Il contratto di lavoro part-time è anche conosciuto come lavoro a tempo parziale o ridotto ed è una particolare forma contrattuale che viene regolamentata da accordi individuali tra l’azienda e il dipendente. La disciplina normativa che fornisce le linee guida rispetto a questa forma di lavoro è il D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015.

 

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME?

La scelta di un orario di lavoro a tempo parziale può essere associato a un contratto a tempo indeterminato oppure a un rapporto di lavoro a tempo determinato e oggigiorno viene spesso scelto come base anche per collaborazioni in smart working, sempre più diffuse grazie allo sviluppo tecnologico e digitale delle aziende.

A caratterizzare il part time è sostanzialmente un orario di lavoro inferiore rispetto a quello svolto dai lavoratori full-time o a “tempo pieno”, stabilito dal legislatore o dai CCNL. Il contratto a part time dev’essere stipulato in forma scritta ai soli fini della prova. Qualora non esista una prova documentale dell’accordo relativo alla riduzione dell’orario lavorativo, il contratto viene trasformato a tempo pieno a partire dalla data dell’accertamento giudiziale.

Nel contratto di lavoro part time devono essere contenuti i seguenti elementi:

  • le indicazioni generali previste dalla legge per i contratti di lavoro;
  • la durata prestazione lavorativa;
  • la collocazione temporale dell’orario di lavoro in riferimento giorno, settimana, mese.

Se un’azienda desidera assumere a tempo parziale, deve dare la priorità ai lavoratori già presenti nell’organico prendendo in considerazione eventuali richieste ricevute in tal senso, prima di procedere con eventuali nuove assunzioni.

Il part time può avere una durata massima di 24 mesi e all’inizio del secondo anno la proroga di successivi 12 mesi va comunque giustificata da valide motivazioni oggettive, come ad esempio la maternità, aspettative o eventuali congedi.

 

CONTRATTI PART TIME: MINIMO ORE

La normativa non prevede un minimo di ore preciso per la stipula di un contratto subordinato part time. Però, i CCNL spesso prevedono che non è possibile scendere sotto una soglia predeterminata di ore settimanali, come ad esempio 16 ore per il contratto del settore Commercio. Se il datore di lavoro non rispetta l’eventuale monte ore minimo definito nel CCNL è sanzionabile dall’ispettorato del lavoro.

 

TIPI DI LAVORI E CONTRATTI PART TIME

Sono sostanzialmente tre le tipologie di contratto part time che si differenziano una dall’altra per la distribuzione del monte ore lungo la giornata, nella settimana o nel mese. Quali sono esattamente le differenze?

 

PART TIME ORIZZONTALE

Nel contratto part time orizzontale la riduzione dell’orario è effettuata su base giornaliera rispetto al full time. Ovvero, il lavoratore subordinato svolge la sua attività ogni giorno, ma con un numero inferiore di ore quotidiane (lavorando ad esempio 4, 5 o 6 ore).

 

PART TIME VERTICALE

Nel part time verticale la riduzione dell’orario lavorativo si basa, invece, sui giorni lavorati su base settimanale o mensile. In pratica il dipendente lavora per un numero di giornate inferiore rispetto a chi fa full time, ma il suo orario lavorativo è lo stesso dei colleghi a tempo pieno.

Possono esistere contratti che prevedono un’attività prestata solamente in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno (diverso è il caso di contratti a chiamata).

 

PART TIME MISTO

Questa terza tipologia di part time combina alcune delle caratteristiche del part time orizzontale e alcune di quello verticale. Per fare un esempio, il lavoratore potrebbe lavorare alcuni giorni full time, altri a orario ridotto, sempre rispettando le regole specifiche per i due tipi di contratto, quanto previsto nel CCNL e la legislazione in materia.

Le due parti contrattuali possono, inoltre, concordare una variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa o una variazione in aumento della sua durata mediante atto scritto (a pena della nullità dello stesso): tali “clausole elastiche” possono essere inserite già nel contratto o essere concordate nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha comunque diritto a due giorni di preavviso (salvo diversi accordi) e a specifiche compensazioni, sempre stabilite dai CCNL. Il rifiuto ad adottare clausole elastiche non comporta causa di licenziamento.

