È possibile per i dipendenti presentare dimissioni all’azienda presso la quale sono assunti,

seguendo semplici procedure che, a partire dal 2016, devono essere necessariamente telematiche. Infatti, a protezione dei lavoratori e nel tentativo di eliminare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto l’obbligo di rassegnare le dimissioni tramite la nuova procedura telematica che si può trovare sul portale www.cliclavoro.gov.it.

Uno degli elementi cruciali che viene richiesto dal sistema nel corso della procedura è proprio la data di decorrenza delle dimissioni: qual è il giorno esatto da indicare? Ecco le istruzioni di base per non commettere errori nel momento in cui vuoi interrompere il tuo rapporto di lavoro con il tuo attuale datore di lavoro e muoverti alla ricerca di nuove offerte di lavoro e opportunità di carriera.

 

QUAL È LA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI?

Il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che la data di decorrenza delle dimissioni volontarie da indicare nell’invio telematico è “quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto, la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro”.

Ad esempio, qualora il contratto di lavoro preveda un preavviso di 15 giorni, inviando la comunicazione sul sito ClickLavoro il 1° giorno del mese, la data di decorrenza corrisponderà al 16° giorno dello stesso mese. Ovviamente, la data cambia in base alla tipologia di contratto di lavoro e al CCNL, che stabilisce il periodo di preavviso minimo da rispettare nel caso di presentazione delle dimissioni.

Per essere sicuri delle procedure e delle informazioni da inserire, è possibile per tutti i dipendenti rivolgersi al reparto risorse umane dell’azienda oppure a un patronato che possa seguire tutte le pratiche e consentire di portarle a termine senza errori.

 

COSA INSERIRE SE LA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI È UN GIORNO FESTIVO?

Se è esplicito l’obbligo di presentazione delle dimissioni telematiche, non è altrettanto chiara la risposta a questo quesito, ma generalmente se il contratto individuale o collettivo applicato non offre indicazioni specifiche, il giorno di decorrenza delle dimissioni può coincidere senza problemi con un giorno festivo.

 

DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI E IL PREAVVISO

I lavoratori assunti a tempo indeterminato possono presentare le proprie dimissioni volontarie all’azienda, interrompendo così il rapporto di lavoro in qualunque momento, purché venga rispettato il periodo di preavviso previsto da contratto. Diverso è il caso dei dipendenti con un contratto a tempo determinato, una tipologia contrattuale che non prevede né dimissioni volontarie, né relativi periodi di preavviso.

L’obbligo di preavviso, viene stabilito dall’articolo 2118 del Codice Civile e il periodo esatto da rispettare è definito generalmente nel CCNL di riferimento in base a fattori quali:

  • la categoria professionale;
  • l’inquadramento;
  • l’anzianità.

Tale periodo di preavviso incide sul calcolo della decorrenza delle dimissioni: la data di presentazione della comunicazione, infatti, non coincide con quella di termine del rapporto di lavoro.

Sempre il CCNL stabilisce anche la modalità di calcolo, indicando, ad esempio, se vanno calcolati nel preavviso tutti i giorni a calendario o solo quelli lavorativi. O ancora indica che la decorrenza del preavviso cominci da una data specifica del calendario (il 1° giorno del mese, il 15° e così via).

Esistono anche dei casi in cui è possibile dare le dimissioni senza preavviso: ad esempio, se l’interruzione del rapporto di lavoro avviene per giusta causa, oppure durante il “periodo tutelato” (in caso di gravidanza, congedo parentale ed altre situazioni), in caso di dimissioni incentivate oppure se il dipendente decide di dimettersi durante il periodo di prova.

 

LA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI CCNL TERZIARIO E CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO

Per i dipendenti assunti con un CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi o CCNL Commercio-Confcommercio, i giorni di preavviso comprendono tutti i giorni a calendario (anche festivi) e decorrono dal 1° giorno del mese oppure dal 16°.

Inoltre, è indispensabile considerare l’inquadramento per stabilire il periodo di preavviso e, quindi, la decorrenza esatta delle dimissioni:

  • per i quadri e i dipendenti di 1° livello ci sono 45 giorni fino a 5 anni di servizio, 60 giorni dai 5 anni ai 10 anni di servizio, e 90 giorni oltre i 10 anni di servizio;
  • per i dipendenti di 2° e 3° livello ci sono 20 giorni fino ai 5 anni di servizio, che diventano 30 dai 5 ai 10 anni di servizio e 45 oltre i 10 anni in azienda;
  • chi è assunto con un livello 4° o 5° deve rispettare 15 giorni di preavviso fino ai 5 anni di servizio, 20 tra i 5 e i 10 anni e 30 giorni oltre i 10 anni di servizio;
  • i livelli 6° e 7°, infine, hanno l’obbligo di dare 10 giorni di preavviso fino a 5 anni di servizio, 15 giorni tra i 5 anni e i 10 anni di servizio e 15 giorni anche superati i 10 anni di servizio.

