Il Collegato Lavoro è legge. Lo scorso 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 dicembre 2024, n° 203.
Attraverso questa pagina puoi rimanere aggiornato su alcuni contenuti e sulle iniziative messe in atto da noi di Gi Group per informare la tua azienda sulle principali novità introdotte dalla nuova normativa.
WEBINAR
COLLEGATO LAVORO: LE PRINCIPALI NOVITÀ PER LE AZIENDE
Lo scorso 16 gennaio abbiamo organizzato un webinar rivolto alle aziende per dare evidenza delle novità introdotte dal Collegato Lavoro.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: COSA CAMBIA
Limiti quantitativi
- Si ampliano i casi di esclusione dal limite quantitativo:
- di lavoratori ai sensi dell’articolo 23, comma 2 Dlgs. 81/2015; (Nuova ipotesi)
- di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; (Nuova ipotesi)
- di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nuova acasualità
- Di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali.
- Di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del presente decreto.
Limite temporale
- È abrogato il termine del 30.06.2025 relativo al superamento del limite temporale dei 24 mesi in caso di somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.
Queste novità normative riguardano unicamente la somministrazione di lavoro a termine e non il contratto di lavoro a tempo determinato.
ALTRE DISPOSIZIONI
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Lo svolgimento di attività lavorativa subordinata anche di durata inferiore ai sei mesi esclude il pagamento del trattamento integrativo per le giornate di lavoro effettuate presso l’altro datore di lavoro. Il diritto al trattamento di integrazione salariale decade se il lavoratore non provvede a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale competente dell’INPS.
Novità in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
Novità in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro informa ITL che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo dimostrata l’impossibilità.
Durata del periodo di prova
Durata del periodo di prova
Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, il periodo di prova è stabilito in 1 giorno di lavoro per ogni 15 giorni di calendario. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro fino a 6 mesi, e a 30 giorni per quelli da 6 mesi a 12 mesi.
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
La comunicazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
A seguito di apposito decreto, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dal codice di procedura civile potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Tra le diverse disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si segnala ad esempio quella in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla ripresa del lavoro nei casi di assenza di durata superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute nonché quella relativa alle visite preventive che potranno essere svolte unicamente del medico competente nominato dal datore di lavoro.
Novità in materia di Apprendistato
Novità in materia di Apprendistato
Al conseguimento della qualifica o del diploma è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
Tra le attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR n. 1525/1963, rientrano le attività organizzate per fare fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
IL COLLEGATO LAVORO È LEGGE
- LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218) (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2025