 

CONTRATTO PART TIME STIPENDIO

I lavoratori part time hanno diritto allo stesso trattamento economico che è riconosciuto ai lavoratori full time dell’azienda, nonché ai medesimi diritti e doveri stabiliti nei contratti di categoria. In tal senso, anche la retribuzione oraria prevista dev’essere necessariamente la stessa tra dipendenti part time e full time, anche se gli specifici trattamenti economici definiti dalla contrattazione sono riproporzionati in base al monte ore.

 

FERIE NEL LAVORO PART TIME

Il diritto allo stesso trattamento normativo comprende anche le ferie e il lavoratore part time ha lo stesso trattamento normativo del dipendente full time e gode degli stessi giorni di ferie. Esistono, però, differenze tra i diversi tipi di part time, per il calcolo delle ferie, così come dei congedi e di altre tipologie di permessi (congedo matrimoniale, ROL, permessi per lutto, matrimonio, formazione e così via).

Nei part time orizzontali i giorni di ferie sono gli stessi dei contratti full time, ma nel part time verticale o misto vengono calcolati sulla base delle ore di lavoro svolte ed è necessario lavorare almeno 15 giorni al mese per maturarli.

 

PIÙ CONTRATTI PART TIME

Non esistono norme che vietano il cumulo delle prestazioni lavorative ed è quindi aperta la possibilità di svolgere più lavori part time con diversi datori di lavoro, sempre rispettando nonché obblighi di riservatezza e non concorrenza sottoscritti dal dipendente, nonché:

  • la durata massima del lavoro su base settimanale stabilita dalla legge o dai CCNL;
  • il diritto al riposo settimanale;
  • il diritto al riposo giornaliero.

La circolare del ministero del Lavoro del 3 marzo 2005 n.8 stabilisce che il lavoratore deve comunicare chiaramente all’azienda il numero massimo di ore in cui può prestare la sua attività e fornire informazioni utili al calcolo.

 

LAVORATORE PART TIME: DIRITTI E DOVERI

Come accennato, il lavoratore subordinato part time gode degli stessi identici diritti e doveri dei colleghi assunti a tempo pieno nella stessa azienda. Ciò riguarda la retribuzione, i permessi, i congedi, i contributi, gli inquadramenti, gli scatti di anzianità e qualsiasi altro aspetto contrattuale.

L’azienda ha anch’essa diritti e doveri nei confronti dei dipendenti part time:

  • può stipulare clausole di elasticità;
  • può fare richiesta di lavoro supplementare o di straordinari;
  • deve informare i dipendenti delle possibili assunzioni (part time e full time);
  • deve collaborare con le rappresentanze sindacali in maniera trasparente circa la verifica dei contratti part time;
  • deve sempre comunicare la trasformazione dei contratti ed effettuarle in forma scritta.

Datore di lavoro e lavoratore, inoltre, si impegnano a rispettare ogni diritto e dovere reciproco stabiliti dalle numerose leggi che disciplinano il mondo del lavoro e dai contratti collettivi degli specifici settori d’impresa.

 

LAVORO SUPPLEMENTARE

Il lavoratore part time può essere chiamato a svolgere lavoro supplementare, Cosa si intende? Si tratta dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti a tempo parziale oltre il loro specifico orario di lavoro, concordato a livello individuale, ma sempre entro il monte ore massimo full time previsto dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro può chiederlo in misura mai superiore al 25% delle ore settimanali concordate e deve retribuirlo con una maggiorazione del 15% sulla paga oraria. Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere extra, se giustificato da esigenze di salute, familiari, di formazione o lavorative.

 

LAVORO STRAORDINARIO

Anche nel part time è possibile per le aziende chiedere ai loro collaboratori degli straordinari, che anche nel part time sono disciplinati dalle medesime norme previste per i contratti a tempo pieno. Non esistono obblighi formali per la richiesta di straordinari, che possono essere sempre richiesti dall’azienda secondo quanto previsto nei singoli CCNL. Il lavoratore può rifiutarsi di fare ore straordinarie, senza poter essere licenziato per giusta causa.