 

LA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI CCNL METALMECCANICA

I lavoratori che fanno riferimento al CCNL Metalmeccanica devono rispettare un periodo di preavviso che decorre dal giorno successivo alla ricezione della lettera di dimissioni. Quali sono le tempistiche da rispettare?

  • Per i dirigenti: 180 giorni fino a 5 anni di servizio, 210 tra 5 e 10 anni di servizio, 240 giorni oltre i 10 anni di servizio.
  • Per i quadri: 120 giorni fino ai 5 anni in azienda, 150 giorni oltre 5 anni e fino a 10 anni, 180 giorni oltre i 10 anni.
  • Per i livelli A1 e A2: 90 giorni entro i primi 5 anni di servizio, 120 dopo i 5 anni e fino ai 10 anni, 150 giorni superati i 10 anni di servizio.
  • Per i livelli B1 e B2: 60 giorni fino a 5 anni di servizio, 90 giorni tra i 5 anni e i 10 anni di servizio, 120 giorni una volta trascorsi 10 anni in azienda.
  • Per il livello C1: 45 giorni fino a 5 anni, 60 oltre 5 anni e fino a 10 anni, 90 oltre i 10 anni di servizio.
  • Per i livelli C2: 30 giorni nei primi 5 anni, 45 giorni tra i 5 e i 10 anni di servizio, 60 giorni oltre i 10 anni.
  • Per i livelli D1 e D2 e per i lavoratori discontinui: 15 giorni entri i 5 anni di servizio, 20 oltre i 5 anni e fino ai 10 anni, 30 giorni oltre i 10 anni di servizio.

 

LA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI CCNL TURISMO E PUBBLICI SERVIZI

Il Contratto Collettivo per il settore Turismo e Pubblici Servizi non esplicita la data in cui si deve iniziare a calcolare il periodo di preavviso e, di conseguenza, quella di decorrenza delle dimissioni. Tuttavia, il calcolo viene fatto solitamente dal giorno in cui l’azienda riceve la comunicazione scritta della volontà del dipendente di dimettersi, tenendo conto di tutte le giornate a calendario.

Ecco i principali termini di preavviso:

  • i livelli A e B devono rispettare 4 mesi di preavviso fino a 5 anni di servizio, 5 mesi di preavviso se sono in azienda da più di 5 anni e fino ai 10 anni, 6 mesi se il rapporto dura da più di 10 anni;
  • i dipendenti di 1° livello devono fornire 2 mesi di preavviso fino a 5 anni di servizio, 3 mesi tra i 5 e i 10 anni di servizio, 4 mesi oltre i 10 anni;
  • i 2° e 3° livelli devono rispettare 30 giorni di preavviso fino ai 5 anni di servizio, 45 giorni oltre i 5 anni e fino ai 10 anni di servizio, 60 giorni dopo i 10 anni di servizio;
  • chi è assunto con livello 4° e 5° deve dare 20 giorni di preavviso fino a 5 anni di servizio, 30 oltre 5 anni e fino a 10 anni, 45 giorni se è in azienda da più di 10 anni;
  • i livelli 6s, 6° e 7° hanno un preavviso di 15 giorni fino a 5 anni in azienda, 20 giorni oltre i 5 anni e fino ai 10 anni, 20 giorni oltre i 10 anni di servizio.

 

COSA SUCCEDE SE SBAGLIO LA DATA DI DECORRENZA DELLE DIMISSIONI?

In caso di errori nella presentazione della comunicazione telematica di dimissioni (o in caso di ripensamento) il lavoratore può revocare le sue dimissioni entro i 7 giorni successivi la sua presentazione. Si può utilizzare questa opportunità qualora si inserisca una data di decorrenza delle dimissioni errata e si voglia rimediare.

In realtà è possibile anche procedere con una comunicazione scritta al datore di lavoro nelle quali si specifica l’errore commesso e si indica la decorrenza esatta delle dimissioni e sarà l’azienda stessa a comunicare i termini corretti nelle sue comunicazioni obbligatorie, come quelle al Centro per l’Impiego.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE
OFFERTE DI LAVORO

Siamo al tuo fianco per supportarti nell’ingresso nel mondo del lavoro e sostenere la crescita della tua professionalità nel tempo!

 

 

 

SCOPRI LE OFFERTE!