La tredicesima mensilità è anche conosciuta come “gratifica natalizia” ed era originariamente un’elargizione volontaria fornita dal datore di lavoro ai dipendenti in prossimità delle feste natalizie. È diventata un obbligo per i lavoratori dell’industria con l’elaborazione del CCNL del 1937, norma che è stata negli anni successivi estesa anche agli operai e, infine, istituita come diritto di tutti i lavoratori subordinati con il Decreto del Presidente della Repubblica n.1070 del 1960.

 

COS’È LA TREDICESIMA

Oggi, secondo la legge, la retribuzione dei lavoratori dipendenti va erogata in 13 rate mensili, a prescindere dalla categoria e dal settore. Si tratta di un diritto di cui puoi godere se hai all’attivo un contatto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, che sia part-time o full-time. Spetta altresì ai titolari di una pensione di vecchiaia o di un’ex pensione di anzianità, a chi percepisce prestazioni assistenziali e a chi gode di una pensione ai superstiti e di reversibilità (in questi casi è l’INPS a calcolare ed erogare la tredicesima).

Generalmente la somma relativa alla tredicesima viene versata una volta all’anno e nella maggior parte dei casi nel mese di dicembre, prima delle festività natalizie. Per questo viene spesso anche chiamata retribuzione differita o gratifica natalizia.

 

COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA

Per il calcolo della 13esima si parte dal salario lordo annuale e si parametra poi la cifra sui mesi effettivamente lavorati nell’anno. Di solito, quindi, la tredicesima corrisponde a circa 1/12 della retribuzione lorda annuale e la formula che viene usata per il calcolo dell’importo è:

retribuzione lorda mensile * numero di mesi lavorati / 12.

Perché un mese il lavoro venga conteggiato come “pieno” deve contare almeno 15 giorni di attività effettiva (se hai lavorato 14 giorni in un mese, quello non entrerà nel calcolo della tua tredicesima). In caso di lavoratori part-time, i calcoli vanno sempre rapportati anche all’orario di lavoro effettivamente svolto.

Nonostante si possa pensare che la 13esima corrisponda a una mensilità, in realtà la cifra corrisposta è più bassa, perché su questo importo vengono calcolate diversamente tasse e detrazioni. Ad esso vengono, infatti, sottratti i contributi previdenziali e fiscali e non spettano le normali detrazioni per lavoro dipendente che vengono applicate alla retribuzione ordinaria.

Per calcolare 13esima bisogna essere in possesso di una serie di elementi, oltre allo stipendio lordo mensile e annuale, che sono:

  • le mensilità lavorate nell’anno;
  • gli scatti di anzianità;
  • l’Indennità di contingenza;
  • l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
  • il trattamento di vacanza Contrattuale;
  • i terzi elementi;
  • l’indennità per la mansione svolta;
  • le ferie;
  • la malattia;
  • gli infortuni;
  • la maternità e riposi per allattamento;
  • il congedo matrimoniale;
  • l’eventuale cassa integrazione.

 

ESEMPIO CALCOLO TREDICESIMA

Come accennato, per calcolare la tredicesima si usa la formula retribuzione lorda mensile * numero di mesi lavorati / 12, sempre tenendo conto di tutti gli elementi che possono aggiungersi alla retribuzione di base e alla tassazione che dev’essere applicata al risultato ottenuto.

Se un lavoratore, ad esempio, percepisce 1200€ e ha lavorato 10 mesi durante l’anno, il calcolo della tredicesima sarà elaborato come: 1200*10 / 12.

Nel caso di un dipendente impiegato con un orario part-time ridotto al 50%, invece va tenuto conto della percentuale di orario sul totale, per ottenere il lordo mensile su cui calcolare la 13esima. Ad esempio, si dovrà calcolare 1.200 € x 50 /100 = 600€ e, su questa retribuzione lorda mensile, andare a estrapolare la tredicesima sempre secondo la formula già vista, ossia 600€ x numero di mesi lavorati / 12.

