondo del lavoro.
QUANTE ORE DI LAVORO CONSECUTIVE SI POSSONO FARE?
Qualsiasi lavoro richiede a chi lo svolge un consistente impegno dal punto di vista di fisico e/o mentale e, nel caso di alcuni lavori usuranti, questo sforzo è ancora più marcato. È chiara quindi la necessità di compensare le ore di lavoro con congrui periodi di riposo, stabilendo ore di lavoro consecutive massime e periodi di stacco.
Per preservare il benessere di ogni individuo, è sempre il D. Lgs. 66/ 2003 a stabilire che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Quindi, quante ore si possono lavorare al giorno?
Non è stabilito un massimale di ore quotidiane di lavoro, ma sono fissati i termini necessari di riposo, perciò, si può facilmente trovare il quantitativo di ore massimo consentito. Tenendo conto delle indispensabili 11 ore di riposo, si vince che l’orario di lavoro giornaliero massimo non possa eccedere le 13 ore. Può quindi essere considerato normale lavorare 12 ore al giorno (come spesso capita a infermieri o medici), così come fare 8 ore quotidiane in ufficio.
Se il turno di lavoro poi eccede le 6 ore, è diritto del lavoratore fare delle pause intermedie di almeno 10 minuti l’una (che non vanno a formare le 11 ore di totale riposo).
Viene stabilito dalla Costituzione anche il diritto al riposo settimanale, sempre all’art.36, che viene definito come “un periodo d’interruzione delle attività lavorative di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni”. In genere corrisponde alla domenica e, qualora così non fosse, deve avere comunque una periodicità di 6 giorni e sommarsi al riposo giornaliero di 11 ore già menzionato.
Esistono altri strumenti che il lavoratore può utilizzare per soddisfare il suo bisogno di riposo e svago, come ad esempio le ROL (acronimo che sta per Riduzione dell’Orario di Lavoro), oppure le 4 settimane di ferie pagate all’anno, sempre stabilite dalla legge. Imparare a leggere correttamente la busta paga è fondamentale, anche per riuscire a individuare il proprio calendario presenze, i permessi o le ferie utilizzate e quelle ancora a disposizione.
Nei casi in cui, per esigenze imprescindibili e chiaramente concesse, ci fosse la necessità di deroghe in eccesso rispetto al normale orario, al lavoratore deve essere concesso un periodo di recupero extra chiamato “riposo compensativo”.
IL LAVORO STRAORDINARIO
Un’altra importante deroga al limite delle 40 ore settimanali è rappresentata dagli straordinari, ovvero ore lavorate oltre l’orario di lavoro usuale. Quanti straordinari si possono fare? Il quantitativo massimo è, ancora una volta, determinato nel dettaglio dalla legge.
Non è possibile, infatti, superare le 48 ore di lavoro totali in un periodo di 7 giorni, ovvero le ore massime di straordinario settimanali possono essere al massimo 8. Qualche margine è concesso anche in questo caso, poiché è possibile calcolare l’orario complessivo lavorato anche su una media di 4 mesi (anche 6 o 12 a seconda del CCNL di riferimento), avendo settimane in cui il quantitativo di ore eccede le 48 e altre in cui viene compensato con una riduzione rispetto alle 40.
In complesso, nel corso di un anno lavorativo, l’azienda non può richiedere a ogni suo dipendente più di 250 ore lavorative in un anno effettuate come straordinario. Ovviamente, a fronte di ore extra prestate dall’azienda, il lavoratore ha diritto a un’equa retribuzione, che include una maggiorazione (o riposo compensativo) ancora una volta stabilita dalla legge e dai CCNL.
IL LAVORO NOTTURNO
Il lavoro notturno è un altro dei temi espressamente regolamentati dalle normative in tema di lavoro. Si parla di lavoro notturno quando la prestazione viene svolta su turni di almeno 7 ore consecutive, che comprendono anche l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
Generalmente, viene considerata una soglia minima di 3 ore per 80 giorni all’anno perché un lavoro vena classificato come notturno.
Anche in questo caso i CCNL spesso tendono a consentire un calcolo medio delle ore lavorate dal dipendente in notturna, opzione che è esclusa per alcune particolari categorie di lavori stressanti a livello mentale o fisico.
Ora che conosci le norme che regolano il tuo orario massimo di lavoro, sei pronto ad affrontare con più consapevolezza la stipula del tuo prossimo contratto. Se hai già capito come muovere i primi passi nel mondo del lavoro, non ti resta che consultare le numerose offerte presenti su Gi Group e trovare la tua prossima opportunità!

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