L’aspettativa dal lavoro permette di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa conservando il posto, senza però percepire la retribuzione nella maggior parte dei casi. Vediamo quando si può richiedere e cosa succede a contributi e anzianità.
Cos’è l’aspettativa dal lavoro
L’aspettativa è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro durante il quale il dipendente conserva il proprio posto, ma nella maggior parte dei casi non percepisce la retribuzione. La disciplina generale si trova nella Legge 53/2000, nel D.M. 278/2000 e nello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), integrata dai singoli CCNL, che possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto ai minimi di legge.
Quando si può chiedere l’aspettativa: i casi previsti dalla legge
La normativa individua alcune situazioni specifiche in cui il lavoratore può richiedere la sospensione del rapporto, con presupposti e durate diverse a seconda della motivazione.
Aspettativa per motivi personali o familiari
Per gravi motivi familiari (assistenza a coniuge, figli, genitori o altri familiari entro il terzo grado, o gravi situazioni di disagio personale) è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita per un massimo complessivo di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa, fruibile anche in modo frazionato.
Aspettativa per malattia e motivi di salute
Chi ha almeno 5 anni di anzianità in azienda può richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di studio o formazione professionale, per un massimo di 11 mesi, continuativi o frazionati, utile ad esempio per completare un percorso di laurea o una qualifica professionale non finanziata dal datore di lavoro.
Aspettativa per mandato elettorale o motivi sindacali
I lavoratori eletti a cariche pubbliche o incaricati di funzioni sindacali provinciali o nazionali hanno diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, con periodi che restano validi ai fini della contribuzione figurativa, a differenza di molte altre forme di aspettativa non retribuita.
Aspettativa retribuita e non retribuita: le differenze
Nell’aspettativa retribuita (ad esempio per l’assistenza a familiari con handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, fino a un massimo di 2 anni) il lavoratore percepisce un’indennità erogata dall’INPS; nell’aspettativa non retribuita non è previsto alcun compenso né alcuna copertura contributiva automatica, salvo le eccezioni già indicate per le cariche pubbliche ed elettive.
Come richiedere l’aspettativa: procedura e tempistiche
La richiesta segue un iter formale, che è bene conoscere prima di avviare la procedura.
La domanda scritta al datore di lavoro
La richiesta va presentata per iscritto al datore di lavoro, indicando motivazione e durata prevista, corredata dalla documentazione necessaria a sostegno della richiesta (ad esempio certificati medici o attestazioni relative ai motivi familiari).
Il datore di lavoro può rifiutare?
Nel settore privato, salvo i casi in cui l’aspettativa sia un diritto previsto espressamente dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro può valutare la richiesta in base a esigenze organizzative e produttive, e può motivare un eventuale diniego con l’impossibilità di sostituire adeguatamente il lavoratore; per coprire temporaneamente il ruolo, alcune aziende ricorrono a soluzioni flessibili come il contratto a chiamata.
Contributi e pensione durante l’aspettativa
Durante l’aspettativa non retribuita non vengono versati contributi previdenziali, salvo la possibilità, in alcuni casi specifici come i gravi motivi familiari, di procedere al riscatto o alla contribuzione volontaria per evitare vuoti nella propria posizione previdenziale, con un impatto diretto sull’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici.
Quanto dura l’aspettativa: durata massima per legge e CCNL
La durata massima varia in base alla motivazione: 2 anni per gravi motivi familiari, 11 mesi per motivi di studio, mentre per altre casistiche specifiche (ad esempio percorsi terapeutici per tossicodipendenza, propria o di un familiare) la legge prevede limiti differenti, fino a 3 anni complessivi. Il CCNL applicato può prevedere condizioni più favorevoli: è sempre consigliabile verificarlo prima di presentare la domanda.
Rientro al lavoro dopo l’aspettativa: diritti e tutele
Al termine del periodo di aspettativa, il lavoratore ha diritto a riprendere servizio nella stessa posizione o in una posizione equivalente a quella ricoperta in precedenza, senza perdita dei diritti maturati prima della sospensione del rapporto.
Aspettativa vs congedo parentale: quando scegliere l’uno o l’altro
A differenza dell’aspettativa per motivi personali, il congedo parentale è specificamente dedicato alla cura dei figli e prevede, per alcuni mesi, un’indennità economica a carico dell’INPS: la scelta tra i due istituti dipende quindi dalla situazione specifica e dalle tutele economiche desiderate, oltre che dai limiti di età del figlio previsti per il congedo parentale. Chi appartiene alle categorie protette può inoltre avere accesso a tutele aggiuntive rispetto a quelle generali qui descritte, da verificare caso per caso. Se invece l’obiettivo non è sospendere temporaneamente il rapporto ma interromperlo definitivamente, la strada da seguire è quella descritta nella guida su come dare le dimissioni.
Domande frequenti sull’aspettativa dal lavoro
Posso lavorare per un altro datore durante l’aspettativa non retribuita? Solo se il datore di lavoro originale è stato preventivamente informato e ha autorizzato per iscritto lo svolgimento dell’altra attività.
L’aspettativa non retribuita conta ai fini della pensione? In generale no, salvo i casi in cui sia possibile il riscatto o la contribuzione volontaria previsti dalla normativa.
Posso interrompere l’aspettativa prima della scadenza prevista? Sì, comunicando al datore di lavoro la volontà di riprendere servizio non appena vengano meno le ragioni che hanno determinato la concessione.