 

CONGEDI, MATERNITÀ E ASPETTATIVA

Quando ci si muove nell’ambito di un contratto part time è bene tenere a mente che, in generale, i permessi vengono calcolati riproporzionandoli rispetto all’effettivo orario di lavoro prestato dal dipendente.

Nel part time verticale a mesi (o nel full time) i permessi orari, ad esempio, vengono rapportati ai giorni lavorativi e all’orario settimanale. Invece, nel part time orizzontale, misto e verticale basato su settimane o giorni vengono ridotti proporzionalmente alla riduzione del monte ore.

Per quanto riguarda l’aspettativa, ad esempio, un lavoratore che lavora al 50% potrà richiedere la metà del periodo di aspettativa previsto per il full time e lo stesso principio si applica alla maggior parte dei congedi e dei permessi previsti nel contratto.

Per le lavoratrici part time che vanno in maternità sono sempre messi al centro i diritti alla sicurezza delle donne in stato di gravidanza e il periodo di astensione dal lavoro dura, comunque, cinque mesi (richiedibili prima, a cavallo o dopo il parto). L’indennità è versata per l’80% della retribuzione giornaliera definita a livello normativo per la specifica attività svolta.

 

COME VENGONO CALCOLATI I CONTRIBUTI PER CHI LAVORA PART TIME?

Dato che la retribuzione per chi lavora part time è inferiore rispetto a quella dei colleghi full time, saranno inferiori anche i contributi versati. Un contratto di lavoro part time garantisce comunque ai lavoratori il pieno diritto al raggiungimento della medesima età pensionabile dei dipendenti full time a patto che sia stato rispettato il minimale INPS per il lavoro dipendente (circa 205 euro a settimana). Nel settore pubblico, invece, per acquisire il diritto alla pensione gli anni di servizio a orario parziale sono considerati sempre utili per intero.

La differenza a fini previdenziali si vede, però, a livello di contribuzione e di assegno pensionistico. La pensione contributiva, infatti, si calcola moltiplicando il coefficiente di trasformazione, con il cosiddetto montante contributivo che per il part time equivale al 33% della retribuzione. La parte dell’assegno di pensione che viene determinata con il sistema retributivo non viene comunque svalutata anche in caso di periodi di lavoro pre-pensione a tempo parziale.

 

INFORTUNIO SUL LAVORO DEL LAVORATORE PART TIME

Tutti gli importi relativi ai trattamenti economici per malattia e infortunio sul lavoro sono calcolati proporzionalmente al numero di ore svolte dal dipendente subordinato con orario parziale.

I CCNL di categoria, però possono stabilire che tali cifre vengano calcolate in maniera più che proporzionale: verificare il proprio contratto è quindi l’unico modo sicuro per comprendere i dettagli dell’accordo sfilato con l’azienda, e spesso l’aiuto del reparto Risorse Umane può essere utile a tale scopo.

 

LAVORATORE PART TIME E DISOCCUPAZIONE

Anche relativamente alla disoccupazione i lavoratori part time non hanno diversi trattamenti rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Per l’accesso alla Naspi devono essere rispettati, quindi, i requisiti oggettivi stabiliti dalla normativa, come ad esempio:

  • lo stato di disoccupazione deve essere involontario, a eccezione delle dimissioni per giusta causa e interruzioni del rapporto per altre cause specifiche;

avere versato contributi per la disoccupazione per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’interruzione del rapporto di lavoro.

 

DA PART TIME AL LAVORO A TEMPO PIENO

Azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare l’orario di lavoro da part time a full time o viceversa, stipulando accordi scritti e comunicando la volontà condivisa entro 5 giorni al Centro per l’Impiego di riferimento (attraverso il modello UniLav). La mancanza della forma scritta decreta la nullità della trasformazione, specialmente nella fattispecie di una trasformazione da full time a part time.

Il rifiuto del dipendente di trasformare il suo contratto non costituisce motivo di licenziamento e qualsiasi provvedimento in tal senso si classificherebbe come licenziamento discriminatorio e sarebbe annullabile, con applicazione della tutela reintegratoria (secondo l’art 18 c.1 della legge 300/70).

I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno sempre il diritto alla trasformazione contrattuale da full time a part time e, su richiesta del dipendente, alla trasformazione in un rapporto a tempo pieno.

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