 

COME SI MATURA LA TREDICESIMA

La tredicesima matura lungo i mesi di lavoro e viene corrisposta proporzionalmente a quanto accumulato. In particolare, la 13esima matura anche nel corso di alcuni specifici periodi di assenza retribuita dal lavoro, come:

  • ferie;
  • malattia;
  • infortunio;
  • maternità;
  • cassa integrazione;
  • congedo matrimoniale;
  • riposo giornaliero per allattamento.

Come già visto, inoltre, la maturazione della tredicesima è proporzionale sia ai mesi lavorati, sia all’effettivo orario di lavoro svolto.

 

QUANTI MESI SI DEVE LAVORARE PER AVERE LA TREDICESIMA?

Non esiste un minimo di mesi lavorati che fa scattare il tuo diritto alla tredicesima, ma vanno seguite le regole già illustrate, ossia:

  • la tredicesima mensilità verrà calcolata sugli effettivi mesi di lavoro che hai svolto;
  • perché un mese sia conteggiato come intero dovrai aver lavorato almeno 15 giorni.

 

QUANDO ARRIVA LA TREDICESIMA

Pur non essendoci vincoli di legge a riguardo, la tredicesima verrà corrisposta con tutta probabilità nel mese di dicembre, spesso in un’unica soluzione vicino al Natale (generalmente prima del 24 dicembre) con una busta paga aggiuntiva. In alcuni casi, previo accordo tra azienda e dipendente, la tredicesima può essere anche corrisposta in maniera rateale durante l’anno.

I pensionati, invece, ricevono l’assegno generalmente il 1° di dicembre e chi lavora nel pubblico riceve la gratifica natalizia entro i primi 15 giorni del mese.

 

QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA TREDICESIMA?

I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i parasubordinati, gli autonomi e i lavoratori con partita IVA non hanno diritto alla tredicesima mensilità

Inoltre, anche per chi ne ha diritto, la tredicesima non viene maturata per i periodi di:

  • aspettativa non retribuita;
  • assenza per malattia oltre il periodo di comporto;
  • astensione per malattia del figlio;
  • assenza per permessi non retribuiti;
  • lavoro straordinario;
  • indennità per ferie non godute.

 

QUANDO TI LICENZI TI SPETTA LA TREDICESIMA?

Se desideri presentare le tue dimissioni volontarie, sappi che anche ai lavoratori dimissionari spettano le competenze maturate durante il rapporto lavorativo, senza alcuna penalizzazione.

I lavoratori che decidono di interrompere volontariamente il loro contratto di lavoro hanno diritto a quanto maturato nel corso dei mesi in termini di mensilità aggiuntive (quindi tredicesima e quattordicesima), così come anche il TFR, la liquidazione delle ferie e dei permessi non goduti e via dicendo. Generalmente viene erogato quanto dovuto nell’ultima busta paga, salvo diversi accordi tra il dipendente e il datore di lavoro.

Insomma, in caso di dimissioni mantieni numerosi diritti, ma hai anche alcuni precisi doveri. È bene sempre ricordare, infatti, che se decidi di licenziarti sei tenuto a dare al tuo datore di lavoro un certo periodo di preavviso, la cui durata è stabilità dal contratto e da alcuni parametri, come la tua anzianità lavorativa o il tuo inquadramento. Le dimissioni senza preavviso, infatti, fanno scattare l’obbligo, a tuo carico, di pagare all’azienda un’indennità sostitutiva di mancato preavviso, che corrisponde alla retribuzione dei giorni di preavviso che non hai lavorato.

L’obbligo di preavviso non si applica solo in alcuni specifici casi, come le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di prova, oppure nel contesto delle dimissioni incentivate o date nel periodo di maternità e paternità tutelato.

Inoltre, dal 2016 i dipendenti del settore privato sono tenuti a comunicare e a revocare le dimissioni esclusivamente per via telematica. Una volta rispettati questi obblighi, puoi interrompere il tuo rapporto di lavoro in qualsiasi momento, ricevendo nell’ultima busta paga anche la tua tredicesima e iniziando subito a guardarti attorno alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE
OFFERTE DI LAVORO

Siamo al tuo fianco per supportarti nell’ingresso nel mondo del lavoro e sostenere la crescita della tua professionalità nel tempo!

 

 

 

SCOPRI LE OFFERTE!